Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37191 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37191 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.

DELL’AERA Vincenza, nata ad Enna il 17/08/1953

2.

DI VENTI Carmelo, nato ad Enna il 19/06/1950

3.

CANCARE Filippo, nato ad Enna il 11/01/1950

4.

CRISAFULLI Maxmiliano, nato ad Enna il 22/02/1978

5.

LO VERDE Maria, nata a Polizzi Generosa il 09/07/1952

6.

GAROFALO Paolo, nato ad Enna il 09/12/1963

7.

SAVARESE Luigi, nato ad Enna il 16/11/1952

8.

CACCAMO Filippo, nato ad Enna il 15/12/1952

9.

GIANGRECO Marzia, nata ad Enna il 14/07/1975

10. SALAMONE Angelo, nato ad Enna il 06/10/1960
11. CARAMAZZA Angelo, nato ad Enna il 30/03/1959
12. MURATORE Salvatore, nato ad Enna il 07/07/1976
13. BARBANO Giovanni, nato a Valguarnera Caropepe il 13/05/1948
14. CRISAFULLI Vladimiro, nato ad Enna il 28/12/1950

Data Udienza: 18/07/2018

I

15. SALERNO Cataldo, nato ad Enna il 11/09/1951
16. CRISAFULLI Vinicio, nato ad Enna il 25/08/1944
17. BRUNO Franz Pier, nato ad Enna il 19/09/1959
18. GALVAGNO Michele, nato a Centuripe il 18/05/1954

esaminati gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Perla Lori, che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta
prescrizione;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Mauro Lombardo, in difesa di Carmelo Di Venti nonché
in qualità di sostituto processuale dell’avv. Edoardo Bonasera in difesa di Vinicio
Crisafulli, avv. Alfredo Galasso in difesa di Vladimiro Crisafulli e Cataldo Salerno, avv.
Antonino Grippaldi in difesa di Franz Pier Bruno, avv. Giovanni Palermo in difesa di
Angelo Caramazza, Maxnniliano Crisafulli, Maria Lo Verde, Paolo Garofalo, Luigi Savarese,
Filippo Caccamo, Marzia Giangreco, Angelo Salamone, Salvatore Muratore, Giovanni
Barbano, Vladimiro Crisafulli, Cataldo Salerno, e Filippo Cancarè, e l’avv. Vincenzo Crimi
in difesa di Michele Galvagno, che si sono associati alla conclusione del Pubblico
ministero.
FATTO E DIRITTO
1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta,
parzialmente riformandone le statuizioni in ordine al reato di resistenza contestato ad
alcuni imputati (prosciolti per insussistenza del fatto gli attuali ricorrenti Vladimiro
Crisafulli, Salannone e Caccamo), ha confermato la sentenza resa il 21/01/2010 dal
Tribunale di Enna nella parte in cui ha ritenuto i diciotto imputati sopra generalizzati
colpevoli di concorso nel reato di interruzione di pubblico servizio aggravato dal numero
dei concorrenti (artt. 110, 112, 340 cod. pen.). Reato in relazione al quale i giudici
nisseni hanno mitigato per la gran parte degli imputati il trattamento punitivo: sia
rideterminando la pena per gli imputati assolti dal reato di resistenza (pena che per
l’imputato Di Venti, gravato da precedenti, è stata dichiarata condonata ai sensi della
legge 241/2006); sia sostituendo per la maggior parte degli imputati l’inflitta pena
detentiva con la corrispondente pena pecuniaria (ai sensi della legge 689/1981).
2. Il fatto reato integrante la regiudicanda di cui all’art. 340 cod. pen. attiene alla
manifestazione pubblica attuata il 5 maggio 2005 da politici della provincia di Enna (il più
noto dei quali era Vladimiro Crisafulli, all’epoca deputato dell’assemblea regionale
siciliana), da docenti dell’università degli studi “Kore” di Enna e da altri cittadini per
protestare contro il diniego del Ministero dell’Istruzione del riconoscimento della
autonomia universitaria a tale struttura di studi superiori. Manifestazione concretizzatasi,
come da imputazione, nell’invadere ed occupare l’accesso stradale di Enna all’autostrada
A19 Palermo-Catania, “dove sostavano e bloccavano la carreggiata con una catena,
all’uopo portata sul posto, cagionando l’interruzione della circolazione autostradale dalle
ore 18.05 alle ore 20.50”.
Condotta che le due conformi decisioni di merito hanno ritenuto integrare la
contestata fattispecie criminosa dell’art. 340 cod. pen. sul presupposto della natura di 4.1/

2

avverso la sentenza del 05/12/2013 della Corte di Appello di Caltanissetta;

servizio pubblico della circolazione autostradale e della connessa inapplicabilità al caso di
specie dell’art. 1-bis del D.Lgs. 22/01/1948, n. 66, recante norme per assicurare la

3. La sentenza della Corte di appello è stata impugnata per cassazione, con il
ministero dei rispettivi difensori, dai diciotto imputati che hanno dedotto vizi di violazioni
di legge e di lacunosità, contradditorietà e manifesta illogicità della decisione. I motivi di
ricorso si rivelano connotati, al di là dei distinti atti impugnatori, da contenuti censori in
larga parte comuni ovvero coincidenti o sovrapponibili, e possono in sintesi (per quanto
d’interesse in questa sede: art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) essere così
enunciati nei loro profili salienti: a) erronea applicazione dell’art. 340 cod. pen. in luogo
della norma penale speciale prevista dal citato art. 1-bis D.Lgs. 66/1948; b) mancata
applicazione della esimente di cui al combinato disposto degli artt. 40, comma 1, e 51
cod. pen.; c) mancanza di motivazione e travisamento delle prove (con specifico
riferimento ai dati offerti dai reperti fotografici della p.g.) in relazione alle posizioni
individuali di ciascun ricorrente e inadeguata ricostruzione storica dei comportamenti di
singoli imputati; d) residuali censure in punto di trattamento punitivo.
4. I ricorsi non appaiono prima facie affetti da cause di inammissibilità.
Nondimeno deve rilevarsi in limine che il reato ascritto ai ricorrenti commesso,
come detto, il 05/05/2005 risulta oggi attinto da causa estintiva prescrizionale, essendo
decorso il corrispondente termine massimo (“prorogato”) previsto dagli artt. 157 e 161
cod. pen. (sette anni e sei mesi), anche tenendo conto del periodo di sospensione di
detto termine fatto registrare dal giudizio di secondo grado (per complessivi quindici
mesi) e, quanto alla peculiare posizione dell’imputato Di Venti, della recidiva qualificata
allo stesso ascritta. Con la conseguenza che la prescrizione è senz’altro spirata in epoca
prossima alla trasmissione dei ricorsi e dei relativi atti processuali a questa Corte di
legittimità (avvenuta nel giugno 2017, ancorché l’impugnata sentenza di appello risulti
depositata fin dal marzo 2014).
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria di tale causa di non punibilità
(art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex actis in termini di evidenza la
necessità o possibilità di pervenire a una decisione più favorevole agli imputati per gli
effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009,
Tettamanti, Rv. 244274-244275). In vero le descritte censure, anche se in ipotesi
fossero in tutto o in parte fondate, condurrebbero ad un annullamento della sentenza
impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio con il ridetto sicuro esito
definitorio ex art. 157 cod. pen. produttivo di indebito procrastinarsi della conclusione
del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018

libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione, come inserito
dal D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 (depenalizzazione del reato di “blocco stradale”).

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