Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3720 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3720 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGOSTI MICHELE n. 11/1/1977
avverso la sentenza n. 103/2011 del 6/2/2012 della CORTE DI APPELLO
DI VENEZIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMINE STABILE che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. GIAMPIERO GOLA che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 6 febbraio 2012 confermava
la condanna disposta il 13 maggio 2010 dal tribunale di Treviso nei confronti, tra
gli altri, di Agosti Michele per fatti di violenza a pubblico ufficiale e lesioni
commessi in Treviso il 28 ottobre 2006 nel contesto della partecipazione di
Agosti ad attività di tifoseria violenta.
La Corte, con riferimento alla eccezione preliminare della difesa di Agosti
Michele di essere stata notificata la sentenza di condanna in primo grado presso
l’originaria residenza dell’imputato anziché presso il domicilio da questi eletto
presso lo studio legale del difensore, osservava che, avendo comunque il
difensore proposto un appello tempestivo, l’errore nella modalità di notificazione
integrava una nullità di ordine generale a regime intermedio che era stata
sanata dalla presentazione di un atto di appello che dimostrava

“piena

Data Udienza: 14/11/2013

conoscenza del contenuto della motivazione che viene puntualmente gravata in
alcuni specifici punti”.
Agosti Michele propone ricorso avverso tale sentenza con atto a firma del
proprio difensore deducendo con unico motivo l’inosservanza di norme
processuali per esservi il suddetto errore di notifica dell’estratto contumaciale.
Sostiene che la nullità in caso di violazione della disposizione di cui all’art.548
comma terzo cod. proc. pen. sia assoluta ed insanabile, poiché la notifica non
può essere sostituita con alcun atto equipollente né si può affermare che, con

diretta la notifica dell’estratto contumaciale in quanto è rimasta preclusa
all’imputato la possibilità di scelte difensive diverse.
Il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, al fine di valutare la portata e
sanabilità della nullità dedotta, va considerata innanzitutto la funzione dell’atto
non regolarmente notificato, ovvero quella di rendere conoscibile la sentenza
all’imputato per la proposizione della impugnazione. Quindi, laddove sia
proposto un tempestivo appello, come nel caso di specie, la nullità risulta sanata
(Nei casi in cui sia stato omesso l’avviso all’imputato del deposito della sentenza
di secondo grado, ove il difensore abbia comunque interposto rituale
impugnazione, si configura, stante il principio di unicità del diritto di
impugnazione, la consumazione del diritto degli altri aventi diritto a proporla per
essere stato conseguito l’effetto dell’avviso. (La Corte ha precisato che la
mancata o irregolare notificazione dell’avviso di deposito previsto dall’art. 548,
commi secondo e terzo, cod. proc. pen. produce il solo effetto di non far
decorrere il termine per la impugnazione). (Sez. 4, n. 46540 del 29/09/2004 dep. 01/12/2004, Proietti, Rv. 230572) nello stesso senso Sez. 5, n. 3349 del
01/02/2000 – dep. 16/03/2000, Palmegiani ed altri, Rv. 215586; Sez. 6, n. 1258
del 03/11/2003 – dep. 20/01/2004, Gualà, Rv. 228416).
La unicità del diritto alla impugnazione e l’autonomo potere di impugnazione
del difensore risolvono anche le perplessità sollevate dal ricorrente laddove
osserva che l’imputato poteva diversamente determinarsi, conosciuta la
sentenza, in ordine al se e come impugnare ovvero decidere anche di cambiare
difensore cui sarebbe spettato il potere di impugnare. Difatti non vi è alcuna
previsione per la quale il diritto di impugnazione del difensore sia condizionato
dalla avvenuta conoscenza da parte dell’imputato della sentenza. Il termine per
impugnare per il difensore decorre, nel caso di sentenza contumaciale,
separatamente da quello per l’imputato; non essendovi alcuna disposizione che
preveda che la notifica dell’estratto contumaciale debba precedere l’
impugnazione del difensore, la condizione in questione si può realizzare anche in

l’atto di appello presentato dal difensore, si sia raggiunto comunque il fine cui è

caso di regolare notifica dell’estratto contumaciale. E’ quindi evidente che non
rileva affatto il rapporto “interno” tra l’imputato ed il difensore, nel senso che il
primo sia posto in condizioni, prima che il secondo presenti appello, di
controllarne le determinazioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali
Roma così d iso il 14 novembre 2013

Pier

estensore

il Presid nt
Nicola Milo

Il Co

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