Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37186 del 18/07/2018
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37186 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROMANO PIETRO nato a CERIGNOLA il 25/11/1975
avverso la sentenza del 21/11/2016 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluy-thiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
udito il di nsore
Data Udienza: 18/07/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
–
ritenuto che il Difensore di ROMANO Pietro ha proposto ricorso per
Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di BARI, in data 21
novembre 2016, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di
FOGGIA che aveva condannato l’imputato alla pena di sei mesi di reclusione per
il reato di cui all’art. 385 cod. pen. commesso il 8 luglio 2009;
– ritenuto che il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso per
pen. dal momento che il reato, commesso il 8 luglio 2009, era già prescritto, per
decorso del termine ordinario di prescrizione di cinque anni, alla data della
pronuncia della sentenza di appello, emessa il 21 novembre 2016;
– considerato che il ricorso non si presenta come immediatamente affetto da
cause di inammissibilità;
– considerato che il reato ascritto al ROMANO è stato consumato il 8 luglio
2009 e che quindi è trascorso, dalla data suddetta e senza periodi di sospensione
utilmente conteggiabili, il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi
ex art. 157 e 160, secondo comma cod. pen., termine che è spirato quindi il 8
gennaio 2017;
– considerato che va quindi obbligatoriamente adottata una pronuncia di
immediata dichiarazione, ex art. 129, comma 1 cod. proc. pen., della suddetta
causa estintiva e ciò in quanto gli atti processuali non manifestano, in termini di
evidenza, la necessità o possibilità di pervenire ad una decisione più favorevole
all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2 cod. proc. pen. posto che
le censure dedotte con il ricorso, seppur in ipotesi fondate, condurrebbero ad un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di merito per un
nuovo giudizio che si concluderebbe con un identico esito ex art. 157 cod. pen. e
che sarebbe quindi produttivo di un indebito protrarsi della conclusione del
procedimento;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 18 luglio 2018.
violazione di legge penale sostanziale ex art. 606, comma 1 lett. b cod. proc.