Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37179 del 17/05/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37179 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Leuzzi Vincenzo, nato a Bagnara Calabra il 22/12/1960

avverso la sentenza del 11/05/2017 della Corte di appello di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv. Renato Maurizio Vigna e avv. Francesco Albanese, che
hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Vincenzo Leuzzi ricorre, a mezzo dei suoi difensori di fiducia, per
l’annullamento della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di
appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Palmi che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva
condannato per i reati di cui agli artt. 81, 317 e 56, 317 cod. pen. (capo A) e
artt. 81, 610, 61, n. 9 cod. pen. (capo B) alla pena ritenuta di giustizia.

Data Udienza: 17/05/2018

All’imputato era stato contestato di aver, abusando della sua qualità e dei
poteri di ispettore della Polizia di Stato, in servizio al commissariato di Palmi,
costretto Carmelo Ciccone, amministratore unico della società RADI, a
promettere di assumere il figlio Luca e il figlio di Fausto Fontani alle dipendenze
della società e di aver postorattiidonei diretti in modo non equivoco a
costringere lo stesso Ciccone a rinnovare il contratto lavorativo al fratello del
Fontani; nonché di aver costretto i dipendenti della società del Ciccone, ed in
particolare Carmine Orlando, a tollerare il suo ingresso negli spazi privati

riconoscimento della p.s., e a consegnargli un documento di identità.
1.1. In sede di appello, la Corte territoriale riteneva pacificamente accertato
che l’imputato, recatosi per fini privati con il figlio presso la azienda RADI, aveva
esercitato una grave forma di coercizione nei confronti dell’addetto alla sbarra,
che gli aveva negato l’accesso: nella specie si era qualificato come ispettore e,
minacciando l’addetto di chiamare una pattuglia e di non sapere con chi avesse a
che fare, lo aveva costretto a consegnargli il documento di identità in modo del
tutto arbitrario.
La stessa Corte evidenziava che a questa iniziale fase del comportamento
prevaricatore ed intimidatorio era poi seguito il comportamento tenuto
dall’imputato al cospetto del Ciccone, allorquando quest’ultimo gli aveva
contestato l’abusività della sua condotta. L’imputato aveva minacciato
quest’ultinno di tornare in veste ufficiale e che si sarebbero visti presto,
prospettando un intervento ritorsivo (ovvero di effettuare dei controlli
amministrativi senza l’ordine del magistrato) per il trattamento non ossequioso
ricevuto dai dipendenti della RADI e precisando che era venuto soltanto per una
“cortesia personale”.
Successivamente, Ciccone, che si era rivelato ai dipendenti preoccupato,
aveva contattato telefonicamente l’imputato e i due si erano incontrati:
l’imputato aveva quindi chiarito la ragione della sua visita, ovvero la assunzione
del proprio figlio e di quello del Fontani. Il Ciccone aveva convenuto di chiamarli
per prova (in tal modo attribuendo a costoro un’ingiustificata precedenza rispetto
ad altre persone presenti in un elenco). Il giorno successivo si era poi presentati
l’imputato con la moglie per perorare al Ciccone la situazione del fratello del
Fontani, nei cui confronti la società RADI non intendeva procedere al rinnovo del
contratto.
Secondo la Corte di appello, la tesi difensiva (il primo episodio di alterazione
avvenuto presso l’azienda non era per nulla connesso alla successiva richiesta,
motivata da mera preoccupazione di semplice genitore, rivolta al Ciccone di far
assumere il figlio e quello del Fontana) non era fondata: era stato lo stesso

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all’interno dell’azienda, suonando ripetutannente e sventolando il tesserino di

imputato alla fine della visita presso l’azienda a dire che era venuto per una
“cortesia personale”; il Ciccone, benché avesse dichiarato in udienza di non
essersi sentito intimorito, aveva comunque manifestato ai dipendenti
nell’immediatezza dei fatti una forte preoccupazione e aveva riferito di aver
attribuito alle parole e al comportamento dell’imputato il significato di una
“pressione” tale da indurlo ad assecondare le sue richieste, come dimostrava
l’assoluta urgenza con cui lo aveva contattato per conoscere i motivi della sua
visita (ovvero della cortesia personale); che l’assunzione in questione fosse

minuti si presentarono all’incontro anche i due giovani interessati e un terzo
giovane, figlio di un noto pregiudicato appartenente ad una famiglia mafiosa ben
conosciuta nella zona, che si trovava sull’auto dell’imputato in occasione della
visita alla RADI.
Pertanto, quando l’imputato si era recato all’appuntamento con il Ciccone,
era ben consapevole che la premura dimostrata dal Ciccone nell’ascoltarlo era il
frutto delle gravi minacce da lui poco prima profferite (viepiù che la costante
presenza del figlio del pregiudicato in compagnia di un ispettore di polizia
costituiva un segnale inquietante e non casuale, che non poteva non essere colto
dallo stesso imputato).
Alle stesse conclusioni doveva pervenirsi, secondo la Corte di appello, per la
pressione esercitata dall’imputato per il rinnovo del contratto del fratello del
Fontana.

2. Nel ricorso si deducono i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.
173, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta
responsabilità per il reato di concussione contestato al capo A) (art. 56, 317 cod.
pen. e 192 cod. proc. pen.).
In modo illogico la Corte di appello avrebbe connesso l’episodio della
minaccia con le successive condotte contestate per l’imputazione di concussione,
ritenendo che il primo ne costituisse l’antefatto probatorio, finendo per
valorizzare la stessa antecedente condotta per ritenere integrato anche il reato di
concussione.
Vi sarebbe invece una frattura temporale e logica assolutamente netta tra i
due episodi, riguardanti tra l’altro soggetti diversi, testimoniata dalla circostanza
che era stato il Ciccone a contattare il ricorrente qualche ora dopo. Frattura
ancor più macroscopica per l’episodio avvenuto il giorno successivo in cui il
ricorrente aveva soltanto chiesto al Ciccone di ammorbidire la sua posizione con
il dipendente.

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l’oggetto della visita presso la RADI era dimostrato dal fatto che dopo pochi

In modo contraddittorio, in definitiva, i Giudici avrebbero moltiplicato la
direzione causale della medesima condotta asseritannente costrittiva, ora per
costringere Orlando a consegnare il documento di identità ora per costringere
Ciccone alle assunzioni richieste ora per coartare la volontà di quest’ultimo a
rinnovare il contratto di lavoro (tenuto conto tra l’altro che era stato Ciccone ad
attivarsi).
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 317, 56, 317, 319-quater cod.
pen. e 521 cod. proc. pen.

nell’alveo della fattispecie concussiva, anziché in quella della induzione indebita,
come dimostrerebbe la pochezza delle risultanze valorizzate per provare la
portata intinnidatoria del ricorrente a danno del Ciccone.
Il caso in esame rientrerebbe in quella “zona grigia” individuata dalle
Sezioni Unite del 2012, per la quale era dovuta una approfondita indagine
fattuale per rivelare i dati qualificanti della condotta, soprattutto in presenza di
minacce generiche o implicanti non precisati poteri derivanti dalla funzione
esercitata.
La Corte di appello non avrebbe valutato l’ingiustizia del danno minacciato,
accontentandosi di una logica deduttiva della mancanza di risultanze probatorie
dell’esistenza di un tornaconto personale per collocare la condotta nella
fattispecie più grave, tenuto viepiù conto che la non configurabilità dell’una non
implica necessariamente la applicazione dell’altra.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo si limita in definitiva a reiterare le argomentazioni spese
nel gravame, alle quali la Corte di appello ha fornito una risposta che appare non
manifestamente illogica né giuridicamente viziata.
Va rammentato che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione
fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in
secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente
e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così
prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico
determinato (tra tante, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608).
Invero, la Corte di appello ha affrontato del tutto adeguatamente il tema
della “frattura” tra le condotte poste in essere dall’imputato presso l’azienda del
Ciccone rispetto a quelle attuate successivamente, spiegando in modo del tutto

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Erroneamente la condotta di cui al capo A) sarebbe stata ricondotta

plausibile perché i successivi incontri fossero da porsi in collegamento causale
con le intimidazioni esercitate dallo stesso imputato in precedenza.
Come ha ben evidenziato la Corte territoriale, restava il dato insuperabile
rispetto alla tesi difensiva che la “visita” fatta dall’imputato al Ciccone – attuata
con modalità intimidatorie sin dall’arrivo presso la ditta e la cui eco era giunta
allo stesso Ciccone nei cui confronti l’imputato aveva poi continuato ad esercitare
pressioni minacciandolo di tornare in veste ufficiale – era finalizzata a chiedere al
predetto una “cortesia personale”.

sia poco dopo presso il bar sia il giorno successivo presso la ditta del Ciccone,
anche alla luce delle circostanze puntualmente riportate dalla sentenza
impugnata e che sono state in premessa sintetizzate.
Val la pena di aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto nel
ricorso, la minaccia rivolta all’Orlando (che aveva ad oggetto l’esibizione del
documento) non esauriva la condotta compiuta dall’imputato ai fini della
realizzazione delle fattispecie concussive (consistita nelle intimidazioni dirette al
Ciccone, con le quali aveva con abuso di potere prospettato a quest’ultimo azioni
ritorsive).

3. Il secondo motivo introduce una questione di fatto (esistenza di un
tornaconto personale della vittima), per sostenere la erronea applicazione
dell’art. 317 cod. pen. alla luce della esegesi delineata dalle Sezioni Unite (Sez.
U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470).
Tema che tuttavia l’imputato non aveva prospettato in sede di appello,
ancorché la sentenza di primo grado avesse accertato, sulla base del citato
arresto giurisprudenziale, la mancanza di indebiti vantaggi, neppure potenziali, a
favore del Ciccone nel cedere alle pressioni dell’imputato.
Pertanto, il ricorrente non può dolersi con il ricorso per cassazione
dell’omessa verifica di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di
gravame (ex multis, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).
Sul punto va altresì rammentato che la questione sulla qualificazione
giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex
art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in
sede di giudizio di legittimità, purché l’impugnazione non sia inammissibile e per
la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (tra le tante, Sez. 2, n.
17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651).

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Il che veniva a correlare logicamente il primo episodio con quello avvenuto


4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il
ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
siano stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di duemila euro, in favore della cassa delle

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 17/05/2018.

ammende.

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