Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37169 del 21/06/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 37169 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
Perrone Massimo, nato a Asti il 6.5.1985,
contro la sentenza della Corte di Appello di Genova del 6.6.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Stefano Tocci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza dell’1.10.2015 il Tribunale di Genova aveva assolto
Massimo Perrone dai reati di truffa (continuata), consistente nell’avere egli
simulato il perfezionamento di 25 contratti assicurativi procurandosi in tal modo
l’ingiusto profitto pari alla somma di Euro 1.728,01 a titolo di provvigioni, e dal
reato di appropriazione indebita (aggravata), per essersi egli appropriato dei
premi assicurativi corrisposti da tre clienti che avrebbe dovuto invece consegnare
alla Compagnia; il Tribunale, infatti, sulla scorta della documentazione prodotta
dalla difesa, aveva ritenuto che l’imputato ave

p;b9

stato di incapacità di

intendere e di volere;
2. con sentenza del 6.6.2017 la Corte di Appello di Genova, accogliendo il
gravame interposto dal Procuratore Generale, previo espletamento di una perizia
medico-legale sulla capacità di intendere di volere dell’imputato, ha riformato la
decisione del Tribunale e, riconosciuto al Perrone il vizio parziale di mente in
termini di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, lo ha condannato alla

Data Udienza: 21/06/2018

pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 150 di multa, oltre al pagamento delle
spese processuali di entrambi i gradi del giudizio;
3. propone ricorso per Cassazione, tramite il difensore, Massimo Perrone
lamentando, con un unico motivo, difetto, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato: rileva, in
particolare, che i giudici di appello non hanno preso in alcuna considerazione la
richiesta, pur avanzata nel corso del giudizio di primo grado, di messa alla prova
ai sensi dell’art. 168bis cod. pen. limitandosi, nel merito, a far proprie le

particolare, senza spiegare per quale ragione le conclusioni della perizia fossero
maggiormente attendibili rispetto a quelle che erano state documentate nel
precedente grado di giudizio;
4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Si è chiarito, infatti, che la richiesta di sospensione del procedimento con
messa alla prova ai sensi della L. 28 aprile 2014, n. 67 deve essere avanzata
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (cfr., Cass. Pen., 3,
24.4.2015 n. 27.071, Frasca, che ha precisato detta preclusione, in assenza di
una disciplina transitoria, deve essere ritenuta pur se tale dichiarazione sia
anteriore all’entrata in vigore della predetta L. n. 67).
In ogni caso, la verifica dei verbali del giudizio di primo grado come di
quelli del giudizio di appello ha consentito di verificare che nessuna richiesta era
stata formulata in tal senso né di fronte al Tribunale ma nemmeno, sia pure
subordinatamente al rigetto del gravame interposto dalla pubblica accusa, in
grado di appello.
Questa Corte, d’altra parte, ha ritenuto manifestamente infondata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 601 cod. proc. pen., nella parte in cui non contempla, in relazione al
giudizio di appello, la possibilità per l’imputato che abbia commesso il reato
prima dell’entrata in vigore dell’art. 168bis – cod. pen., di avvalersi della
sospensione del procedimento con messa alla prova, considerata l’intrinseca
dimensione processuale dell’istituto in questione e l’ampia discrezionalità del
legislatore nel determinare la disciplina temporale di nuovi istituti processuali,
con la conseguenza che le relative scelte, ove non siano manifestamente
irragionevoli, si sottraggono a censure di legittimità costituzionale (cfr., Cass.
Pen., 7, 14.12.2017 n. 1.025, Brentan).
Per il resto, il ricorso è del tutto generico limitandosi a censurare il fatto
che la Corte ha privilegiato le conclusioni cui è pervenuto il perito nominato in

conclusioni del perito nominato dall’ufficio senza null’altro aggiungere e, in

t
quella sede rispetto alle valutazioni medico legali contenute nei documenti
prodotti in primo grado; nulla è stato in grado di precisare precisare in merito
alle discrasie rilevabili tra le diverse ricostruzioni del medesimo quadro
psichiatrico.
Ed è stato più volte ribadito che, laddove il giudice che ritenga di aderire
alle conclusioni del perito d’ufficio, non può essere gravato dell’obbligo di fornire
autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle medesimo e della
eventuale erroneità di quelle cui fosse pervenuto il consulente di parte,

comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le
argomentazioni del secondo, potendo così ravvisarsi vizio di motivazione,
denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lettera e), cod.
proc. pen., soltanto qualora risulti che queste ultime siano tali da dimostrare in
modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni
peritali recepite dal giudice (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. pen., 5,
13.2.2017 n. 18.975, Cadore).
5. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della
somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi
ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 a favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2018
Sentenza a motivazione semplificata.

Signe

estensore

rluigi C a frocca

Il Presidente
Matilde Cammino

dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere

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