Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37158 del 16/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 37158 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PEREZ GALLEGO MANUEL nato a ALCALA’ LA REAL (SPAGNA) il 04/09/1958

avverso l’ordinanza del 16/01/2018 del TRIB. LIBERTA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
sentite le conclusioni del PG SANTE SPINACI: rigetto del ricorso.

Data Udienza: 16/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16.1.2018 il Tribunale di Bologna, in sede di appello ex
art. 310 cod. proc. pen. proposto nell’interesse dell’imputato Manuel Perez
Gallego, ha rigettato l’istanza e confermato la custodia cautelare in carcere
applicata al predetto in relazione a reati in materia di stupefacenti (per i quali il
medesimo è già stato condannato in primo grado, in sede di giudizio abbreviato,

2.

Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore,

lamentando quanto segue.
I)

Violazione di legge per omessa traduzione dell’imputato all’udienza

camerale dinanzi al Tribunale.
Deduce che il ricorrente alloglotta, ricevuta la notifica della fissazione
dell’udienza dinanzi al Tribunale, aveva chiesto l’ausilio per tale udienza di un
interprete, in tal modo palesando la sua intenzione di presenziare dinanzi ai
giudici. La mancata traduzione dell’imputato dà luogo a nullità assoluta ed
insanabile dell’udienza e del provvedimento impugnato.
II)

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta

perduranza del pericolo di fuga.
Deduce che tale esigenza deve essere ancorata a requisiti di concretezza e
attualità, e quindi discendere anche dall’entità della pena residua.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato.

2.

Il primo motivo si richiama al noto orientamento secondo cui, nel

procedimento camerale di riesame o di appello avverso le misure cautelari
personali, la mancata traduzione in udienza dell’imputato o dell’indagato detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice – che
abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità
assoluta ed insanabile dell’udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli
artt. 178 e 179 cod. proc. pen., senza che ne consegua tuttavia l’inefficacia della
misura cautelare adottata (Sez. 6, n. 21849 del 21/05/2015, Farina, Rv.
26363001).
Nella specie, tuttavia, non ricorrono i presupposti fattuali e giuridici per
l’accoglimento della censura prospettata.

2

alla pena detentiva di anni 2 e mesi 6 di reclusione, oltre alla multa).

Dalla relata di notifica relativa all’avviso di fissazione dell’udienza camerale
risulta che l’indagato si è limitato ad apporre una “x” sulla dichiarazione
prestampata di volere essere assistito da un interprete di lingua spagnola, senza
alcuna ulteriore richiesta; da ciò non può in alcun modo desumersi una richiesta
di comparire dinanzi al Tribunale, che non può essere avanzata implicitamente,
in quanto la stessa comporta un adempimento oneroso (traduzione di soggetto
in vinculis),

subordinato alla chiara ed espressa manifestazione di volontà

dell’interessato di voler presenziare all’udienza, che deve essere quindi formulata

alcunché in sede di udienza camerale dinanzi al Tribunale, in tal modo
dimostrando l’assenza di uno specifico interesse dell’imputato a comparire
dinanzi ai giudici.

3. Il secondo motivo è scarsamente intelligibile ma comunque infondato,
visto che il Tribunale ha correttamente motivato sia in ordine al pericolo di
reiterazione, sia in ordine al pericolo di fuga, ancorandoli a dati concreti ed
attuali, tenuto conto della constatata capacità del prevenuto di spostarsi
attraverso il continente europeo in complesse operazioni di trasporto di decine di
chilogrammi di droga; sicché, oltre alla sua notevole pericolosità sociale, è stato
congruamente valutato che, in ragione della sua mancanza di radici in Italia e
della sua rete di contatti all’estero, sarebbe agevole per il medesimo, una volta
scarcerato, far perdere le proprie tracce e sottrarsi al processo e alla pena.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali. Si deve, inoltre, provvedere agli incombenti di cui all’art.
94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 16 maggio 2018

in maniera necessariamente esplicita; né la difesa, sul punto, ha eccepito

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA