Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3718 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3718 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
MATEI NICOLAE N. IL 25/06/1969
STAN TANTICA N. IL 25/12/1963
inoltre:
MATEI NICOLAE N. IL 25/06/1969
STAN TANTICA N. IL 25/12/1963
avverso la sentenza n. 5036/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
19/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per 2142″stai„j„, €7,444e_la
o

A).

Data Udienza: 08/01/2014

Udito, per la parte civile, l’Avv

p shrz._

Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 19.11.2012 ha riconosciuto
Nicoale MATEI e Tantica STAN responsabili del reato di illecita gestione di
rifiuti concretatasi mediante la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali pericolosi
e non pericolosi in assenza di titolo abilitativo, condotta collocata,

legge 210\2008, condannandoli, tuttavia, alla pena dell’arresto e dell’ammenda
stabilita dall’art. 256 d.lgs. 152\06, in considerazione del fatto che la norma
originariamente oggetto di contestazione aveva perso efficacia il 31.12.2011 ed
applicando, secondo quanto disposto dall’art. 2 cod. pen., la più favorevole
ipotesi contravvenzionale.
Avverso tale pronuncia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli propone ricorso immediato per cassazione.

2.

Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge,

rappresentando che l’art. 6 legge 210\88 è norma speciale rispetto all’art. 256
d.lgs. 152\06, cosicché sarebbe operante, nella fattispecie, il disposto dell’art. 2,
comma 5 cod. pen., il quale esclude l’applicabilità delle disposizioni contemplate
dai capoversi precedenti nel caso in cui si tratti di leggi eccezionali o
temporanee.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
Il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con la legge 30
dicembre 2008, n. 210, reca «Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure
urgenti di tutela ambientale».
Tale disciplina speciale, applicabile nei territori in cui vige lo stato di
emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato ai sensi della legge
24 febbraio 1992, n. 225, ha introdotto, con l’articolo 6, uno specifico sistema
sanzionatorio che prende in considerazione diverse fattispecie già contemplate
dal D.Lv. n. 152/2006, inasprendo le pene previste e trasformando le ipotesi

1

nell’imputazione, nella fattispecie di cui all’art. 6 comma 1, lett. d), nn. 1 e 2

contravvenzionali in delitti, modificandone, in alcuni casi, anche i contenuti.
Con specifico riferimento all’articolo 6, lettera d), contestato ai ricorrenti, va
ricordato che le sanzioni previste in ragione della diversa tipologia di rifiuto
(pericoloso o non pericoloso), sono applicabili a “chiunque effettua un’attività
di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione
di rifiuti in mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte
dalla normativa vigente”, prevedendosi così una fattispecie di illecita gestione la
cui parte precettiva coincide con quella dell’articolo 256, comma primo, D.Lv. n.

riferimento ai titoli abilitativi richiesti.
La legge 24 gennaio 2011, n. 1 ha convertito in legge, con modificazioni, il
decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, inserendo all’art. 1, tra l’altro, anche il
comma 7-ter, il quale stabilisce che «in relazione all’intervenuta attuazione di
quanto previsto dal comma 7, stante l’accertata insufficienza del sistema di
gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania, fino alla data del 31 dicembre
2011, si applica la disciplina di cui all’articolo 6 del decreto-legge 6 novembre
2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.
210».

4. A tale limite temporale di efficacia ha fatto dunque riferimento il Tribunale
nel procedere all’applicazione dell’art. 2 cod. pen. applicando in concreto l’art.
256 d.lgs. 152\06, ritenuto più favorevole agli imputati.
Le conclusioni cui è giunto il Tribunale non appaiono, tuttavia, condivisibili.
Come correttamente osservato dal Pubblico Ministero ricorrente, la disciplina
emergenziale di cui al d.lgs. 208\2010 ha carattere di norma eccezionale e
temporanea.
Tali caratteristiche, esplicitamente riconosciute anche dal giudice delle leggi
(Corte Cost. sent. n. 83, 5 marzo 2010 citata anche in ricorso) emergono
chiaramente dal tenore e dalle finalità delle disposizioni stesse, applicabili a
determinate condotte poste in essere in un determinato ambito territoriale
interessato dallo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, prevedendo
conseguentemente misure straordinarie temporanee, tra le quali figurano una
disciplina sanzionatoria che indica pene sensibilmente più affiittive rispetto a
fattispecie analoghe contemplate dal d.lgs. n. 152/2006, la trasformazione di
violazioni di natura contravvenzionale in delitti o la previsione di sanzioni penali
per condotte altrimenti non aventi rilevanza penale.
Ciò comporta, quale conseguenza, l’applicazione della disciplina derogatoria
di cui al comma 5 del l’art. 2 cod. pen. finalizzata, come è noto, a salvaguardare
l’efficacia delle leggi eccezionali o temporanee.

2

152/ 2006, tranne che per un richiamo generico alla «normativa vigente» con

5. Deve conseguentemente affermarsi il principio secondo il quale la
natura di norma eccezionale e temporanea dell’art. 6 comma 1, lett. d)
della legge 30 dicembre 2008, n. 210 comporta l’applicazione dell’art. 2,
comma 5 cod. pen.

Nella fattispecie in esame, i fatti ascritti agli imputati risultano commessi il
28.1.2011, entro il periodo di vigenza della legge 210\2008 come individuato

detto, il 19.11.2012, quindi in epoca successiva, ma, in forza del principio appena
formulato, andava comunque applicato il disposto dell’art. 6, comma 1, lett. d)
della menzionata legge 210\08.
In accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero la decisione impugnata
deve essere annullata con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in data 8.1.2014

dalla successiva legge 1\2011, mentre la sentenza è intervenuta, come si è già

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