Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37144 del 07/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37144 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KACI ESAT N. IL 28/07/1985
avverso la sentenza n. 6905/2014 TRIBUNALE di FIRENZE, del
11/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 07/07/2015
Considerato che:
Kaci Esat ricorre avverso la sentenza, in data 11 novembre 2014, del Tribunale di
Firenze, con cui gli è stata applicata, sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la
pena per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. e altro, e / chiedendone l’annullamento, si duole
della mancanza di concessione del giudizio di equivalenza tra l’attenuante di cui all’art. 62 bis
cod. pen. e l’ aggravante cointestata.
Osserva la Corte che “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta
delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art.129 cod.
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza
delle cause di non punibilità di cui all’art.129 succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi
ed altro, 215071)e che “Nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena nella
misura patteggiata tra le parti, non e’ ammissibile proporre motivi concernenti la misura della
pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e
l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura
processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la
correttezza, non e’ revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha
aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non e’
legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della
pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono
addivenute”. (cass. pen. sez 3, 27.3.2001, Ciliberti, 219852).
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalle citate massime, che il Collegio
condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1500;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 7 lui
015
Il Consigl – – :stensore
Giovan
tallevi
Il Presidente
Matilde Cammino
proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di