Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37165 del 06/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37165 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto d
Parisi Anna Maria, na • a Argusto il 23/08/1933
Parisi Giuseppina, nat

a Argusto il 20/03/1936

avverso la sentenza d l 22/10/2012 del Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, il provve imento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svo ta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Min stero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario
Fraticelli, che ha con luso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione;
uditi per gli imputati l’avv. Roberto Zannotti e l’avv. Giovanni Canino che hanno
concluso chiedendo l’ ccoglimento del ricorso;

1

Data Udienza: 06/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza emessa in data 22 ottobre 2012,
ha condannato Anna Maria e Giuseppina Parisi alla pena di 200 euro di ammenda
ciascuno ritenendole responsabili del reato previsto dagli artt. 54 e 1161 cod.
nav., nel contempo assolvendole, perché il fatto non costituisce reato, dal
concorrente delitto di occupazione abusiva di suolo pubblico (artt. 633 e 639 bis

di contenimento in pietra alta metri 2,50 circa, con sovrastante giardino e di due
balconi ognuno delle dimensioni di circa mq.2,00 invaso arbitrariamente circa
mq.110 di suolo demaniale al fine di occuparlo e/o di trarne altrimenti profitto.
Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale ha osservato come le imputate,
pur in presenza di fondati dubbi circa i confini delimitanti la loro proprietà con
quella demaniale, avessero comunque invaso il suolo pubblico con la conseguenza
che, se in base alla maturata incertezza poteva essere escluso il dolo con esonero
di responsabilità dai contestato delitto, residuava comunque un rimprovero a
titolo di colpa, circostanza che rendeva configurabile a loro carico la contestata
fattispecie contravvenziona le.

2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza, Anna Maria e Giuseppina
Parisi hanno proposto, tramite i rispettivi difensori, separati ricorsi per cassazione
affidando il gravame a quattro motivi (Anna Maria Parisi) ed a tre motivi
(Giuseppina Parisi) con i quali deducono:
1) Giuseppina Parisi: violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.
pen. per difetto di motivazione in ordine alla esatta individuazione della linea
demaniale; illogicità ed assenza assoluta di motivazione per mancanza di analisi
degli elementi di conoscenza offerti dalla difesa in dibattimento (primo motivo);
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea e falsa
applicazione degli artt. 54 e 1161 cod. navigazione. Si assume che l’area in
oggetto non appartiene al demanio (secondo motivo);
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per assoluta
mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico
(terzo motivo);
la intervenuta prescrizione dei reati anteriormente alla pronuncia di condanna
(quarto motivo).
2) Anna Maria Parisi: violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.
proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché
2

cod. pen.), per avere, in concorso tra loro, attraverso la realizzazione di un muro

per erronea applicazione della legge penale (primo motivo);
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per
mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge in punto di qualifica
della demanialità dell’area (secondo motivo);
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea
applicazione della legge penale con riferimento all’ordine di demolizione delle
opere (terzo motivo).

1. I ricorsi sono fondati in accoglimento del terzo motivo proposto da
Giuseppina Parisi e dell’omologo primo motivo proposto da Anna Maria Parisi,
motivi che assorbono gli altri.

2. Con essi le ricorrenti giustamente lamentano il vizio di contraddittorietà
della motivazione e di violazione della legge penale per avere il Tribunale, da un
lato, escluso la configurabilità della fattispecie delittuosa dell’occupazione abusiva
per difetto di dolo e, dall’altro, condannato le ricorrenti stesse a titolo di colpa per
la residua fattispecie contravvenzionale da ritenersi a struttura tipicamente dolosa
tenuto conto del raggio tracciato dalla contestazione dell’accusa.
2.1. Ed infatti l’art. 1161 cod. nav. prevede una norma a più fattispecie che,
tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla
condotta ed all’evento, possono integrare diversi titoli di reato previsti dalla
medesima disposizione penale (occupazione arbitraria di spazio demaniale;
esecuzione di innovazioni non autorizzate; inosservanza dei vincoli cui è
assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio).
Alle ricorrenti infatti è stato contestato il reato di occupazione arbitraria, a
struttura tipicamente dolosa, che rientra nelle ipotesi di c.d. illiceità speciale in
quanto nella descrizione della condotta tipica della contravvenzione è stato
inserito l’avverbio arbitrariamente, con la conseguenza che per l’integrazione del
modello legale è necessaria la precisa consapevolezza di agire in violazione degli
elementi normativi del reato (Sez. 3, n. 29915 del 13/07/2011, dep. 26/07/2011,
Rv. 250666 nonché Sez. 3, n. 5461 del 04/12/2013,dep. 04/02/2014, Calderoni,
non mass. sul punto), circostanza che la stessa sentenza ha escluso per aver
radicato il rimprovero sulla mera colpa e tanto sul presupposto che fossero incerti
i confini tra la proprietà privata delle ricorrenti e quella demaniale, incertezza
dissipata solo all’esito di una complessa istruttoria dibattimentale nel corso della

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

quale si era dato ingresso ad appositi e controversi accertamenti tecnici, all’esame
di diversi testimoni ed all’acquisizione delle mappe catastali aggiornate per
rideterminare la linea di confine tra le pertinenze del demanio marittimo ed i
terreni di proprietà privata.

3. Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per difetto
dell’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione del titolo di reato contestato.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce
reato.
Così deciso il 06/05/2014

P.Q.M.

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