Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37168 del 21/06/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 37168 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
Maiello Antonio Franco, nato a Casal Di Principe il 9.11.1979,
contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 7.3.2017;
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Stefano Tocci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7.3.2017 la Corte di Appello di Napoli confermava
quella con cui il Tribunale, in data 12.5.2016, aveva riconosciuto Antonio Franco
Maiello colpevole del delitto di estorsione aggravata (in concorso con Giovanna
Talamo e Mirco Monaco) in danno di Raffaele Boccagna e, pertanto,
riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata
aggravante, operato l’aumento di cui all’art. 7 del DL 152 del 1991 e la finale
riduzione legata alla scelta del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di
anni 4 di reclusione ed Euro 1.000 di multa, oltre al pagamento delle spese
processuali e di custodia in carcere e dichiarato interdetto dai pubblici uffici per
la durata anni 5;
2. ricorre per Cassazione, tramite il difensore, Antonio Franco Maiello
lamentando:
2.1 violazione ed erronea applicazione della legge penale e difetto di
motivazione in relazione all’art. 7 del DL 152 del 1991; rileva, infatti, la illogicità

Data Udienza: 21/06/2018

della motivazione con cui la Corte di Appello di Napoli ha liquidato il motivo di
gravame articolato sul punto ricorrendo ad una formula di stile sia pure
adattandola al caso di specie; segnala, peraltro, come non sia stato chiarito a
quale delle due ipotesi contemplate dalla norma si dovrebbe fare riferimento
tenuto conto che il fatto è stato ricostruito in termini del tutto differenti rispetto
a quanto ritenuto dai giudici napoletani non avendo l’imputato riferito al
Boccagna di essere un mandatario del clan dei Casalesi ma essendosi limitato a
precisare di provenire da Casal Di Principe e di essere da poco uscito dal carcere;

stato di indigenza e senza alcun riferimento alla criminalità organizzata; fa
presente che, pur configurabile anche nei confronti di chi sia estraneo al
sodalizio, è pur sempre necessario che il riconoscimento dell’aggravante in
questione sia sorretta da una motivazione adeguata quanto alle modalità della
condotta tenuta dall’agente nel commettere il reato;
2.2 violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt.
62bis, 69 e 99 cod. pen.; rileva che la Corte ha escluso il riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva facendo
esclusivo riferimento al disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 62bis cod. pen.
ma omettendo di considerare, in maniera illogica, che l’imputato aveva fornito
piena confessione già in sede di interrogatorio di garanzia optando quindi per la
definizione del giudizio con rito abbreviato e consentendo, in tal modo, un
apprezzabile economia di mezzi processuali; sottolinea che la Corte non ha
valutato le condizioni soggettive e personali del prevenuto limitandosi in
sostanza a ribadire la gravità del fatto con motivazione incongrua e comunque
insufficiente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1. Il Tribunale di Napoli, con valutazione delle emergenze istruttorie
confermata e ribadita dalla sentenza della Corte di Appello, qui in verifica, aveva
ricostruito il fatto sulla scorta, in primo luogo, dei risultati della attività di
intercettazione e, in particolare, del contenuto delle conversazioni intercorse e
captate all’interno della autovettura nella disponibilità del Maiello dalle quali era
emersa la attività estorsiva in danno di danno di Raffaele Boccagna, titolare di
un supermercato in Teverola, il quale, sentito dagli inquirenti e all’esito del loro
ascolto, aveva confermato i fatti posti in essere ad opera del Maiello e dei suoi
due complici.

2

in definitiva, sottolinea di aver agito per ragioni personalissime e legate al suo

In particolare, il Boccagna, aveva confermato che, a séguito delle pretese
estorsive dell’imputato, si era visto costretto a consegnargli gratuitamente
alimenti e detersivi per un importo complessivo di circa 300 Euro ricostruendo
quindi le modalità della condotta tenuta dal Maiello che si era recato presso il suo
esercizio commerciale dove, stante la sua assenza, aveva chiesto ad una
dipendente il suo numero di telefono e, al diniego di costei, la aveva ammonita di
riferire al titolare che, il giorno successivo, quando sarebbe tornato, sarebbe
stato “suo interesse” farsi trovare.

successivo, nel corso della mattinata, si era presentato un giovane che aveva
chiesto di potergli parlare e che gli aveva detto di essere venuto per conto di
Antonio Maiello, fratello di Domenico Maiello, il quale sarebbe passato nel
pomeriggio; effettivamente, aveva proseguito il Boccagna, nel pomeriggio si
erano presentati nel supermercato il Maiello insieme ad una donna e l’imputato
gli aveva detto nella occasione di essere venuto “per conto degli amici di Casale”
rappresentando di essere stato appena scarcerato e di trovar -si in difficoltà
economiche.
Il Boccagna, intimorito dalla evocazione del sodalizio criminale dei
“Casalesi”, aveva quindi acconsentito a fargli prelevare generi alimentari e
quant’altro con cui il Maiello aveva riempito due carrelli per un valore
complessivo di merce pari a circa 300 Euro.
2. Alla luce di questa ricostruzione, appare allora corretta, in diritto, la
soluzione cui entrambi i giudici di merito erano pervenuti giungendo alla
affermazione della esistenza degli elementi costitutivi della aggravante di cui
all’art. 7 del DL 152 del 1991.
Nel capo di imputazione la aggravante in parola è stata contestata con
riferimento, chiaro ed univoco, all’utilizzo del “metodo” mafioso, ovvero ad una
delle due ipotesi richiamate dal predetto art. 7 che, come più volte ribadito da
questa Corte, configura due diverse fattispecie: la prima relativa al reato
commesso dal soggetto, appartenente o meno all’associazione di cui all’art.
416bis cod. pen., che si avvale del metodo mafioso, ai fini della cui integrazione
non è necessaria la prova l’esistenza della associazione criminosa, essendo
sufficiente l’aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l’agente
appartenga a tale associazione; la seconda che, invece, postulando che il reato
sia commesso al fine specifico di agevolare l’attività di una associazione mafiosa,
implica necessariamente l’esistenza reale a non semplicemente supposta di essa
e richiede, ai fini della sua integrazione, la prova della oggettiva finalizzazione
dell’azione a favorire l’associazione e non un singolo partecipante (cfr., Cass.

Il Boccagna, quindi, aveva raccontato che, effettivamente, il giorno

Pen., 2, 4.12.2015 n. 49.090, Maccariello; cfr., Cass. Pen., 6, 13.6.2017 n.
41.772, PM in proc. Vicidomini che ha ribadito come l’aggravante del “metodo”
mafioso sia dunque configurabile con riferimento ai reati-fine commessi
nell’ambito di un’associazione criminale comune, nonché nel caso di reati posti in
essere da soggetti estranei al reato associativo).
I giudici di merito hanno ritenuto che l’evocazione del sodalizio criminale
dei “Casalesi” (unita, peraltro, all’accenno del Maiello alla sua condizione di
pregiudicato appena scarcerato) fosse inoltre idonea, sul piano oggettivo, ad

sentenza della Corte di Appello, nella parte in cui ha confermato l’avviso del
primo giudice, non si presta ai rilievi critici articolati dal ricorrente nel primo
motivo di ricorso.
Questa Corte ha più volte ribadito che, ai fini della configurabilità
dell’aggravante dell’utilizzazione del “metodo mafioso”, prevista dall’art. 7 D.L.
13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), è sufficiente – in un
territorio in cui è radicata un’organizzazione mafiosa storica – che il soggetto
agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere
criminale dell’associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività (cfr.,
così, ad esempio, Cass. Pen., 2, 30.3.2017 n. 19.245, Paiano).
Ecco, allora, che la “allusione” fatta dal Maiello agli “amici di Casale” ed
alla sua condizione di soggetto appena scarcerato è stata correttamente intesa,
in diritto, come idonea ad integrare la aggravante del “metodo” mafioso
contestata al prevenuto mentre la puntualizzazione operata in ricorso alle
“parole” effettivamente pronunciate dal Maiello si risolve, in realtà, in una
censura che ha ad oggetto la “interpretazione” del messaggio quale operata dai
C.
giudici di merito e non/§1ndacabile in questa sede in quanto, in realtà, nemmeno
sorretta dalla denuncia di una illogicità intrinseca della motivazione articolata sul
punto dalla Corte territoriale.
3. Quanto al secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta che
le attenuanti generiche, pur riconosciute in suo favore, sono state considerare
“equivalenti” e non “prevalenti” rispetto alle contestate aggravanti, la Corte ha
argomentato richiamando il disposto di cui all’art. 62bis cod. pen. come
“integrato” dall’art. 1 comma 1, lett. fbis) del DL 23.5.2008 n. 92, convertito con
legge n. 125 del 2008 e, in particolare, segnalando che nessun elemento di
valutazione positiva, diversa dallo stato di incensuratezza, era stato addotto dal
ricorrente.

4

integrare gli estremi della aggravante del “metodo” mafioso; anche sul punto, la

E’ noto che in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al
giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di
legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un
ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la
soluzione dell’equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass.
Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, relativa ad una fattispecie in cui il giudizio
di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva è stato
ritenuto implicitamente confermato dal giudice di secondo grado, nel dare atto

Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano).
Nel caso di specie, richiamando gli elementi di valutazione che, secondo
quanto dedotto in ricorso, la Corte avrebbe in tal senso trascurato, va detto che
la piena confessione fornita dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia
non risulta in alcun modo dalle due sentenze di merito e, per altro verso, non è
stata in alcun modo documentata risultando dunque il ricorso, sul punto, privo
del requisito della autosufficienza.
Né, per altro verso, la scelta processuale del Maiello di definire la propria
posizione con il ricorso al rito abbreviato poteva di per sé giustificare il
riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di “prevalenza” atteso che la
scelta da parte dell’imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato
implica “ex lege” l’applicazione di una predeterminata riduzione della pena di
modo che la valorizzazione della opzione processuale per riconoscere le
attenuanti generiche finirebbe per comportare due distinte determinazioni
favorevoli all’imputato (cfr., Cass. Pen., 2, 25.3.2014 n. 24.312, Diana; Cass.
Pen., 4, 1.4.2008 n. 17.537, PG in proc. Kalile; Cass. Pen. 19.12.2008 n. 6.220,
PG in proc. Lanza).
4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della
somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi
ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 a favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2018

della congruità della pena inflitta dal giudice di prime cure; cfr., ancora, Cass.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA