Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37195 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37195 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
SANTODIROCCO Michele, nato ad Avellino il 26/06/1980
avverso la sentenza del 08/03/2016 della Corte di Appello di Bari;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Perla Lori, che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta
prescrizione.

FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la
sentenza del Tribunale di Foggia del 30/06/2009, con cui Santodirocco Michele è stato
riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990,
risalente al 31/3/2009 e, con le attenuanti generiche, esclusa la recidiva, condannato
alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato che ha dedotto violazione di legge in ordine alla mancanza della
destinazione della droga alla cessione; violazione di legge in relazione alla mancata
declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di
appello; violazione di legge in ragione del mancato accoglimento della richiesta di

Data Udienza: 18/07/2018

applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., a fronte dell’irrogazione di pena
corrispondente a quella richiesta; violazione di legge in ordine al trattamento
sanzionatorio.
Il ricorso non appare ictu ocu/i affetto da immanenti cause di inammissibilità, in
particolare in relazione al secondo motivo di ricorso.
Ed invero occorre osservare in limine che il reato ascritto al ricorrente risulta
estinto per intervenuta prescrizione, maturata per decorso del termine ordinario di anni
sei dalla sentenza di primo grado in assenza di cause interruttive, e comunque per

anteriore alla trasmissione dell’odierno ricorso e dei relativi atti processuali a questo
giudice di legittimità.
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria, anche in sede di legittimità, di
tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex

actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più
favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In
vero gli ulteriori motivi di censura, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero ad
un annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo
giudizio, con il ridetto sicuro esito definitorio

ex art. 157 cod. pen. Esito senz’altro

produttivo di un indebito procrastinarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018

decorso del termine di prescrizione massima, alla data del 30/9/2016, cioè in epoca ben

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