Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3715 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 3715 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
– PROCURATORE GENERALE C/0 LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA in proc.
c/ ARZUFFI NADIA, n. 24/10/1964 a PONTE SAN PIETRO

avverso la sentenza del tribunale di BERGAMO in data 15/04/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Cons. Dott. Nicola Lettieri che ha concluso per l’annullamento con
rinvio dell’impugnata sentenza;
udite le conclusioni dell’Avv.

v

Data Udienza: 08/01/2014

g.

RITENUTO IN FATTO

1. ARZUFFI NADIA veniva tratta a giudizio davanti al tribunale di BERGAMO per
rispondere del reato di cui all’art. 2, comma 1 e 1-bis, d.l. n. 463/83 e succ.
modd., in quanto nella sua qualità di socio amministratore della ditta SCN di
Lardo Cristian e C., metteva di versare all’INPS, entro il termine di tre mesi dalla

contestazione o dalla notificazione dell’avvenuto accertamento della violazione,
le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulla retribuzione dei lavoratori
dipendenti per i mesi di novembre e dicembre 2009, per un importi di C 843;
accertato in Bergamo il 12 aprile 2011.

2.

Ricorre avverso la predetta sentenza

per saltum il Procuratore Generale

presso la Corte d’Appello di Brescia, deducendo due motivi di ricorso, che, stante
la loro intima connessione, possono essere unitariamente esposti, di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, il PG ricorrente, la violazione di legge in relazione all’art. 2, comma
1 e 1-bis, d.l. n. 463/83 ed agli artt. 40 e 110 c.p. nonché la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultando il vizio dal
testo dell’atto impugnato (art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.); in sintesi, si duole il
PG ricorrente dell’erroneità dell’impugnata decisione in quanto l’imputata è stata
assolta dal reato addebitato sulla base di una stringata motivazione secondo la
quale, nel periodo in esame, pur avendo rivestito la stessa in seno alla s.n.c. la
carica di amministratore e legale rappresentante, non si sarebbe mai occupata
della gestione dell’attività e che, ancora, la gestione che l’amministrazione erano
rimesse all’amministratore di fatto, Lardo Cristian, ex coniuge; in particolare,
rileva il PG ricorrente che nella motivazione il tribunale avrebbe richiamato
quanto dichiarato ex art. 197-bis c.p.p. dall’ex coniuge dall’imputata che, con
dichiarazioni a discarico, avrebbe escluso qualsiasi ruolo gestionale della ex
moglie, precisando che quando quest’ultima aveva ricevuto la
comunicazione/diffida dell’INPS, dopo averne parlato con l’ex marito, aveva
deciso di comune accordo di chiudere l’attività; il tribunale, dunque, non solo non
avrebbe tenuto conto della giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità
penale dell’amministratore, ma avrebeb escluso, altresì, la responsabilità
dell’imputata sul presupposto che la stessa non avrebeb curato l’amministrazione
e la gestione della società, essendosene occupato sempre l’ex coniuge,
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L

amministratore di fatto, nonostante la donna ne avesse accettato la carica; ciò
renderebbe la sentenza censurabile sotto il profilo motivazionale, in quanto
l’imputazione contestata alla Arzuffi addebitava a quest’ultima la carica di socio
amministratore, sicchè la presenza, al suo fianco, di altro soggetto responsabile,
non ne eliminava la responsabilità per l’omissione contestata, una volta accertato
che la stessa rivestita la carica di amministratore della s.n.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso dev’essere convertito in appello, in quanto il PG ricorrente indica, tra
i motivi di ricorso, anche il vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p.
Ed invero, è pacifico che il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche
la censura di cui all’art.606, comma primo, lett. e), non può essere presentato
per “saltum” ma deve essere convertito in appello, ai sensi dell’art.569, comma
terzo, del codice di rito. Tale principio, affermato da questa Corte con riferimento
all’impugnazione proposta dall’imputato (Sez. 6, n. 26419 del 03/07/2012 – dep.
06/07/2012, Laurito, Rv. 253122; Sez. 6, Ordinanza n. 3405 del 10/01/2003 dep. 23/01/2003, PG in proc. Avato, Rv. 223561) ed a quella propoota dalla
parte civile (Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007 – dep. 06/07/2007, P.C. in proc.
Csollany, Rv. 236860), trova applicazione anche nel caso in cui l’impugnazione
“per saltum” sia proposta dalla parte pubblica, legittimata, al pari delle parti
private, a proporre tale ricorso per cassazione ex art 568, comma primo, cod.
proc. pen. Come già, infatti, affermato da questa Corte con riferimento ad una
fattispecie di ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere
(Sez. 6, n. 243 del 26/01/1999 – dep. 11/03/1999, P.m. in proc Sabbadin A, Rv.
213577), deve ritenersi che anche nel caso di ricorso “per saltum” avverso
sentenza appellabile, ove il pubblico ministero deduca, a sostegno del gravame,
oltre che il vizio di violazione di legge anche quello di motivazione, non si verte
in ipotesi di erronea qualificazione del mezzo di gravame da parte di chi l’ha
proposto – sicché non è applicabile il principio di conservazione dell’impugnazione
previsto dall’art. 568, quinto comma, cod. proc. pen. – ma, piuttosto, deve farsi
riferimento all’istituto della conversione che, nel caso, deve trovare necessaria
operatività ex art. 569, terzo comma, cod. proc. pen., di modo che il ricorso per
cassazione si converte automaticamente in appello.

4. Nel caso in esame, risulta ex actis che il PG impugnante abbia proposto
ricorso sia per violazione di legge che per vizio di motivazione, laddove il PG
ricorrente ritiene la sentenza censurabile sotto il profilo motivazionale,
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k

osservando come l’imputazione contestata alla Arzuffi addebitasse a quest’ultima
la carica di socio amministratore – sicchè la presenza, al suo fianco, di altro
soggetto responsabile, non ne eliminava la responsabilità per l’omissione
contestata, una volta accertato che la stessa rivestiva la carica di amministratore
della s.n.c. -, censura, che, implicando inevitabilmente valutazioni attinenti, oltre
che alla corretta applicazione delle norme giuridiche in materia, anche alla

essere trattate dal Giudice d’appello territorialmente competente, cui gli atti
vanno conseguentemente trasmessi da questa Corte.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di
Brescia.
Così deciso in Roma, l’8 gennaio 2014

liere est.

Il Presidente

logicità del percorso motivazionale fondante l’impugnata sentenza, devono

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