Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37178 del 08/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37178 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VANACORE VINCENZO N. IL 20/12/1973
avverso la sentenza n. 1143/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
14/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 08/07/2015
Osserva
Il difensore di fiducia di Vanacore Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza
emessa in data 14.11.2013 dalla Corte di appello di Ancona che confermava quella di primo
grado con cui, tra l’altro, il predetto era stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di
furto aggravato in concorso.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla valutazione delle prove
e all’affermazione della penale responsabilità.
La motivazione dell’impugnata sentenza s’appalesa del tutto congrua e completa in ordine a
tutte le doglianze prospettate in appello.
Le censure, inoltre, non esplicano in alcun modo le ragioni poste a loro sostegno ed anzi ad
una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. Al
riguardo, giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte,
“esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto,
posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di
merito” (Sez. Un. n.6402/97, imp. Dessimone ed altri, Rv. 207944).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, addì 8.7.2015
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e generiche.