Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37197 del 03/07/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37197 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Mancinetti Gianni

nato il 24.6.1967

avverso l’ordinanza del 30.1.2014
del Tribunale di Rieti
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G.,dr.Fulvio Baldi,che ha chiesto
annullarsi senza rinvio l’ordinanza impugnata

Data Udienza: 03/07/2014

1. Il Tribunale di Rieti, con ordinanza in data 30.1.2014, ha rigettato la richiesta di riesame,
proposta nell’interesse di Mancinetti Gianni, avverso il decreto di sequestro, emesso dal GIP in
data 30.12.2013 (previa convalida del sequestro d’urgenza operato dalla p.g.), di un’area
dell’estensione di 200 mq.
Ha premesso il Tribunale che nell’area sequestrata era stata rilevata la presenza di vari
oggetti, ritenuti materiale di risulta di attività edile, e che, a carico del proprietario, era stato
ipotizzato il reato di cui all’art.256 D.L.vo 152/2006.
Tanto premesso, ha ritenuto il Tribunale infondata l’eccezione di nullità, in quanto, secondo la
prevalente giurisprudenza di legittimità l’obbligo dell’avviso all’indagato di farsi assistere da un
difensore di fiducia non opera con riferimento al sequestro preventivo. Peraltro la eventuale
nullità del sequestro operato dalla p.g. non si ripercuote sul decreto di sequestro preventivo.
Sussistevano, poi, secondo il Tribunale il fumus commissi delicti ed il periculum in mora.
2. Ricorre per cassazione Mancinetti Gianni, a mezzo del difensore, denunciando la violazione
di legge in relazione all’art.114 disp.att. c.p.p.
Il verbale di sequestro preventivo dell’area, eseguito d’urgenza dalla p.g., non contiene
l’avvertimento all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Tale nullità
è stata tempestivamente eccepita con la richiesta di riesame.
Il Tribunale ha erroneamente rigettato l’eccezione, non tenendo conto che, secondo recenti
pronunce della Suprema Corte, l’avvertimento in questione è dovuto anche in relazione al
sequestro preventivo eseguito dalla p.g. ai sensi dell’art.321 co.3 bis c.p.p., pur in mancanza
di un espresso richiamo da parte dell’art.356 c.p.p. (il sequestro preventivo, invero,
originariamente era previsto soltanto come atto del giudice).

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Come ha già rilevato il Tribunale, l’inefficacia del sequestro operato dalla p.g., per mancata
convalida nel termine di cui all’art.355 c.p.p., ovvero la nullità dello stesso, determinata da
qualsiasi motivo, non determinano Iva l’illegittimità del decreto di sequestro emesso
successivamente sugli stessi beni, stante l’autonomia dei due provvedimenti
Questa Corte ha, invero, reiteratamente affermato che nel giudizio di riesame del sequestro
preventivo eseguito d’urgenza dalla polizia giudiziaria, non possono proporsi questioni relative
all’avvenuta convalida, in quanto oggetto esclusivo del riesame è il provvedimento di sequestro
emesso dal giudice, l’unico che legittima la misura cautelare, perché una volta che il G.I.P.
abbia ritenuto sussistere gli estremi per l’emissione del decreto di sequestro preventivo, ogni
questione relativa alla convalida di quello disposto in via d’urgenza risulta priva di attualità
essendo, quest’ultimo, un provvedimento precario, destinato o ad essere implicitamente
caducato ovvero ad essere sostituito dal decreto del giudice (cfr. Sez. 3, n. 11671, 23 marzo
2011; SS.UU. n. 21334, 7 giugno 2005). L’avviso previsto dall’art. 114 disp. att. c.p.p. ha lo
scopo di consentire all’indagato, pur nell’imminenza di atti urgenti di polizia giudiziaria, di
usufruire dell’assistenza di un difensore e non ha dunque alcuna correlazione con il decreto di
sequestro preventivo oggetto di riesame perché riguarda quella fase precedente che la
menzionata giurisprudenza ritiene sottratta al procedimento disciplinato dall’art. 324 c.p.p.
(cfr. Cass. sez. 3 n.48580 del 23.10.2012).

RITENUTO IN FATTO

3. In ogni caso, non po’ parlarsi di “nullità derivata”.
Pur dando atto di un diverso indirizzo interpretativo (cfr.Cass.Sez. 3, n. 36597 del 04/04/2012
Cc. dep. 21/09/2012 Rv. 253569; Sez. 3, Sentenza n. 20168 del 27/04/2005 Cc. dep.
30/05/2005 Rv. 232244), con la sentenza n.45321 del 17.10.2013, è stato riaffermato che
non “.. sussiste l’obbligo per la polizia giudiziaria di avvertire l’indagato medesimo della facoltà
di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli art. 356 e 364 cod.
proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., che prevedono tale avvertimento all’indagato in
tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione nell’ipotesi di sequestro preventivo.

2

t

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 3.7.2014

(cfr. tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 25849 del 04/05/2012 Cc. dep. 04/07/2012 Rv. 253082;
Sez. 3, Sentenza n. 45850 del 23/10/2012 Cc. dep. 23/11/2012 Rv. 253854; cfr. altresì Sez.
3, 4 ottobre 2002 n. 40970, Calcagni, massima n. 222789; Sez. 4, 16 luglio 2009, n. 42512,
Olivieri, massima n. 245778 e Sez. 4, 7 luglio 2010, n. 37937, Marchi, massima n. 248443).
“La misura cautelare reale corrisponde ad esigenze ben diverse da quelle previste per il
sequestro probatorio e che sono quelle di evitare che la libera disponibilità del bene possa
protrarre o aggravare le conseguenze del reato o determinare la commissione di altri reati.
Non riguardando le indagini preliminari, pertanto, non può trovare applicazione una
disposizione ad esse espressamente riferita e quindi deve prevalere l’interpretazione che
privilegia l’interpretazione letterale della norma. L’art. 114 disp. att. c.p.p. contiene, infatti, un
esclusivo richiamo alle attività indicate dall’art. 356 c.p.p., tutte finalizzate alla assicurazione
delle fonti di prova e specificamente segnalate con l’indicazione dell’articolo corrispondente. Si
tratta, inoltre, di attività che presuppongono la convalida o l’autorizzazione del solo Pubblico
Ministero, condizione, questa, che giustifica l’avviso, mentre nel caso, del tutto diverso, del
sequestro preventivo di iniziativa, il mantenimento del vincolo dipende esclusivamente ed in
via immediata dal giudice, il quale svolge un subitaneo controllo sulla legittimità dell’operato
della polizia giudiziaria, con la conseguenza che il mancato avviso non determina alcun vulnus
del diritto di difesa. Tale sostanziale ed evidente differenza con le attività contemplate dall’art.
356 c.p.p., non può, inoltre, essere stata ignorata dal legislatore il quale, nel disporre
l’introduzione dell’art. 321 c.p.p., comma 3 bis, ben avrebbe potuto modificare anche l’art. 114
disp. att. c.p.p.”.

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