Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3717 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3717 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

Data Udienza: 24/11/2015

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Leonzio Adamo, nato a Ortona il 09/01/1961
avverso la sentenza del 03/04/2014 della Corte d’appello di L’Aquila
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione,
con conferma delle statuizioni civili;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 03/04/2014, ha
respinto l’appello proposto nell’interesse di Leonzio Adamo avverso il
provvedimento del Tribunale di Chieti del 30/09/2010 che ne aveva affermato la
responsabilità in relazione all’imputazione di cui all’artt. 388 cod. pen., con
condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.
La contestazione riguarda la sottrazione di un trattore di proprietà del
Leonzio al pignoramento, che si attribuiva alla sua responsabilità.
2. Con il suo ricorso il Leonzio deduce violazione di legge, con riferimento
agli artt. 493, comma 3, 495, 503 cod. proc. pen e 24 Cost. comportante
violazione del diritto di difesa, in quanto, malgrado la querela citasse la
sottrazione di due mezzi, l’imputazione sulla base della quale era stato disposto il
rinvio a giudizio riguardava un solo trattore, diverso da quello per il cui
impossessamento era stata disposta la condanna, ancorché pignorato lo stesso
giorno, cosicché l’interessato era rimasto privo della possibilità di difendersi

40,

provando in quanto non era stata ammessa neppure la citazione dei testi
sollecitati ex art. 507 cd. proc. pen., malgrado tale audizione si imponesse per
effetto del mutamento delle accuse. Si rileva che i testi indicati avrebbero potuto
deporre sull’inconsapevolezza da parte del Leonzio della presenza di un vincolo
anche sul mezzo per la cui sottrazione era poi stata affermata la responsabilità.
3.

Si eccepisce violazione di legge quanto all’affermazione di

responsabilità in riferimento al reato di cui all’art. 388 cod. pen. per la mancata

verifica sull’elemento psicologico del reato, a fronte delle eccezioni difensive sul
punto.
4.

Con ulteriore motivo si contesta la carenza di motivazione

sull’accertamento dell’elemento oggettivo del reato, richiamando circostanze di
fatto, quale il mancato perfezionamento del pignoramento sul mezzo, e la
conseguente mancata immissione nel possesso in favore del custode nominato
del bene, che esclude la possibilità di qualificare i fatti sulla base della
disposizione invocata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. L’esame degli atti ha consentito di verificare che nel corso del giudizio
di primo grado era stata disposta la rettifica del capo di imputazione, che
riportava i dati identificativi di un diverso mezzo di proprietà del Leonzio, per
mero errore materiale. Tale imprecisa indicazione non poteva aver inciso sul
diritto di difesa in quanto nessun dubbio poteva aver prodotto sulla corretta
identificazione dell’attività illecita contestata in quanto un unico mezzo, quello
oggetto della rettifica, era stato sottoposto alla procedura esecutiva promossa
dal creditore, sicché per l’interessato era di immediata percezione che l’attività
descritta nell’accusa erroneamente formulata non aveva modo di rapportarsi ad
una diversa condotta effettivamente verificatasi.
Nello stesso senso deve escludersi l’incidenza sul corretto dispiegamento
del diritto di difesa, leso dall’errore lamentato, della decisione di mancata
assunzione dei testi indicati dall’interessato, e di cui era stata sollecitata
l’escussione ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. poiché la pronuncia chiarisce
che i testi indicati non avevano assistito ai fatti, circostanza che rendeva non
dirimente la loro audizione, al fine del giudizio. A fronte di tale indicazione,
pacificamente emergente dalla sentenza di primo grado, il Leonzio si limita in
questa sede a riproporre l’eccezione, in luogo che fornire dimostrazione della
pretesa rilevanza delle prove dedotte, con rilievo privo di specificità.

2

Cassazione sezione VI, rg. 52483/2014

o

3. Deve escludersi che gli elementi in atti consentano di pervenire ad un
proscioglimento in fatto del ricorrente, poiché, malgrado i motivi di ricorso
espressi in argomento, da entrambe le pronunce di merito emerge la piena
individuazione degli elementi soggettivi ed oggettivi dell’azione caratterizzanti la
fattispecie contestata, correttamente posti a fondamento dell’accertamento di
responsabilità.

inammissibile, il periodo di tempo successivo alla pronuncia d’appello ha
consentito, in presenza di un valido rapporto di impugnazione, l’ulteriore decorso
del termine di prescrizione, che risulta compiuto in data 18/03/2015, circostanza
che impone l’annullamento senza rinvio della

sentenza impugnata, per la

sopraggiunta estinzione del reato.
5. Le statuizioni civili devono invece essere confermate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.
Così deciso il 24/11/2015

4. Per contro deve rilevarsi che, non potendo considerarsi il ricorso

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