Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37158 del 16/07/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37158 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
MILANO
nei confronti di:
MERCALLI ALESSANDRA N. IL 02/08/1962
avverso la sentenza n. 606/2011 GIP TRIBUNALE di PAVIA, del
12/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette/septirfe le conclusioni del PG Dott. À. pc>ecco,,r-2,..

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 16/07/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pavia, con sentenza
emessa il 12.10.2012 ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., dopo aver revocato il
decreto penale di condanna emanato il 17.6.2011 nei confronti di Alessandra
MERCALLI, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della stessa in

versamento all’INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle
retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nel periodo compreso tra l’aprile
2005 ed il gennaio 2007, per un totale di 12 mensilità.
A sostegno della propria decisione il giudice del merito rileva che, atteso il
modesto importo delle somme non versate, la condotta posta in essere deve
considerarsi connotata da sostanziale inoffensività, dovendosi anche ritenere
carente l’elemento soggettivo del reato.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Milano.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione, rappresentando che il giudice non avrebbe in alcun modo
specificato in che modo l’importo non versato possa incidere sull’antigiuridicità
della condotta e sull’elemento soggettivo del reato.
Aggiunge che l’omesso versamento di contributi riguarda più mensilità,
circostanza, questa, che costituisce prova inequivoca della deliberata scelta di
sottrarsi al pagamento
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente rilevata la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
segnalata dal Procuratore Generale in sede nella sua requisitoria scritta.
L’art. 459, comma 3 cod. proc. pen., nel disciplinare il procedimento per
decreto, stabilisce che il giudice, quando non accoglie la richiesta di decreto
penale formulata dal Pubblico Ministero, se non deve pronunciare sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129, gli restituisce gli atti.

1

ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2 legge 638\1983, per omesso

i

Le Sezioni Unite penali di questa Corte hanno peraltro stabilito che il giudice
per le indagini preliminari, qualora lo ritenga, può procedere al proscioglimento
della persona nei cui confronti è stata richiesta l’emissione del decreto penale di
condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell’art. 129 cod.
proc. pen. e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della
prova ai sensi dell’art. 530, comma secondo, stesso codice alle quali, prima del
dibattimento – non essendo stata la prova ancora assunta – l’art. 129 non
consente si attribuisca valore processuale. ( SS.UU. n. 18, 25 ottobre 1995).

V n.18059, 16 aprile 2003; Sez. I n.38599, 20 ottobre 2005; Sez. IV n. 4186, 28
gennaio 2008) ed altrettanto intende fare il Collegio.

4. Ciò posto, deve rilevarsi che, come correttamente osservato dal Pubblico
Ministero ricorrente, il giudice del merito ha ritenuto, del tutto apoditticamente,
di non dover procedere, limitandosi ad affermare che la esiguità dell’importo
evidenzierebbe l’inoffensività della condotta e l’assenza di piena prova
dell’elemento soggettivo del reato.
Occorre a tale proposito osservare che l’importo complessivo dei versamenti
omessi non viene neppure indicato e che la reiterazione della condotta, come
rilevato anche dal Pubblico Ministero ricorrente, rende palese una volontaria e
consapevole sottrazione agli obblighi contributivi.
Va peraltro richiamata l’attenzione sul fatto che la fattispecie delittuosa in
esame richiede, per la sua configurabilità, il dolo generico, consistente nella
volontarietà dell’omissione, con la conseguenza che, accertata tale volontarietà,
non è necessaria una esplicita motivazione sull’esistenza dell’elemento
soggettivo (Sez. III n. 47340, 20 dicembre 2007, fattispecie nella quale la
volontarietà dell’omissione è stata desunta dal tardivo versamento dei contributi
omessi V. anche Sez. III n. 13100, 30 marzo 2011; Sez. III n. 2354, 19 gennaio
2010).

5. Ne consegue che la sentenza impugnata risulta affetta dai vizi denunciati
in ricorso e, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli
atti al Tribunale di Pavia.

A tale principio si sono successivamente conformate le sezioni semplici (Sez.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina trasmettersi gli atti al
Tribunale di Pavia.

Così deciso in data 16.7.2013

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