Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37170 del 21/06/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 37170 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
Porporino Nicodemo, nato a Grotteria il 30.5.1964,
contro la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del
19.9.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Stefano Tocci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20.5.2015 il Tribunale di Locri aveva riconosciuto
Nicodenno Porporino responsabile del delitto di ricettazione per aver ricevuto
assegni bancari “clonati” e per averli abusivamente riempiti ed aveva dichiarato
non doversi procedere nei suoi confronti per il delitto di truffa in danno della
Jump Sinergy di Cerea, presso cui tali assegni erano stati spesi per l’acquisto di
merce, stante la intervenuta remissione della querela; di conseguenza, lo aveva
condannato, per i reati di cui ai capi A) e B), riuniti nel vincolo della
continuazione, alla pena complessiva di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed Euro
1.200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
2. con sentenza del 19.9.2017, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato quanto al delitto di
cui al capo B) perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato
nuovamente la pena inflittagli in quella di anni 2 di reclusione ed euro 1.000 di
multa;

Data Udienza: 21/06/2018

3. ricorre per Cassazione, tramite il difensore, Nicodemo Porporino
lamentando con un unico articolato motivo, difetto, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione del provvedimento impugnato: rileva, in particolare,
che la Corte di Appello, pur avendo dato atto che le sigle apposte sugli assegni
risultano visivamente difformi rispetto alla firma del Porporino, ha in ogni caso
ascritto all’imputato la loro compilazione valorizzando il timbro aziendale
appostovi e, pertanto, utilizzando una argomentazione che non tiene conto della
facile realizzabilità di un timbro falso ad opera di chiunque e, per altro verso, del

profilo, che un ulteriore aspetto di contraddittorietà della motivazione attiene al
delitto di ricettazione che, alla stregua della contestazione, in tanto poteva
essere ascritto al prevenuto in quanto si fosse escluso che egli fosse stato
l’autore della falsificazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato.

1. i giudici di merito hanno ricostruito il fatto nel modo seguente:
Nicodemo Porporino, titolare della omonima ditta individuale, aveva ordinato ed
acquistato alcuni gazebo presso la Jump Sinergy di Cerea, atciM provvedendo al
loro pagamento mediante due assegni dell’importo, rispettivamente, di Euro
3.024 e di Euro 7.056, che erano risultati non pagabili e successivamente
(nonostante i solleciti e le richieste inoltrate) mai onorati, in quanto, come
verificato presso la filiale di Polistena del Banco di Napoli, si trattava di moduli
falsi che erano stati “donati” dagli originali.
Il ricorrente era stato dunque ritenuto responsabile del delitto di cui
all’art. 648 cod. pen. oltre che di quello di cui all’art. 491, comma 2, cod. pen.,
laddove, invece, quello di truffa era stato estinto dalla intervenuta remissione
della querela.
2.1 Il ricorso, nella misura in cui insiste nel contestare la ascrivibilità al
ricorrente della apposizione delle firme, replica in realtà le censure articolate con
l’atto di appello cui la Corte di Reggio Calabria ha fornito una risposta esauriente,
logica e non contraddittoria mettendo in luce come le allegazioni difensive (circa
la presenza di terze persone, soci o collaboratori) che avessero potuto
“spendere” gli assegni ed il nome del Porporino fossero risultate prive di ogni
riscontro ed, in realtà, contrastanti con la natura individuale della ditta del
prevenuto; mentre, per altro verso, al di là della apposizione del “timbro”
aziendale su uno soltanto dei due titoli, la riconducibilità, per entrambi, della loro
spendita ad opera al Porporino risultava evidente in forza della “consecutività”

2

fatto che esso compare su uno ma non sull’altro assegno; aggiunge, sotto altro

del loro numero seriale oltre che in considerazione del fatto che entrambi erano
stati utilizzati per saldare il medesimo ordinativo di merce incontestatamente
ricevuta dall’imputato.
La Corte rilevava che, a fronte di questi elementi, risultava indubbiamente
recessiva la considerazione delle “sigle” apposte sui titoli, per loro natura non
conformi alla firma apposta per esteso e, in ipotesi, anche volutamente difformi
rispetto a quest’ultima laddove, infine, nulla era stato addotto per sostenere e
corroborare la ipotesi di falsificazione del timbro aziendale che era rimasta a

In tal modo, dunque, la Corte di Appello ha replicato in termini adeguati,
con motivazione immune da vizi logici e da contraddizioni, sulla scorta dei dati
fattuali acquisiti al giudizio e di cui ha dato puntualmente conto; in definitiva,
quindi, è pervenuta al rigetto dell’appello interposto dall’imputato con
argomentazioni che si sottraggono alle censure articolate con il ricorso e che, in
realtà, mirano a sollecitare una rivalutazione dei medesimi elementi emersi dalla
istruttoria dibattimentale in una direzione diversa ed alternativa rispetto a quella
motivatamente prescelta dai giudici di merito e, in particolare, ribadita dalla
Corte di Appello.
2.2 Né, per altro verso, il ricorso può essere accolto quanto alla censura
relativa alla configurabilità del delitto di ricettazione non avendo, a giudizio del
ricorrente, i giudici di merito valutato la ipotesi secondo cui la falsificazione
(ovvero la “donazione”) degli assegni fosse stata realizzata direttamente dal
medesimo Porporino.
Ed infatti mai il Porporino ha prospettato una simile prospettazione in
fatto atteso che, con i motivi di appello (cfr., pagg. 4 e 5) si era limitato, sul
punto, a protestare il difetto dell’elemento soggettivo del reato stante la mancata
consapevolezza della falsità (ovvero della intervenuta “clonazione”) degli assegni
di cui si discute.
Il ricorso è, dunque, inammissibile perché finisce con il proporre, in
questa sede, una questione (quella del concorso nella “donazione” dei titoli) che
non era stata devoluta alla cognizione del giudice di appello il quale, di
conseguenza e del tutto correttamente, ha infatti omesso di motivare su questo
punto.
È infatti pacifico che, in tema di ricorso per cassazione, poiché non
possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello tranne
che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che
non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, non può contestarsi la

3

livello di mera illazione.

sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stata
dedotta l’insussistenza dell’elemento psicologico (cfr., Cass. Pen., 2, 29.1.2016
n. 6.131, Menna, resa in tema di ricettazione in un caso nel quale, in appello, era
stata dedotta la buona fede nell’utilizzo dell’apparecchio cellulare di provenienza
illecita ed in sede di ricorso la mancata utilizzazione del bene oggetto di furto e,
quindi, l’assenza dell’elemento materiale del reato; conf., Cass. Pen., 3,
24.1.2017 n. 16.610, Costa; Cass. Pen., 2, 31.1.2017 n. 8.890, Li Vagni; Cass.
Pen., 2 17.2.2017 n. 13.826, Bolognese).

pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della
somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi
ragione alcuna d’esonero.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 a favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2018

Il Consi

tensore

Pierlu i Cianfroca

Il Presidente
Matilde Cammino

3. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA