Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37163 del 13/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 37163 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

sui ricorso proposto da:
CACCHIO DOMENICO nato il 04/05/1979 a ORSARA DI PUGLIA

avverso la sentenza del 28/09/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO
ANGELILLIS
che ha concluso per

i

Data Udienza: 13/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28/11/2018 la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando
in ordine al trattamento sanzionatorio la sentenza emessa in data 1/6/2016 dal Tribunale
cittadino, ha confermato il giudizio di penale responsabilità da questo espresso nei confronti di
Cacchio Domenico in ordine al delitto di cui agli artt. 99 cod. pen. e 55 comma 9 D. Lgs. n.
231/2007 per aver indebitamente utilizzato a fine di profitto una carta prepagata Postepay
previamente clonata, effettuando una ricarica su carta intestata a se stesso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in
ordine al mancato accoglimento dell’eccezione di incompetenza per territorio per essere stato
commesso il reato nel circondario del Tribunale di Reggio Emilia, eccezione disattesa dalla
Corte territoriale perché ritenuta tardiva e per essere stato contestato al Cacchio di aver
clonato i dati della carta per poi utilizzarli indebitamente. Il ricorrente contesta la tardività sul
rilievo che solo nel corso dell’istruttoria dibattimentale sarebbe emerso che la persona offesa
ha sporto denuncia di furto a Reggio Emilia, suo luogo di residenza, ove aveva anche il conto
corrente su cui era appoggiata la carta. Anche nel merito, si contesta la motivazione secondo
cui la clonazione dei dati possa essere avvenuta altrove che a Reggio Emilia, ove abita e lavora
la persona offesa.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso il Cacchio deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione per aver ritenuto i giudici di merito che per il sol fatto di essere percettore finale
dell’accredito di 189 euro fosse l’indebito utilizzatore della carta, mentre la percezione
dell’accredito dovrebbe ritenersi un post factum rispetto all’indebito utilizzo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell’impugnazione di
legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto, premesso in punto
di fatto che comunque non si contesta nel ricorso che la ricarica della Postepay, parte
dell’azione criminosa, è avvenuta a Milano deve comunque rilevarsi che la competenza per
territorio non può essere determinata sulla base delle sopravvenute emergenze processuali
circa il luogo della commissione del reato; la legge processuale, infatti, stabilendo, art. 21,
secondo comma, cod. proc. pen., che l’incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena
di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all’art. 491, primo comma, cod. proc. pen. cioè nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, subito dopo la verifica, per la prima volta,
della costituzione delle parti – ed inserendo la trattazione e decisione delle relative
problematiche tra le “questioni preliminari”, ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni sul
punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione od allegazione di prove a
sostegno della proposta eccezione; ne’, ponendo il predetto limite temporale alla rilevabilità od
eccepibilità dell’incompetenza territoriale, la legge formula alcuna riserva per il caso che la
1

2. Ricorre per Cassazione il Cacchio deducendo:

necessità di proporre la questione sorga solo nel corso del dibattimento per l’emergenza di
nuovi elementi (Sez. 1, n. 5230 del 20/10/1995, Rv. 203101).
3.2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, aspecifico, in quanto non si confronta con il
rilievo della sentenza impugnata secondo cui, anche se il ricorrente non fosse stato il titolare
dell’account di accesso ad internet utilizzato per l’illecita operazione, comunque deve ritenersi
dimostrato quantomeno il suo concorso morale nell’operazione, essendo stata utilizzata la sua
carta di identità ed il suo codice fiscale con la modulistica necessaria per richiedere ed ottenere

operazione ai danni della persona offesa. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve
essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1
lett. c) cod. proc. pen, all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1,
30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3,
06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596).
4. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto, sussistendo profili di colpa, va
condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma che si stima equo
determinare in C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 aprile 2018

la carta postepay su cui è stata effettuata l’indebita ricarica nel giorno della fraudolenta

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