Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37188 del 18/07/2018
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37188 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SULA Artan, nato a Durazzo (Albania) il 02/06/1979,
avverso la sentenza del 20/01/2016 della Corte di Appello di L’Aquila;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Perla Lori, che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta
prescrizione;
FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha confermato
la sentenza del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Chieti, resa il
05/06/2014 all’esito di giudizio abbreviato, con cui il cittadino albanese Artan Sula è
stato riconosciuto colpevole di tre episodi, unificati dalla continuazione, di detenzione e
cessione illecite di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90) commessi
nell’agosto/settembre del 2009 e, per l’effetto, è stato condannato alla pena di due anni
e quattro mesi di reclusione ed euro seimila di multa.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato che ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione in rapporto:
alla mancata individuazione di soddisfacenti dati di riscontro delle captazioni foniche
Data Udienza: 18/07/2018
coinvolgenti, secondo l’ipotesi accusatoria, la persona del Sula e tali da accreditare i suoi
ripetuti spostamenti in Lombardia nonché i contatti con i suoi interlocutori e acquirenti
(in particolare con tale Alberto Toto); alla erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc.
pen. in punto di acquisizione di concreti e concordanti indizi di colpevolezza del
ricorrente; alla incongrua omessa qualificazione dei contestati fatti reato in termini di
lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Il ricorso non appare ictu ocu/i affetto da immanenti cause di inammissibilità.
Nondimeno occorre osservare in limine che i reati (tre imputazioni) ascritti al
assenza di cause di sospensione del termine ex artt. 157 e 159 cod. pen. – non oltre il
26/03/2017, cioè in epoca ben anteriore alla trasmissione dell’odierno ricorso e dei
relativi atti processuali a questo giudice di legittimità.
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria, anche in sede di legittimità, di
tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex
actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più
favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In
vero i dedotti motivi di censura, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero ad
un annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo
giudizio, con il ridetto sicuro esito definitorio
ex art. 157 cod. pen. Esito senz’altro
produttivo di un indebito procrastinarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018
ricorrente risultano oggi attinti da causa estintiva prescrizionale, maturata – in verificata