Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37143 del 15/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37143 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DAWAN DANIELA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TARIK KAMAL nato il 02/05/1990

avverso la sentenza del 06/02/2017 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/se ite le conclusioni del PG

Data Udienza: 15/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Kamal Tarik ricorre personalmente, in data 18 maggio 2017, avverso la

sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Giudice per le indagini preliminari di Bolzano
emessa il 6 febbraio 2017. Tra le diverse imputazioni ascritte all’imputato vi erano
anche numerose contravvenzioni di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 per
non aver egli più volte ottemperato al foglio di via obbligatorio (n. 15-1048/11/2013

all’imputato in pari data) attraverso cui gli veniva ordinato il rimpatrio nel comune di
residenza e inibito di ritornare nel comune di Bolzano per un periodo di anni tre senza
la preventiva autorizzazione della Questura di Bolzano.
2.

Deduce l’illegittimità dell’art. 76, comma 3, d. Igs. n. 159/2011 in

relazione all’art. 2 prot. 4 CEDU, alla luce della sentenza de Tommaso della Grande
camera della Corte EDU del 23 febbraio 2017 che ha ritenuto lesiva della libertà di
circolazione la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno applicata in caso di pericolosità «generica» ai sensi dell’art. 1, lett.

a) e b)

d. Igs. 159/2011. L’invocata illegittimità convenzionale si traduce inoltre in illegittimità
costituzionale ed è applicabile, secondo il ricorrente, anche al caso di specie
concernente diverse contravvenzioni al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore
sulla base di una pericolosità «generica».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato oltre che del

tutto generico.
2.

Del tutto inconferente appare il generico richiamo alla sentenza de Tommaso

della Grande camera della Corte EDU del 23 febbraio 2017 sulla non conformità alla
legge delle norme contenute nella legge n. 1423/1956 per non aver identificato con
chiarezza gli elementi fattuali e le specifiche tipologie di condotta che devono essere
prese in considerazione per valutare la pericolosità sociale dell’individuo, presupposto
per l’applicazione della misura della prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo
di soggiorno (nel caso de Tommaso). In particolare, la sentenza de Tommaso ha
ritenuto che le fattispecie di pericolosità in vigore non indichino con sufficiente chiarezza
lo scopo e le modalità di esercizio dell’amplissima discrezionalità conferita alle corti
nazionali e che esse non sono formulate con precisione sufficiente a garantire al singolo
tutela contro interferenze arbitrarie e a consentirgli di prevedere in maniera
sufficientemente certa l’imposizione di misure di prevenzione.
Il tema al vaglio della Corte non attiene, invero, ad una misura di prevenzione
fondata su una ritenuta pericolosità cosiddetta «generica» ai sensi dell’art. 1, lett.
2

a) e

emesso il 02/05/2016 dal Questore della Provincia autonoma di Bolzano e notificato

b), g.Igs. n. 159/2011 ma riguarda reiterate violazioni al foglio di via obbligatorio di cui
all’art. 2 del medesimo decreto, inottemperanze ad un preciso comando.
3. In ogni caso, giova osservare che la giurisprudenza successiva alla
sentenza de Tommaso si è orientata su soluzioni ermeneutiche particolarmente rigorose
in punto di valutazione della pericolosità sociale, proseguendo nel percorso già
intrapreso dalla Corte costituzionale e dalle stesse pronunce della Suprema Corte
tendenti a conferire un grado di sufficiente•specificità e tipizzazione alle condotte che

E così, il giudizio di pericolosità necessario al fine di rendere le misure di
prevenzione conformi convenzionalmente, in un’ottica costituzionalmente orientata ad
esito della sentenza della Corte EDU De Tommaso c. Italia, si fonda su
un’interpretazione restrittiva dei presupposti per l’applicazione ai c.d.
“pericolosi generici” e, dunque, sull’oggettiva valutazione di fatti sintomatici collegati ad
elementi certi e non su meri sospetti, significativi di un’effettiva tendenza a delinquere
del proposto.
Il Collegio rileva peraltro come il ricorrente abbia chiesto (ed ottenuto) una
sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine ad una lunga serie di reati (per molti dei
quali è intervenuta condanna definitiva) e dunque i provvedimenti limitativi della libertà
di circolazione si rivelano perfettamente corrispondenti ai requisiti di tipicità e
prevedibilità (Sez. 2, sent. n. 9517 del 07/02/2018, Baricevic e altri, Rv. 272521).
4. Il ricorso è altresì inammissibile, come più sopra accennato, perché richiama
assai genericamente la pronuncia de Tommaso senza affatto indicare gli eventuali profili
di illegittimità del foglio di via obbligatorio cui il Tarik ha ripetutamente contravvenuto.
5. Quanto, infine, alla questione di legittimità costituzionale dedotta anch’essa in
termini assolutamente generici, tali da non indicare neppure la norma di cui si invoca
l’incostituzionalità, la Corte rileva che essa è manifestamente infondata poiché, sulla
base degli attuali canoni interpretativi della disciplina vigente, il giudizio
di pericolosità generica non si fonda su meri sospetti, ma sulla verifica, obiettivamente
riscontrabile, della consumazione abituale, o, comunque, non episodica, di condotte
criminose qualificabili come delitti (cfr. Sez. 6, sent. n. 2385 del 11/10/2017, Pomilio e
altri, Rv. 272230).
6. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va dichiarato
inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili
di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte
cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro
duemila a favore della cassa delle ammende.

3

possono integrare la pericolosità generica.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore
Daniela Dawan

Così deciso il 15 maggio 2018

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