Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3719 del 24/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 3719 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

Data Udienza: 24/11/2015

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Saba Domenico Luigi, nato a Siamanna il 17/06/1971
avverso la sentenza del 08/07/2014 della Corte d’appello di Cagliari
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso per il rigetto ricorso;
udito l’avv. Angelo Serra per il ricorrente, che si è riportato al ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 08/07/2014, ha
respinto l’appello proposto nell’interesse di Saba Domenico Luigi avverso il
provvedimento del Tribunale di Oristano del 23/06/2010 che ne aveva affermato
la responsabilità in relazione all’imputazione di cui all’art. 388, comma 4 ,cod.
pen., condannandolo inoltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.
2. La difesa di Saba con il suo ricorso deduce violazione di legge e
mancanza o contraddittorietà della motivazione, all’atto in cui la Corte territoriale
ha ritenuto la tempestività della querela, malgrado sulla base delle dichiarazioni
della parte lesa risultasse che questa era stata posta al corrente della sparizione
dei beni pignorati al più tardi il 16/12/2008, circostanza che rendeva tardiva
l’istanza di punizione proposta sei mesi dopo tale acquisita conoscenza, oltre che
illogica la giustificazione resa riguardo all’irrilevanza del ritardo nella pronuncia
impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.

i

2. Si deve ricordare che per pacifica giurisprudenza il termine per
proporre querela decorre dalla data di piena cognizione dei fatti da parte
dell’interessato (Sez. 4, Sentenza n. 5007 del 08/04/1998 Rv. 210621; nello
stesso senso da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 21527 del 21/01/2015 Ud, P.g. in
proc. Cristanini, Rv. 263855), come già sottolineato dalla Corte territoriale che,
sulla base di tale premessa in diritto, ha ritenuto di individuare il termine iniziale

disposto a mezzo ufficiale giudiziario che condusse a cristallizzare la situazione
attinente all’avvenuta sottrazione dei beni pignorati. Di tale situazione
l’interessato aveva avuto in precedenza solo il sospetto, che lo indusse ad
attivare, tramite il suo difensore, una procedura di verifica che non avrebbe
avuto ragion d’essere nell’ipotesi di acquisizione di elementi di fatto univoci al
riguardo.
Il motivo di ricorso, fondato sulla rilevanza della conoscenza comunque
acquisita del fatto al fine di consentire il decorso del termine per proporre
querela, ignora tale pacifica interpretazione e sollecita una diversa
determinazione non supportata da elementi concreti, posto che proprio la
mancanza di certezza sulla sottrazione dei beni risulta dimostrata, in senso
contrario a quanto prospettato dalla difesa, dalle iniziative della parte al
riguardo.
3. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali
Così deciso il 24/11/2015

di decorso dei tre mesi utili per la proposizione della querela nell’accertamento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA