Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37155 del 16/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37155 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nel procedimento a carico di:
IBRAHIMA BAH nato il 23/10/1994

avverso la sentenza del 06/10/2017 del TRIBUNALE di MACERATA
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG: annullamento senza rinvio.

Data Udienza: 16/05/2018

FATTO E DIRITTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre
avverso la sentenza del Tribunale di Macerata che, in sede di patteggiamento,
nell’applicare a Ibrahima Bah la pena concordata fra le parti di anni due di
reclusione ed C 3.000 di multa, ha disposto la sospensione condizionale della
pena.
Deduce la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 163, primo comma,

congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel
complesso, ragguagliata a norma dell’art. 135 cod. pen., sia superiore a due
anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga
sospesa. Osserva che nel caso il giudice ha erroneamente sospeso sia la pena
detentiva che quella pecuniaria, mentre avrebbe potuto sospendere solo la pena
detentiva.

2.

Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto

l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 163 cod. pen. è indubbio che, a fronte di una pena
detentiva pari ad anni due, la congiunta pena pecuniaria di C 3.000 di multa
conduca, secondo i criteri di ragguaglio di cui all’art. 135 cod. pen., ad un
complessivo sforamento del limite di concedibilità del beneficio, salva la
possibilità, non adottata nel caso di specie, di limitare la sospensione alla sola
pena detentiva. Trattasi dunque di pronunzia illegittima, che ha ratificato un
accordo in palese violazione di legge, non potendosi sospendere la pena per
come complessivamente determinata in sede di patteggiamento.
La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio e gli atti
trasmessi al Tribunale di Macerata per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Macerata per l’ulteriore corso.
Così deciso il 16 maggio 2018

cod. pen., secondo il quale in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria

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