Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37175 del 21/06/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 37175 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto
dal PM presso la Procura della Repubblica di Palmi
contro l’ordinanza del Tribunale per il Riesame di Reggio Calabria del
27.12.2017-9.2.2018 nei confronti di
Comnnisso Luigi, nato a Locri 1’1.2.1979,
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Stefano Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27.12.2017-9.2.2018, il Tribunale per il Riesame
delle Misure Cautelari Personali di Reggio Calabria decideva in merito al ricorso
proposto nell’interesse di Luigi Connmisso contro il provvedimento del GIP di
Palmi del 24.11.2017 con cui era stata adottata, nei confronti del prevenuto, la
misura personale della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente
indiziato del reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di
una serie indeterminata di delitti di rapina, furto, ricettazione, di violazione delle
leggi in materia di armi ed in materia di stupefacenti (capo 1) della rubrica
provvisoria) nonché, inoltre, di alcuni reati-fine e, in particolare, di una tentata
rapina commessa in data 19.9.2016 in danno della gioielleria Ciancio (capi 6),
7), e 8) della rubrica provvisoria), di una rapina commessa in data 4.12.2016 in
danno dell’esercizio commerciale Cinitaly (capi 16), 17) e 18) della rubrica
provvisoria), di una tentata rapina commessa in data 1.2.2017 in danno della
gioielleria Nasso (capi 24), 25), 26), 27), 28) e 30) della rubrica provvisoria); il

Data Udienza: 21/06/2018

Tribunale, all’esito dell’udienza camerale, ha confermato il provvedimento
impugnato quanto ai capi di incolpazione relativi alla rapina in danno della
gioielleria Ciancio ed alla tentata rapina in danno della gioielleria Nasso
annullando invece il provvedimento quanto agli altri capi di incolpazione e
ritenendo le ipotesi di reato rubricate ai numeri 25) e 26) assorbite in quello di
cui al numero 27);
2. ricorre in Cassazione il PM presso la Procura della Repubblica di Palmi
lamentando illogicità, contraddittorietà parziale inesistenza e travisamento della

2.1 con riguardo all’addebito relativo alla rapina in danno dell’esercizio
Cinitaly; sottolinea, a tal proposito, che, diversamente da quanto ritenuto dal
Tribunale, gli elementi indiziari a carico del Comnnisso dovevano ritenersi invece
dotati di un solido ed adeguato spessore atteso che il Commisso era stato
identificato come uno degli autori della tentata rapina perpetrata in data
1.2.2017 in danno della gioielleria Nasso di Cittanova il cui abbigliamento e la cui
corporatura erano in tutto eguali (quanto allo scaldacollo di colore nero, alle
scarpe da ginnastica) a quelle del rapinatore ritratto dal circuito di
videosorveglianza installato nell’esercizio commerciale Cinitaly ed autore della
rapina consumata in data 4.12.2016 e, quanto ai pantaloni della tuta, uguali a
quelli indossati dal Comnnisso in occasione del controllo di polizia del 16.2.2017
in Gioiosa Ionica; richiama, inoltre, i verbali di sit dei titolari dell’esercizio
commerciale sottolineando come nessun riconoscimento era stato da costoro
effettuato nella effige fotografica di tale Gabriele Paonne che, invece, aveva
lasciato in loro soltanto una mera “impressione” da ritenersi tale anche per avere
il rapinatore agito con il volto travisato in quanto, per l’appunto, coperto (sino
agli occhi) con lo scaldacollo nero che il Comnnisso abitualmente indossa come
dimostrato anche dalle foto da lui pubblicate sui social netwok;
2.2 quanto al reato associativo, il PM richiama in primo luogo gli elementi
richiesti dalla giurisprudenza per sostenere l’esistenza del reato associativo
rilevando che il Tribunale è partito dalla mancanza di prova del ruolo di “capo”
riservato al Borgese per escludere l’esistenza del sodalizio; ribadisce come, nel
caso di specie, sussistessero (e fossero stati ben evidenziati nella richiesta e nel
provvedimento del GIP) tutti gli elementi costitutivi del reato associativo a
partire dalla distribuzione di compiti tra i sodali, alla disponibilità di mezzi (quali,
ad esempio, i telefoni “citofono”) e di armi, alla ripartizione e distribuzione del
ricavato dell’attività delittuosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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prova oltre che violazione di legge

Non pare inutile in primo luogo richiamare la attenzione sui limiti alla
sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del
Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal
Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia
denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento
emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di
colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare,
in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito

la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a
carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la
valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di
diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Si è anche precisato che la richiesta di riesame – ritenuto mezzo di
impugnazione, sia pure atipico – ha la specifica funzione di sottoporre a controllo
la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati
nell’art. 292 cod. proc. pen., ed ai presupposti ai quali è subordinata la
legittimità del provvedimento coercitivo; in particolare, si è evidenziato che la
motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista
strutturale, deve conformarsi al modello delineato dalla predetta disposizione,
coerente con il modulo di cui all’art. 546 cod. proc. pen., considerati gli
adattamenti conseguenti al peculiare contenuto della pronuncia cautelare, in
quanto fondata non già su prove, ma su indizi e che, per altro verso, mira
all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di
colpevolezza (cfr., Cass. SS.UU., 22.3.2000 n. 11, Audino).
D’altra parte, è noto che il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca
la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con
esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si
deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i
canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare
censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una
diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Cass.
Pen., 5, 8.10.2008 n. 46.124, Pagliaro; Cass. Pen., 4, 2.3.2017 n. 18.795, Di
Iasi; Cass. Pen., 2, 17.5.2017 n. 31.553, Paviglianiti).
Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova
piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all’art. 192 cod. proc. pen.)
ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in
particolare, condivide la tesi secondo cui “in tema di misure cautelari personali,
la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen. non si

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abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare

atteggia allo stesso modo del termine indizi inteso quale elemento di prova
idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini
dell’adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento
probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla
responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono
essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art.
192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall’art. 273 cod. proc. pen.,
comma ibis, che richiama i commi terzo e quarto dell’art. 192 cod. proc. pen.,

qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)” (cfr.,
Cass. Pen., 5, 5.6.2012 n. 36.079, Fracassi; Cass. Pen., 4, 24.1.2017 n. 6.660,
Pugiotto; Cass. Pen., 4, 9.11.2016 n. 53.369, 3ovanovic).

1 Il ricorso del PM
Il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato la misura adottata dal GIP
nei confronti del Commisso in relazione alle imputazioni legate alla rapina in
danno della gioielleria Ciancio (capi 6), 7) e 8) della incolpazione provvisoria) ed
alla tentata rapina alla gioielleria Nasso (capi 24, 25, 26, 27, 28 e 30 della
incolpazione provvisoria.
Per il primo episodio, avvenuto in data 17.9.2016 in Soverato, il
Commisso risulta indagato (e gravemente indiziato) in concorso con Vello
Borgese, Francesco De Domenico, Carmelo Tavernese, Simone De Luca e Angelo
Tarzia; il ruolo del prevenuto nella fattispecie, e secondo la ricostruzione operata
dagli inquirenti, era quello di fornire supporto logistico al gruppo e a chi, nella
fattispecie il Di Domenico, si era introdotto nell’esercizio commerciale; il
Tribunale ha sostenuto che il compendio indiziario acquisito doveva ritenersi
solido ed affidabile essendo emerso, dai filmati tratti dai sistemi di
videosorveglianza, che alle ore 8,35 del 17.9.2016 erano transitate, nei pressi
dell’esercizio commerciale, la Fiat Bravo in uso al Tavernese seguita dall’Audi A3
del Tarzia e, infine, dalla Renault Clio di Comnnisso; i due rapinatori che erano
rimasti in attesa fuori del negozio (mentre gli altri due avevano fatto irruzione
all’interno) erano stati riconosciuti – dai filmati delle videocamere di sorveglianza
– nel Comnnisso e nel Borgese così come era stato riconosciuto il Di Domenico
come l’autore materiale della rapina.
Il secondo episodio riguarda la tentata rapina dell’1.2.2017 in Cittanova e
che aveva visto protagonista il Commisso in concorso con Raffaele Ferrazzo,
Vello Borgese e Francesco Di Domenico; al Commisso era stata attribuita anche
la ricettazione della Fiat Uno tg. RC322366 usata dai malviventi per raggiungere
l’esercizio commerciale.

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ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare

Il Tribunale (cfr., pag. 8 dell’ordinanza) ha sottolineato che il Ferrazzo ed
il Commisso erano stati riconosciuti dalla PG attraverso la visione dei filmati delle
telecamere di videosorveglianza.
L’ordinanza del GIP è stata invece annullata dal Tribunale — quanto al
Connmisso – in riferimento alle imputazioni (capi 16, 17 e 18) elevate in relazione
alla rapina del 4.12.2016 commessa in Polistena ai danni dell’esercizio
commerciale Cinitaly (16, 17 e 18) e per il reato associativo.
La rapina è stata ascritta a Luigi Commisso che avrebbe agito in concorso

Borgese.
I giudici del Riesame hanno segnalato che, secondo la ricostruzione
operata dalla pubblica accusa e condivisa dal GIP, il Commisso sarebbe stato
l’esecutore materiale della rapina laddove il Ferrazzo avrebbe ricoperto il ruolo di
conducente del veicolo utilizzato per raggiungere l’esercizio commerciale,
Tavernese Lorena sarebbe stata la “basista” in quanto dipendente dell’esercizio
commerciale e, infine, Velio Borgese avrebbe fornito i telefoni con i quali i
rapinatori si sarebbero tenuti in contatto.
Il Tribunale ha annullato sul punto l’ordinanza del GIP richiamando, in
primo luogo, le argomentazioni che avevano portato ad annullare il
provvedimento, su questo punto, anche nei confronti del Borgese e del
Tavernese; in particolare, con riguardo al primo, ha ritenuto non comprovato
(sul piano indiziario) il ruolo attribuito all’indagato e che, secondo i giudici di
merito, sarebbe stato fondato esclusivamente sugli esiti della perquisizione del
23.1.2017 quando l’indagato, nell’occasione in compagnia di Ferrazzo, era stato
trovato in possesso dei due telefoni cellulari utilizzati dai rapinatori per
“colloquiare” tra di loro e con una terza utenza durante la rapina; in particolare,
il Tribunale non ha ritenuto tale elemento idoneo a comprovare che il Borgese
avesse messo a disposizione dei rapinatori i telefoni cellulari che in quella
occasione egli aveva con sé.
Per quel che riguarda la specifica posizione del Commisso, ritenuto, nella
ricostruzione degli investigatori, l’autore materiale della rapina, il Tribunale ha
sostenuto che l’elemento indiziario a carico del prevenuto risiede essenzialmente
nel fatto che il rapinatore (come riferito dai testi e come risulta dalle immagini)
indossasse uno scaldacollo simile a quello indossato nella rapina tentata ai danni
della gioielleria Nasso e nelle foto “postate” su Facebook; era inoltre emerso che
durante un controllo del 16.2.2017, il Commisso era stato notato indossare
pantaloni della tuta uguali a quelli indossati dal rapinatore entrato all’interno
dell’esercizio Cinitaly.

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con Raffaele Ferrazzo, Lorena Tavernese (sorella di Carmelo Tavernese) e Velio

Ha tuttavia ritenuto che gli elementi suddetti non fossero idonei a
supportare un quadro indiziario di spessore tale da giustificare la adozione della
misura custodiale tenuto conto del fatto che il titolare e le addette al negozio, cui
era stato sottoposto un album topografico, avevano ritenuto di riconoscere,
quale autore della rapina, tale Gabriele Paonne.
Nel ricorso proposto dal PM si sottolinea, al contrario, che gli elementi
acquisiti meritavano una diversa considerazione atteso che il Commisso era stato
identificato come uno degli autori della tentata rapina perpetrata in data

corporatura erano in tutto eguali (quanto allo scaldacollo di colore nero, alle
scarpe da ginnastica) a quello indossato dal rapinatore ritratto dal circuito di
videosorveglianza installato nell’esercizio commerciale Cinitaly ed autore della
rapina consumata in data 4.12.2016 e, quanto ai pantaloni della tuta, si trattava
di pantaloni uguali a quelli indossati dal Commisso in occasione del controllo di
polizia del 16.2.2017 in Gioiosa Ionica.
Quanto alle dichiarazioni dei titolari e dei dipendenti dell’esercizio
commerciale, sottolinea che, in realtà, costoro non avevano operato alcun
“riconoscimento” nei confronti del Paonne essendosi invece limitati a far presente
che la effige fotografica di costui aveva lasciato in loro una (mera) “impressione”
che in alcun modo poteva essere equiparata ad un riconoscimento ove si
consideri che il rapinatore aveva agito con il volto coperto (sino agli occhi) con lo
scaldacollo nero.
Il ricorso è inammissibile.
Nel caso di specie, il Tribunale non ha trascurato alcuno degli elementi
indiziari sottoposti alla sua attenzione e di cui ha dato conto operandone una
valutazione che, sul piano della gravità indiziaria, ha ritenuto in sostanza
“vincolata” dalle dichiarazioni rese dal titolare e dagli addetti all’esercizio
commerciale con riferimento alle immagini fotografiche che erano state loro
sottoposte.
È vero che, come riportato dal PM nel suo ricorso (cfr., pagg. 12-13 della
ordinanza in verifica), Jang Cungeng, come anche Yang Xiaoling e Maria
Gabriella Pulitanò avevano sottolineato di non essere stati in grado di vedere in
volto il rapinatore che aveva agito a viso “quasi” interamente coperto; e,
tuttavia, tutti e tre erano rimasti “impressionati” dalla foto di Gabriele Paonne
che, secondo il primo, presentava “lo sguardo e forse anche gli occhi del
rapinatore” laddove la seconda era rimasta a sua volta “impressionata” dalle
fattezze fisiche del Paonne; a sua volta la Pulitanò, cui era stato sottoposto un
album fotografico molto nutrito, aveva riferito di conoscere personalmente
pressoché tutti coloro che ivi erano effigiati tranne uno (evidentemente proprio il

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1.2.2017 in danno della gioielleria Nasso di Cittanova il cui abbigliamento e la cui

Commisso) aggiungendo nel contempo che “mi ha impressionato particolarmente
la foto n. 8 (Paonne Gabriele)” in quanto “in lui riconosco lo sguardo che più di
tutti si avvicina a quello del rapinatore …”.
In realtà, quindi, il Tribunale ha valorizzato questi sia pur parziali
“riconoscimenti” (o, per meglio dire, mancati riconoscimenti) finendo per
attribuire loro una valenza ed un rilievo tale da potersi contrapporre agli altri
elementi indiziari che la pubblica accusa aveva addotto a carico del Comnnisso e
che, pertanto, aveva ritenuto “recessivi” rispetto a quel dato con cui,

In tal modo, tuttavia, il Tribunale ha operato una valutazione di merito
rispetto alla quale non sono dedotti profili di violazione di specifiche norme di
legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione risolvendosi il ricorso del
PM nella proporre una censura che attiene, in realtà, alla ricostruzione dei fatti e
che si risolve in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice
di merito.
Di qui, pertanto, l’inammissibilità del ricorso in quanto fondato su censure
non consentite in questa sede.
2.3 Il Tribunale ha infine annullato l’ordinanza del GIP con riferimento alla
ipotesi di reato associativo contestata all’imputato al capo 1) della rubrica
provvisoria.
I giudici del riesame hanno in primo luogo riportato la ipotesi accusatoria
che aveva ipotizzato la creazione di una struttura organizzativa tendenzialmente
stabile ed operativa per un periodo di tempo apprezzabile (quantomeno dal
settembre 2016 all’aprile del 2017) con a capo il Borgese che era riconosciuto da
tutti come il “leader” del sodalizio tanto che gli altri erano sempre e
costantemente a sua disposizione creando persino delle tensioni e delle liti in
famiglia; i ruoli dei sodali tendenzialmente “fissi” nella commissione delle varie
rapine e, quindi, la disponibilità di mezzi e di armi a disposizione per la
realizzazione di un numero indeterminato di reati.
Ha tuttavia sostenuto che il ruolo di “capo” del Borgese era stato desunto
soltanto da telefonate nelle quali gli altri si mettevano a disposizione per
esigenze estranee alla commissione di reati non emergendo inoltre la
consapevolezza dei sodali di appartenere ad una struttura stabile che, peraltro,
aveva operato in un periodo sostanzialmente limitato e compreso tra il
settembre del 2016 ed il febbraio del 2017.
I giudici del Riesame hanno ritenuto che non fosse così evidente
nemmeno il dato della “stabilità” dei ruoli attribuiti ai sodali nella commissione
delle rapine dato che i compiti attribuiti e ricoperti dai singoli indagati erano
invece di volta in volta variabili mentre, quanto alla distribuzione della refurtiva,

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evidentemente, avevano dovuto essere confrontati.

il dato era stato desunto soltanto da alcune ristrutturazioni ed acquisti di beni
materiali e di consumo in misura sproporzionata rispetto alle condizioni
reddituali.
Il PM ricorre rilevando in primo luogo che il Tribunale è partito dalla
mancata prova del ruolo di “capo” riservato al Borgese per escludere, con
argomentazione in realtà inconferente, l’esistenza del sodalizio; ribadisce come,
nel caso di specie, fossero stati correttamente evidenziati nella richiesta e nel
provvedimento del GIP tutti gli elementi costitutivi del reato associativo a partire

esempio, i telefoni “citofono”) e di armi, alla ripartizione e distribuzione del
ricavato dell’attività delittuosa.
Il ricorso è, per questo aspetto, inammissibile.
È noto che la linea di discriminazione tra il reato associativo ed il (mero)
concorso di persone nel reato continuato risiede nel fatto che in quest’ultimo
l’accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla
commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede
tutti (cfr., Cass. Pen., 6, 13.5.2014 n. 36.131, Torchia).
Nella giurisprudenza di questa Corte è inoltre un dato acquisito quello per
cui l’associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi,
costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque
stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente
programmati, dall’indeterminatezza del programma criminoso che distingue il
reato associativo dall’accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e
dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e
soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (cfr., Cass.
Pen., 2, 17.1.2013 n. 16.339, Burgio).
L’ordinanza impugnata può in effetti prestarsi a qualche rilievo di
opinabilità laddove ha ritenuto di poter valorizzare, ai fini della esclusione della
ipotesi di reato associativo, la “brevità” del periodo in cui il sodalizio avrebbe
operato; è stato infatti più volte ribadito in questa sede che, ai fini della
configurabilità del reato di associazione per delinquere, non è necessario che il
vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che
esso non sia a priori e programmaticamente circoscritto alla consumazione di
uno o più delitti predeterminati, in quanto l’elemento temporale insito nella
nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario
protrarsi del legame criminale, occorrendo soltanto una partecipazione
all’associazione pur se limitata ad un breve periodo (cfr., Cass. Pen., 2,
15.1.2013 n. 19.917, Bevilacqua; Cass. Pen., 5, 28.6.2000 n. 12.525,
Buscicchio).

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dalla distribuzione di compiti tra i sodali, alla disponibilità di mezzi (quali, ad

Se non ché, il Tribunale non ha, sul punto, trascurato alcuno degli
elementi sottoposti al suo esame e, con argomentazioni che si sottraggono a
censure di legittimità, è pervenuto ad una conclusione che, pur non condivisa dal
PM ricorrente, non è caratterizzata da evidenti profili di illogicità o
contraddittorietà laddove, ad esempio, si tenga conto che lo stesso dato della
pronta distribuzione del ricavato delle rapine, valorizzato ai fini della integrazione
del reato associativo, si pone in realtà in antitesi con l’ipotesi della esistenza di
un sodalizio tendenzialmente stabile (ancorché “temporalmente” limitato nel

In definitiva, si tratta di un apprezzamento “di merito” sottratto al vaglio
di legittimità nel momento in cui i medesimi elementi di valutazione vengono
utilizzati per sostenere una soluzione diversa da quella cui il Tribunale è
motivatamente approdato.
Il ricorso del PM va dunque anche sul punto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter
disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma il 21 giugno 2018

stensore

Il Presidente
Matilde Cammino

tempo).

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