Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37166 del 21/06/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 37166 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
D’Ambrosio Mario, nato a Cercola il 5.2.1951,
contro la sentenza della Corte di Appello di Taranto del 5.4.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Stefano Tocci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avv. Francesco Garzone, in sostituzione dell’Avv. Raffaele Errico, in
difesa dell’imputato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 26.3.2014 il Tribunale di Taranto aveva riconosciuto
Mario D’Ambrosio responsabile (in concorso con Antonio Colantonio) del delitto di
truffa continuata ed aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 7 cod. pen. e, per l’effetto,
operato l’aumento per la contestata recidiva e quello per la continuazione, lo
aveva condannato alla pena complessiva di anni 3 di reclusione ed Euro 1.000 di
multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
2.

la Corte di Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto, con

sentenza del 5.4.2017, sull’impugnazione proposta dal solo D’Annbrosio, ha
riqualificato il fatto riconducendolo nella ipotesi di cui all’art. 641 cod. pen.,
aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 7 cod. pen. i e , pertanto, rideterminato la pena
inflitta all’imputato in quella di anni 2 di reclusione e confermato, nel resto, la
sentenza impugnata;

Data Udienza: 21/06/2018

3.

ricorre per Cassazione, tramite il difensore, Mario D’Ambrosio

lamentando:
3.1 violazione di legge per inosservanza del regime di procedibilità a
querela previsto per il reato di cui all’art. 641 cod. pen. e, comunque, per
l’inosservanza del termine per la proposizione della querela fissato: rileva che i
fatti erano stati contestati come commessi tra il 20.2.2008 ed il 15.10.2008
mentre l’istanza punitiva era stata proposta soltanto in data 12.2.2009 laddove
la data di consumazione del reato quale riportata nel capo di imputazione era da

che aveva elencato le date di emissione di una serie di assegni emessi in realtà
da altra e diversa società rispetto a quella asseritamente amministrata
dall’imputato;
3.2 violazione di legge per violazione dell’art. 99, comma 4 cod. pen.:
rileva che Corte di Appello ha confermato l’apprezzamento del Tribunale in
ordine alla applicazione della recidiva reiterata e specifica contestata dalla
pubblica accusa aggiungendo, tuttavia, che in tanto si poteva procedere in tal
senso in quanto fosse stato assolto l’onere di motivazione richiesto in merito al
suo riconoscimento; riporta, quindi, i precedenti penali attestati dal certificato
del casellario nel quale è risulta una condanna per omicidio colposo, da ritenersi
irrilevante ai sensi della legge 251 del 2005, una condanna per guida senza
patente (reato depenalizzato) e per il reato di omissione di soccorso già previsto
dall’art. 133 del DPR 393 del 1959; una sentenza di applicazione concordata
della pena successivamente estinta per esito positivo dell’affidamento in prova;
un decreto penale i cui effetti si sono a loro volta estinti ai sensi dell’art. 460
comma 5 cod. proc. pen.; osserva che, in definitiva, residua una condanna per il
reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare e una condanna per
falsità ideologica, che escludono di per sé la possibilità di ritenere la specificità
della recidiva oltre che la sua reiterazione.
4. Il ricorso è inammissibile per essere il primo motivo manifestamente
infondato ed il secondo motivo precluso.
4.1 Le due sentenze di merito, nel ricostruire il fatto, hanno ricordato che
la persona offesa aveva intrattenuto pregressi rapporti commerciali con la ditta
del D’Ambrosio (la D’Ambrosio & Figli srl) che era solita saldare le fatture relative
alla merce acquistata ricorrendo a pagamenti dilazionati ovvero ad assegni
“postdatati”.
Effettivamente, come risulta dalla lettura della querela (prodotta in
allegato al ricorso), gli assegni — imputati” al D’Ambrosio erano stati emessi tra il

ritenersi frutto di un mero errore materiale legato alla formulazione della querela

mese di febbraio e quello di ottobre del 2008 laddove gli assegni più recenti
erano in realtà quelli emessi dalla ditta Ortosovrana, nei confronti del cui titolare,
pure, il Pernice aveva sporto querela; se non ché è appena il caso di ribadire
che ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, occorre
che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in
modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per
determinarsi (cfr., Cass. Pen., 1, 28.1.2008 n. 7.333, Mauro); ed è altrettanto
pacifico che spetta a chi ne eccepisca la tardività l’onere di provare che la

SS.UU., 21.12.2017 n. 12.213, Zucchi).
Nel caso di specie, nessun elemento è stato fornito sul punto dall’odierno
ricorrente che si è limitato a ribadire quella che risultava essere(data di
emissione degli assegni che, sul punto, ed anche alla luce dei pregressi rapporti
commerciali intercorsi tra le parti, è un dato cui non può essere attribuita alcuna
reale rilevanza.
4.2 II secondo motivo, con cui la difesa, alla luce delle risultanze del
certificato penale dell’imputato, ha eccepito la illegittimità della recidiva ritenuta
dai giudici di merito, è invece precluso atteso che la questione non era stata in
alcun modo sollevata con l’atto di appello; è noto che non possono essere
dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello tranne che si tratti di
questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe
stato possibile dedurre in precedenza (cfr., tra le tante, 29.1.2016 n. 6.131,
Menna; conf., Cass. Pen., 2, 17.2.2017 n. 13.826, Bolognese, relativa,
specificamente, alla ritenuta recidiva; cfr., anche, sulla inammissibilità della
censura proposta in cassazione in tema di recidiva non sollevata con l’appello,
Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci).
5. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della
somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi
ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 a favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2018
Sen.,nza a motivazione semplificata.

querela è stata proposta oltre il termine di cui all’art. 124 cod. pen. (cfr., Cass.

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