Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37153 del 16/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37153 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CILONA VINCENZO nato il 15/03/1991 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 12/07/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette le conclusioni del PG Ferdinando Lignola, che ha concluso per il rigetto del
ricorso,

Data Udienza: 16/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa il 12 luglio 2017, la Corte d’appello di Palermo ha
rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata
nell’interesse di Vincenzo Cilona in relazione al periodo di tre anni (dal 29 ottobre
2011 al 29 ottobre 2014) dal medesimo trascorso in regime di sottoposizione alla
misura della custodia cautelare in carcere, a lui applicata in relazione ai reati di
tentato omicidio e di lesioni volontarie in concorso, commessi con l’aggravante

Sri Lanka. Il Cilona, condannato in primo grado, veniva poi assolto dalla Corte
d’appello di Palermo per non avere commesso il fatto, con sentenza divenuta
irrevocabile.
Nella suddetta ordinanza, la Corte palermitana evidenzia che il Cilona era
stato ritenuto corresponsabile dei delitti sopra indicati sulla base di elementi
dichiarativi forniti da una delle due persone offese e da intercettazioni di
conversazioni tra il medesimo Cilona e gli altri sospettati (successivamente
anch’essi tutti assolti tranne uno, condannato in via definitiva). L’assoluzione era
intervenuta perché le dichiarazioni rese dalla vittima Yoganathan Mohanraj erano
state giudicate non sicuramente attendibili e in considerazione del fatto che le
conversazioni intercettate avevano fornito elementi di contrasto all’accusa.
Cionondimeno, in esito alla domanda di indennizzo, la Corte di merito ha
sottolineato che il Cilona aveva a più riprese rilasciato dichiarazioni risultate
false, mutando ripetutamente versione e inducendo il sospetto (poi non seguito
da accertamento) di essersi precostituito un alibi falso; e ciò ha avuto rilievo
causale decisivo sull’adozione della misura cautelare, integrando quindi
comportamento gravemente colposo ed ostativo al riconoscimento della
riparazione.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Cilona, per il tramite del suo
difensore di fiducia.
Il ricorso consta di un unico motivo, teso a denunciare vizio di motivazione
dell’ordinanza impugnata: in specie vi si contesta che le dichiarazioni rese dal
ricorrente durante il procedimento a quo fossero false e strumentali, laddove
invece le stesse presentano solo alcune omissioni (ad esempio sugli orari) e
alcune contraddizioni – assolutamente non rilevanti ai fini dell’emissione
dell’ordinanza cautelare – dovute, però, a un atteggiamento di sfiducia del Cilona
nei riguardi della polizia giudiziaria, giustificato – prosegue l’esponente – dal
comportamento di quest’ultima (ad esempio dalle modalità irrituali
dell’individuazione condotta presso li Commissariato), come riconosciuto anche

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della finalità di discriminazione e di odio etnico-razziale in danno di cittadini dello

t
nella sentenza assolutoria d’appello. Emerge quindi una contraddizione tra
quanto evidenziato in quest’ultima pronunzia e la rilevanza determinante che
l’ordinanza impugnata attribuisce alle dichiarazioni del Cilona ai fini della
decisione cautelare emessa nei suoi confronti. In realtà, sostiene il deducente,
quest’ultima fu adottata in conseguenza delle dichiarazioni rese dalla persona
offesa Yoganathan Mohanraj, risultate inattendibili, e dalla trascrizione
dell’intercettazione in Commissariato Zisa-Borgo Nuovo, poi ritenuta come
eseguita in maniera errata nelle sue parti salienti. Nessun rilievo ebbero, inoltre,

ottobre 2012 (quando si verificò l’aggressione). In definitiva, la Corte di merito
ha indicato i comportamenti ritenuti costitutivi della colpa grave, ma non ha
specificato in che modo tali comportamenti avrebbero inciso sull’eventodetenzione.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di
Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é infondato, ponendosi anzi ai limiti della manifesta
infondatezza.
Conviene muovere dalla premessa che il giudizio per la riparazione
dell’ingiusta detenzione é del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di
cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a
conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio
acquisito agli atti (da ultimo vds. Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima,
Rv. 270039); e che il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta
detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati e non
esclusi dal giudice di merito, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del
diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017 – dep. 2018, P., Rv.
271739).
Nel caso di specie, il ricorrente contesta che il rigetto della domanda
d’indennizzo sia avvenuto sulla base di una rivalutazione di elementi la cui
decisività era stata esclusa nella sentenza assolutoria, laddove però tale
rivalutazione si riferisce a un thema decidendi affatto diverso da quello posto a
base del giudizio dibattimentale, ossia al rilievo causale di detti elementi ai fini
della determinazione cautelare. Sotto tale profilo potevano avere sicuro rilievo
sia le dichiarazioni indizianti di una delle persone offese, sia gli elementi tratti
inizialmente dalle intercettazioni di conversazioni (il cui successivo, diverso esito

i tabulati telefonici prodotti in dibattimento, che non riguardano la mattina del 19

interpretativo é stato peraltro oggetto di un riferimento affatto generico da parte
del ricorrente).
Resta perciò esclusa la denunciata contraddittorietà della motivazione resa
dalla Corte palermitana.
Né può parlarsi di motivazione insufficiente, atteso che l’ordinanza
impugnata chiarisce che un rilievo determinante ai fini dell’applicazione della
misura cautelare va attribuito alle dichiarazioni false rese dal Cilona, inizialmente
interpretate come strumentali e finalizzate alla precostituzione di un alibi: la

distrettuale, in base al succedersi delle diverse versioni fornite dall’odierno
ricorrente (dapprima in sede d’interrogatorio, poi in dibattimento) e al fatto che
ai mirati mutamenti delle versioni dell’imputato si accodassero le dichiarazioni
dei testi a discarico; e, se ciò non ha poi consentito di ritenere comprovata la
precostituzione di un alibi falso, ha però condotto a ritenere che tale
atteggiamento dichiarativo da parte del Cilona fosse qualificabile come
comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento della
riparazione. E’ del resto pacifico che, ai fini dell’accertamento dell’eventuale
colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, può rilevare il comportamento
silenzioso o mendace dell’imputato – seppure legittimamente tenuto nel
procedimento – su circostanze ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso
significato agli elementi a base del provvedimento cautelare (Sez. 3, n. 51084
del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419).

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2018

Il Consi lie e estensore

lettura della strumentalità di dette dichiarazioni é emersa, a giudizio della Corte

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