Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37196 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37196 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
CALABRESE Vincenzo, nato a Potenza il 13/10/1964
avverso la sentenza del 16/10/2015 della Corte di Appello di Napoli;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Perla Lori, che
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/5/2015 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma di
quella del Tribunale di Napoli del 9/6/2011, ha rideterminato, con le attenuanti
generiche equivalenti alla recidiva reiterata, in anni uno mesi sei di reclusione ed euro
2.500,00 di multa la pena irrogata a Calabrese Vincenzo per il reato di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. 309 del 1990, avente ad oggetto la detenzione di quantitativi di eroina
e cocaina, risalente all’8/2/2009.

2. Ha proposto ricorso il Calabrese tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 179 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc.
pen. nonché in relazione agli artt. 157, comma 8, e 456, comma 3, cod. proc. pen.

Data Udienza: 18/07/2018

Deduce che il processo era stato caratterizzato da nullità assolute e da nullità
generali di tipo intermedio, sollevate prima della chiusura dell’istruttoria dibattimentale.
In particolare il dibattimento si era svolto in assenza dei difensori di fiducia
dell’imputato, Avv. Pisati e Avv. Berardi, essendo stata la difesa affidata a difensori di
ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. fino all’udienza del 26/5/2011, ciò
in quanto difensore di fiducia era stata ritenuta l’Avv. Maria Giorgia De Gennaro, che
invece era stata indicata solo come sostituta dell’Avv. Pisati all’udienza di convalida
dell’arresto e alla quale erroneamente era stata inviata la citazione a giudizio.

dall’Avv. De Gennaro, non aveva trovato accoglimento con violazione del diritto di
difesa.
Inoltre indebitamente la notifica all’imputato a mezzo posta era stata effettuata
immediatamente con deposito presso la casa comunale e non con le modalità di cui
all’art. 157 cod. proc. pen., fermo restando che il ricorrente aveva ritirato la
raccomandata in data 10/11/2009, senza il rispetto del termine di comparizione di cui
all’art. 456, comma 3, cod. proc. pen., eccezione sollevata e parimenti disattesa,
essendosi erroneamente rilevato che l’eccezione non era stata dedotta nei termini e che
comunque la nullità avrebbe dovuto ritenersi sanata ex art. 184 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Erroneamente era stato formulato il giudizio di equivalenza tra le generiche e la
recidiva, senza tener conto di tutti i parametri a tal fine valutabili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.

2. Infondato è in particolare il primo articolato motivo.
2.1. Attesa la natura delle eccezioni formulate, è stato possibile accedere al
fascicolo e al suo contenuto, ciò che ha consentito di rilevare che l’avviso di fissazione
del giudizio è stato ritualmente notificato ad entrambi i difensori di fiducia, Avv. Pisati e
Avv. Berardi, cosicché sotto tale profilo l’eccezione è radicalmente infondata.
D’altro canto è emerso che alla prima udienza fu nominato un sostituto dei due
difensori, non comparsi, e che da quel momento si susseguirono rinvii ad udienza fissa,
in cui la comunicazione veniva fatta a mano a mano ai difensori di volta in volta
nominati sostituti.
Non rileva che ad un certo punto fosse stato erroneamente indicato a verbale come
difensore di fiducia il nome di un diverso legale, in persona dell’Avv. De Gennaro, in
quanto il rapporto processuale si era regolarmente costituito alla prima udienza e da

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La questione sollevata nel corso del dibattimento dall’Avv. Berardi, avvisata

quel momento i difensori succedutisi come sostituti avevano potuto esercitare le
prerogative difensive nell’interesse dell’imputato non comparso.
2.2. E’ inoltre radicalmente infondato l’assunto della irritualità della notifica,
effettuata con deposito presso la casa comunale, posto che la notifica fu concretamente
ricevuta dal diretto interessato, recatosi a ritirare regolarmente il plico depositato.
2.3. Quanto alla tardività della notifica del decreto di giudizio immediato, da
ritenersi avvenuta solo in data 10 novembre, in vista dell’udienza fissata il 9 dicembre,
con conseguente mancato rispetto del termine di trenta giorni liberi, va rilevato che in

giudizio immediato non dà luogo a nullità, in quanto non prevista (Cass. Sez. 1, n. 865
del 23/9/2015, dep. nel 2016, De Marco, rv. 265715).
Peraltro in diversa occasione è stato affermato che in generale il mancato rispetto
dei termini a comparire, compresi quelli previsti per il giudizio immediato, dà luogo a
nullità di ordine generale di tipo intermedio (Cass. Sez. 5, n. 16732 del 31/1/2018,
Reinard, rv. 272865).
2.4. Orbene, deve ritenersi che il mancato rispetto dei termini a comparire non dia
luogo a nullità assoluta, giacché tale connotazione è attribuibile ex art. 179 cod. proc.
pen. solo all’omessa citazione dell’imputato.
Per contro risulta maggioritario l’orientamento secondo cui la nullità derivante dal
mancato rispetto dei termini debba essere qualificata come relativa, con la conseguenza
che la stessa deve essere eccepita ai sensi dell’art. 491 cod. proc. pen. dopo la
costituzione delle parti nel giudizio di primo grado (in tal senso, soprattutto in tema di
citazione nel giudizio di appello, ma anche più in generale, Cass. Sez. 6, n. 46789 del
26/9/2017, Lusha, rv. 271495; Cass. Sez. 3, n. 27414 del 4/3/2014, Galati, rv.
259302; Cass. Sez. 6, n. 39021 del 15/4/2013, B., rv. 257098).
Tuttavia deve considerarsi anche che, secondo altro indirizzo, la nullità deve
considerarsi di ordine generale di tipo intermedio (in tal senso la citata Cass. Cass. Sez.
5, n. 16732 del 31/1/2018, Reinard, rv. 272865, che fa leva sui principi elaborati in
materia di giudizio di riesame da Cass. Sez. U. n. 8881 del 30/1/2002, Munerato
Carlino, rv. 220841; cfr. anche Cass. Sez. 2, n. 30019 del 27/372014, Braidich, rv.
259978).
2.5. In tale ottica deve in primo luogo disattendersi l’orientamento secondo cui nel
caso di decreto di giudizio immediato non sia configurabile alcuna nullità, giacché, anche
nella prospettiva di una lettura costituzionalmente orientata dalla vigente disciplina, non
può non darsi rilievo alla funzione primaria di garanzia sottesa al termine di
comparizione, che deve essere ricondotto all’intervento dell’imputato agli effetti dell’art.
178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

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base ad un primo orientamento giurisprudenziale la tardività della notifica del decreto di

Ma proprio su tali basi non appare convincente l’assunto che la nullità sia relativa,
dovendosi invece condividere l’affermazione che la nullità sia di ordine generale di tipo
intermedio.
2.6. Sta di fatto tuttavia che tale specie di nullità è comunque soggetta ai limiti di
deducibilità di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. e alle sanatorie di cui agli artt. 183
e 184 cod. proc. pen.
In tale prospettiva va rimarcato come sia stato di recente osservato che la tardività
della notifica dà luogo a nullità di ordine generale di tipo intermedio, che non può dirsi

all’art. 184 cod. proc. pen., allorché siano contemporaneamente assenti la parte e il suo
difensore, in quanto non sia presente o non sia stato nominato neppure un sostituto
(Cass. Sez. 6, n. 3366 del 20/12/2017, dep. nel 2018, T., rv. 272141).
Tale principio trova in realtà riscontro nella meno recente affermazione che la
tardività della notifica comporta «una nullità generale di carattere intermedio, rilevabile
d’ufficio ex art. 180 cod. proc. pen. e deducibile, ex art. 182, comma secondo, cod.
proc. pen., dalla parte interessata all’osservanza della norma violata, a pena di
decadenza, prima dell’apertura del dibattimento» (Cass. Sez. 5, n. 1765 del
28/11/2007, Panariti, rv. 239097).
A ben guardare infatti le due pronunce condividono il principio della configurabilità
delle preclusioni discendenti dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., tra le quali va
inclusa la mancata formulazione dell’eccezione di nullità ad opera della parte presente
prima del compimento dell’atto o, se non è possibile, immediatamente dopo: peraltro la
prima delle due pronunce richiede che sia presente almeno il difensore, condizione
ricorrendo la quale opera l’onere di immediata formulazione dell’eccezione di nullità,
prima dell’apertura del dibattimento e prima ancora che sia dichiarata l’assenza o,
anteriormente alla legge 67 del 2014, la contumacia dell’imputato.
2.7. Ed allora, a tale stregua, deve rimarcarsi che nel caso di specie alla prima
udienza, nonostante l’assenza dell’imputato e dei suoi difensori di fiducia, era presente il
difensore nominato in sostituzione degli stessi, sul quale gravava l’onere di opporsi alla
declaratoria di contumacia e di formulare immediatamente l’eccezione di tardività della
citazione dell’imputato.
La mancanza dell’eccezione comporta che la sua proposizione da parte dell’Avv.
Berardi solo all’udienza del 26/5/2011 sia stata correttamente reputata tardiva dal
primo Giudice.
Di qui il rigetto del primo motivo di ricorso.

3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto volto a sollecitare un diverso
giudizio inerente al merito ed eccedente i limiti dello scrutinio di legittimità, e comunque
manifestamente infondato.

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soggetta ai limiti di deducibilità di cui all’art. 182 cod. proc. pen. e alla sanatoria di cui

La Corte infatti ha rilevato come le attenuanti generiche non potessero reputarsi
prevalenti, in ragione del divieto stabilito dall’art. 69, comma quarto, cod. pen., a fronte
dell’applicazione della recidiva reiterata ex art. 99 comma quarto, cod. pen., e come la
pena dovesse essere rideterminata nella misura indicata.
Il motivo di ricorso genericamente prospetta i canoni di esercizio del potere
discrezionale, ma senza concretamente ancorarli alla specifica fattispecie e senza
dedurre l’arbitrarietà delle valutazioni della Corte.

dell’art. 161 cod. proc. pen. l’aumento di due terzi derivante dalla recidiva reiterata,
cosicché il termine massimo di prescrizione risulta pari ad anni dieci, deve farsi luogo al
rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18/7/2018

4. Posto che il reato non è estinto per prescrizione, dovendosi computare agli effetti

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