Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37173 del 13/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 37173 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

sul ricorso proposto da:
LOI ELIA nato il 28/09/1985 a LANUSEI

avverso l’ordinanza del 21/12/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CAGLIARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
102zeisentite le conclusioni dei PG CIRO ANGELILLIS

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Data Udienza: 13/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21/12/2017 il Tribunale di Cagliari ha rigettato la richiesta di riesame
dell’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il
28/11/2017 aveva disposto l’applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in
carcere nei confronti di Loi Elia, indagato per un tentativo di rapina aggravata in concorso ai
danni di un istituto di credito, per la detenzione, il porto e la ricettazione di un’arma

questo.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per Cassazione il Loi, che non aveva contestato
la gravità degli indizi di colpevolezza, deducendo:
2.1. la nullità dell’ordinanza per l’insufficienza della motivazione in ordine all’attualità
delle esigenze cautelari, pur essendo stato dedotto nella richiesta di riesame il rilevante arco
temporale di più di un anno tra i fatti in ordine ai quali si procede ed il momento applicativo
della misura, essendosi invece limitati i giudici di merito a rilevare gli esiti di perquisizione
effettuati al momento dell’esecuzione della misura, con il rinvenimento, in terreno adiacente la
proprietà del ricorrente, di grammi di cocaina e marijuana e di due pistole modificate ed idonee
allo sparo;
2.2. l’insufficienza della motivazione in ordine all’inidoneità di una misura meno gravosa,
non essendosi confrontato il Tribunale del riesame con la documentazione comprovante che il
ricorrente aveva trascorso un rilevante periodo agli arresti domiciliari, nel pieno rispetto delle
regole impostegli, avendo invece affermato il provvedimento impugnato che gli arresti
domiciliari non sarebbero adeguati in quanto inidonei a recidere i legami del ricorrente con gli
ambienti criminali ed a contenere le spinte criminali manifestate in concreto, il tutto senza
considerare la possibilità di imporre divieti di comunicazione anche ai detenuti agli arresti
domiciliari.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o

comunque non consentiti nella presente sede. Giova, infatti, ricordare i limiti di sindacabilità da
parte di questa Corte delle ordinanze adottate dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla
libertà personale. Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide,
l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi
materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere
di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento
delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti
rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione
della misura cautelare e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è,
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clandestina perché con matricola abrasa, della ricettazione di un furgone e dell’incendio di

perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di
esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza
rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente
significative che lo hanno determinato; 2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità
delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del
25/05/1995, Rv. 201840; sez. 6 n. 3529 del 12/11/1998, Rv. 212565; sez. 3 n. 40873 del
21/10/2010, Rv. 248698; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; sez. Feriale n. 47748 del
11/8/2014, Rv. 261400).

esposto adeguatamente le ragioni che hanno indotto a riconoscere l’attualità delle esigenze
cautelari, sulla base non solo delle modalità del fatto, ma anche di elementi dai quali è stato
dedotto l’ininterrotto coinvolgimento del Loi in attività illecite: sotto il primo profilo, il Tribunale
ha evidenziato il ruolo di primo piano svolto dal ricorrente nel grave episodio criminoso
realizzato all’interno di un istituto di credito, in concorso con persone indossanti uniformi da
carabinieri ed immobilizzando persone che venivano minacciate con armi cariche e di
provenienza clandestina; quanto, invece, alle circostanze successive al reato, senza incorrere
in vizi logici il Tribunale ha ritenuto di valorizzare soprattutto il rinvenimento, all’atto della
perquisizione, di pistole giocattolo modificate ed atte allo sparo, nel terreno adiacente
l’abitazione dell’indagato, unitamente a non trascurabili quantità di stupefacenti di specie
diverse.
3.2. Anche in relazione all’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari invocata dal
ricorrente, il provvedimento impugnato ha esposto in modo esauriente le ragioni che, senza
vizi logici / hanno indotto il Tribunale a ritenere che soltanto la custodia in carcere possa
impedire gli agevoli contatti del Loi con gli ambienti criminali rivelati dalle modalità dell’azione
criminosa e dalla facilità di ottenere disponibilità di armi anche di illecita provenienza tt~ e
che sono stati confermati dal coinvolgimento del ricorrente in altri episodi di rapina, emerso a
seguito di accertamenti biomolecolari disposti nel procedimento .) il pericolo di reiterazione di
condotte criminose anche con uso di armi si fonda, pertanto, su argomenti che, anche per il
riferimento al rinvenimento di armi nell’abitazione dell’indagato e nei pressi di questa, risultano
assorbenti rispetto alla prospettazione difensiva inerente alla possibilità dell’uso di strumenti di
controllo del rispetto della misura degli arresti domiciliari, per loro natura inidonei ad arginare
contatti con gli ambienti criminali evocati nel provvedimento.
4. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto, sussistendo profili di colpa, va
condannate al pagamento delle spese del procedimento e di una somma che si stima equo
determinare in € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
■:,-‘et.-‘4Art.

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ATT.

.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
2

3.1. Nel caso di specie, senza incorrere in alcuna illogicità, il Tribunale del riesame ha

processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.
proc. pen.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 aprile 2018

Il Presidente
Dott. Adriano Iasillo

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Il Consigliere estensore

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