Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37172 del 13/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 37172 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
TORINO
nel procedimento a carico di:
LAFORE SPARTACO nato il 03/05/1969 a CARMAGNOLA

avverso l’ordinanza del 11/01/2018 del GIP TRIBUNALE di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
le/sentite le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS
C”:53A

af24,42.4()

Data Udienza: 13/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino ricorre per cassazione avverso
l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale in data
11/1/2018 non ha convalidato l’arresto facoltativo in flagranza di Laforè Spartaco in ordine al
delitto di ricettazione di una somma in contanti e di diversi monili in oro occultati sotto la cuffia
del freno a mano dell’autovettura a lui in uso, non riconoscendo la flagranza del reato, ed ha
comunque emesso la richiesta misura cautelare nei confronti del predetto in ordine allo stesso

A sostegno del ricorso l’ufficio ricorrente deduce la violazione di legge laddove si è ritenuto
insussistente il requisito della flagranza nel reato, rilevando che, invece, trattandosi di beni
occultati nell’autovettura alla guida della quale procedeva il Laforè al momento
dell’accertamento, non poteva disconoscersi il requisito della flagranza nel reato contestato,
così come richiesto dall’art. 382 cod. proc. pen.
Il ricorso è fondato, non potendosi condividere le argomentazioni con le quali il giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha escluso la sussistenza della flagranza del
reato di ricettazione sul rilievo che il delitto di ricettazione era statolo accertato in data
8/1/2018, al momento dell’arresto, e che doveva ritenersi ignoto, invece, il momento della
consumazione, difettando altresì elementi che consentissero di affermare che il Laforè fosse
stato sorpreso con cose o tracce di un reato commesso immediatamente prima dell’arresto: si
tratta, infatti, di argomentazioni che non si conciliano con la condotta di occultamento,
contestata nel caso di specie, e rientrante tra le possibili forme di configurazione della
fattispecie criminosa prevista dall’art. 648 cod. pen., che comprende una multiforme serie di
attività, successive ed autonome rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate
al conseguimento del profitto, quali l’acquisto, la ricezione, l’occultamento o qualunque forma
di intervento per far acquistare, ricevere o comunque occultare il bene.
Così come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento
soprattutto al delitto di riciclaggio (Sez. 2, n. 34511 del 29/04/2009, Rv. 246561; Sez. 2, n.
52645 del 20/11/2014, Rv. 261624; Sez. 2, n. 29611 del 27/04/2016, Rv. 267511), infatti,
deve ritenersi che anche il delitto di ricettazione, pur essendo a consumazione istantanea, è
comunque a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il
suo autore lo progetti e lo esegua con modalità frammentarie e progressive.
Conseguentemente, se la ricezione o l’acquisto di un bene sono condotte dalla natura
istantanea, qualora invece, come nel caso di specie, venga contestato l’occultamento di un
bene proveniente da delitto, non può ritenersi che l’attività criminosa si esaurisca nel momento
in cui il bene viene nascosto – così come la ricezione e l’acquisto si esauriscono nel momento in
cui il bene viene ricevuto o acquistato – ma rimane in essere fino alla cessazione, appunto,
dell’occultamento, con la successiva destinazione del bene o con il disvelamento, nel caso in
questione verificatosi al momento dell’intervento della perquisizione dell’autovettura.
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reato di ricettazione ed a quello di furto aggravato anche contestatogli.

Conseguentemente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata perché l’arresto è stato
legittimamente eseguito, quando ancora non si era esaurita la flagranza dell’attività di
occultamento del denaro e dei monili in oro sotto la cuffia del freno a mano dell’autovettura in
uso al Laforè.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l’arresto è stato legittimamente

Così deciso il 13 aprile 2018

eseguito.

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