Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37157 del 16/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37157 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AHMED AFZAAL nato il 08/04/1993 a MANDI BAHAUDDIN( PAKISTAN)

avverso la sentenza del 22/05/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette le conclusioni del PG Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso,

Data Udienza: 16/05/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Ahmed Afzaal, con atto personalmente sottoscritto, ricorre avverso la

sentenza con la quale in data 22 maggio 2017 il Tribunale di Brescia ha applicato
nei suoi confronti la pena richiesta ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a reato
p. e p. dall’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990.

2. Il ricorso consta di un unico motivo, con cui si lamenta, in estrema

causa di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen..

3.

Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di

Cassazione ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

4. Il ricorso é inammissibile.
Ed invero, nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. é inammissibile
per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica
o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non
punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle
ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento
ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 – dep.
2015, Barzi, Rv. 261802). Nella specie, il ricorrente ha genericamente dedotto
l’assenza ed illogicità della motivazione in ordine all’esclusione dell’immediato
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. per carenza di prove della
colpevolezza, a fronte del fatto che, tra le cause di proscioglimento
espressamente indicate dall’art. 129, cod. proc. pen., non é annoverata quella
per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova (cfr. Sez. 2, n. 1390
del 12/12/2014 – dep. 2015, Molina, Rv. 261857).

5. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno
2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non
sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente
va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

sintesi, la carenza della motivazione in ordine alla omessa declaratoria di una

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 16 maggio 2018.

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