Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37160 del 16/05/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 37160 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QOSE KLESTI nato il 07/06/1988

avverso la sentenza del 12/03/2018 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARI

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

Data Udienza: 16/05/2018

FATTO E DIRITTO

Qose Klesti, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per
cassazione avverso la sentenza resa il 12.3.2018 dal GIP Tribunale di Vasto, che
ha applicato al medesimo la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc.
pen., deducendo violazione di legge in ordine alla omessa valutazione degli
elementi favorevoli che avrebbero potuto condurre ad un proscioglimento
dell’imputato ex art. 129 cod. proc. pen.

censura, che non rientra fra quelle consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod.
proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal
3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della
volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,
all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della
misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata
«senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come
parimenti introdotto dalla citata legge n. 103/2017).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del
ricorso e all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di
inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 16 maggio 2018

Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta

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