Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37197 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37197 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
MACALUSO Stefano, nato a Firenze il 23/09/1985,
avverso la sentenza del 18/09/2015 della Corte di Appello di Firenze;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Perla Lori, che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta
prescrizione;

FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato
la sentenza in data 10/10/2013 del Tribunale di quella stessa città, con la quale Stefano
Macaluso è stato riconosciuto colpevole dei reati, avvinti dalla continuazione, di
concorso in violenza privata aggravata dal numero dei concorrenti, in danneggiamento
aggravato e in lesioni personali volontarie (atti di aggressione e devastazione nei
confronti del personale di un pubblico esercizio di ristorazione). Reati commessi il
02/08/2007 in ordine ai quali è stata inflitta al Macaluso la pena di otto mesi di
reclusione.
Con il ministero del proprio difensore il Macaluso ha impugnato per cassazione la
sentenza della Corte toscana, deducendo vizi di violazione della legge processuale e

Data Udienza: 18/07/2018

sostanziale e di contraddittorietà e lacunosità della motivazione con riferimento: alla
confermata sussistenza nei fatti oggetto della regiudicanda dei reati di cui agli artt. 610
e 635 cod. pen.; alla inadeguata valutazione, quanto alla specifica condotta del
ricorrente, dell’elemento soggettivo delle ipotizzate fattispecie criminose; alla
indimostrata ritenuta partecipazione dello stesso ricorrente alle lesioni riportate da uno
degli impiegati del pubblico esercizio teatro della vicenda processuale. Motivi di censura
ribaditi con memoria del difensore del Macaluso depositata il 26/06/2018, con cui è
stata segnalata comunque la maturazione del termine di prescrizione.

Nondimeno occorre osservare in limine che i reati attribuiti al ricorrente risultano
oggi attinti da causa estintiva prescrizionale, maturata – pur tenendo conto dei periodi
di sospensione del termine fatti registrare dai due giudizi di merito – non oltre il febbraio
2016; vale a dire in epoca assai precedente la trasmissione dell’odierno ricorso e dei
relativi atti processuali a questo giudice di legittimità (luglio 2017).
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria, anche in sede di legittimità, di
tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex
actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più
favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In
vero i dedotti motivi di censura, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero ad
un annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo
giudizio, con il ridetto sicuro esito definitorio ex art. 157 cod. pen. Esito senz’altro
produttivo di un indebito procrastinarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018

Il ricorso non appare ictu °culi affetto da immanenti cause di inammissibilità.

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