Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37190 del 18/07/2018
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37190 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: SCALIA LAURA
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
ALAKHIR ABDELLAH nato a MAROCCO( MAROCCO) il 17/06/1982
TORNINCASA GIADA nato a PRATO il 14/11/1986
avverso la sentenza del 26/01/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso chiedendo
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l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
Data Udienza: 18/07/2018
FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze in parziale
riforma di quella resa dal Tribunale di Prato, per quanto di interesse in questa sede, ha
ridotto la pena in primo grado applicata agli imputati ALAKHIR Abdellah e TORNINCASA
Giada nel resto confermando il giudizio di penale responsabilità degli stessi per il reato
di cui all’art. 378 c.p. a loro in concorso ascritto per avere aiutato Ahmed Ibid Abdellah
a scendere dalla vettura dei carabinieri di Prato che, intervenuti, erano impegnati in
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
degli imputati con tre motivi di ricorso con cui ha dedotto: vizio di motivazione
dell’impugnata sentenza per avere ritenuto la responsabilità dei prevenuti per il reato di
cui all’art. 378 c.p. facendo malaccorto governo della prova; violazione di legge in
relazione all’art. 378 c.p. e ancora vizio della motivazione per aver ritenuto il
favoreggiamento personale e non la diversa ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale di
cui all’art. 337 c.p.; violazione della legge penale in relazione all’art. 157 c.p. per essere
maturata la prescrizione del reato pari a sette anni e mezzo dal fatto commesso il 18
marzo 2009.
I ricorsi non appaiono ictu °cui/ affetti da immanenti cause di inammissibilità.
Nondimeno occorre osservare in limine che il reato ascritto ai ricorrenti risulta
oggi attinto da causa estintiva prescrizionale, maturata – peraltro in difetto di rilevanti
periodi di sospensione – il 28/09/2016, cioè in epoca ben anteriore alla trasmissione
dell’odierno ricorso e dei relativi atti processuali a questo giudice di legittimità (20
giugno 2017).
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria, anche in sede di legittimità, di
tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex
actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più
favorevole agli imputati per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In
vero i dedotti motivi di censura, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero ad
un annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo
giudizio, con il ridetto sicuro esito definitorio
ex art. 157 cod. pen. Esito senz’altro
produttivo di un indebito procrastinarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 201
operazioni di identificazione del primo, ed averne favorito la fuga.