Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37199 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37199 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ITALIANO LORENZO nato a MILAZZO il 18/11/1959

avverso la sentenza del 22/04/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI

che ha concluso chiedendo

14,–Pfece,41…r.oncl.uel-e-per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

L’avvocato FAVAZZO ANTONINO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per
l’accoglimento, in subordine l’intervenuta prescrizione.

Data Udienza: 18/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina, in totale
riforma della sentenza assolutoria di primo grado emessa dal Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto ed appellata dal P.m., ha dichiarato l’imputato, Italiano Lorenzo,
colpevole del reato di cui all’art. 328, primo comma, c.p., in relazione agli artt. 50,
comma 5 e 54 d.lgs. 267 del 2000, per avere egli omesso, quale sindaco del Comune di
Milazzo, avuta notizia, all’esito delle analisi inviategli dalla Ausl di Messina, di numerose
difformità dai parametri di legge dell’acqua destinata a consumo umano, con notevole

grado di contaminazione, sussistendo un caso di emergenza di igiene pubblica e sanità,
di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per limitare o vietare l’uso dell’acqua
dell’acquedotto civico per il consumo alimentare, provvedendo in tal senso solo all’esito
della comunicazione delle indagini in corso.
Contro tale sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, con sei motivi di annullamento.
Con il primo si deduce la mancanza di motivazione con violazione della regola
del!’ oltre ogni ragionevole dubbio’.
L’impugnata sentenza avrebbe ribaltato l’esito assolutorio di primo grado con
violazione dell’art. 6, par. 3, lett. d) CEDU e delle diverse decisioni della Corte EDU,
prima tra le quali Dan c/Moldavia e Fluera c/Romania, sul diritto ad un processo equo,
segnato, come tale, dalla diretta assunzione della prova da parte del giudice chiamato a
decidere sulla penale responsabilità dell’imputato, nonché con inosservanza dei principi,
di cui alla sentenza di questa Corte n. 27620/2016, di incompatibilità con le garanzie
convenzionali del ribaltamento della sentenza di assoluzione fondato su di una mera
rivalutazione della prova dichiarativa senza che si sia proceduto ad nuova audizione dei
testimoni.
Con il secondo si fa valere l’inosservanza del principio di necessaria correlazione
tra imputazione e sentenza, con utilizzo in violazione degli artt. 187 e 191 cod. proc.
pen. di una consulenza del P.m. non utilizzabile e con lesione del diritto dell’imputato ad
essere tempestivamente informato in modo dettagliato dell’accusa a suo carico.
Con il terzo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli
artt. 6 e 10 d.lgs. 267/2000 e 16 e 17 d.lgs. 165/2001 per non avere la Corte di appello
tenuto in debito conto la distinzione tra attribuzioni di organi di vertice politico delle
amministrazioni territoriali e funzionari dirigenti quanto alla materia delle acque
pubbliche.
Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione al reato contestato, non sanzionando la fattispecie ritenuta il ritardo di un atto
urgente, ma quello di un atto dovuto in difetto comunque di una situazione di grave
pericolo e di un rifiuto.

7/
2

Con il quinto si deduce l’illogicità della motivazione ed il travisamento della prova
non apprezzando gli esiti degli accertamenti di cui alla consulenza di parte in atti.
Con il sesto si fa valere violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso non appare prima facie affetto da immanenti cause di inammissibilità
per quel che concerne le censure afferenti al merito della regiudicanda. Nondimeno il
reato di cui all’art. 328 c.p. contestato al ricorrente per condotte poste in essere nel
periodo ricompreso tra il gennaio 2006 ed il febbraio 2008 si rivela, compresi i periodi di

successivamente alla sentenza di secondo grado.
Da questa evenienza discende ipso iure l’obbligo di immediata declaratoria della
indicata causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex
actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più
favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Ciò in
quanto i motivi dedotti in punto di responsabilità, anche se in ipotesi fossero fondati,
condurrebbero a un annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di
merito per un nuovo giudizio, che sarebbe scandito dal ridetto sicuro esito definitorio ex
art. 157 cod. pen., produttivo dell’indebito procrastinarsi della conclusione del
procedimento.

P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018

sospensione, ormai estinto per prescrizione, spirata al gennaio del 2017,

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