Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37142 del 07/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37142 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VALENTI CARMELO N. IL 29/10/1977
avverso la sentenza n. 516/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 19/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 07/07/2015

i

Considerato che:
Valenti Carmelo ricorre avverso la sentenza, in data 19 maggio 2014, della Corte
d’appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, che a conferma della sentenza del Tribunale di
Taranto, lo ha condannato per il reato di truffa, e, chiedendone l’annullamento, deduce la
carenza di motivazione con riguardo all’affermazione della sua responsabilità;
Questa corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti
prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi- rende
l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi,

dichiarazione di inammissibilità”. (Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648);
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 7 lu o 2015

quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla

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