Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37141 del 09/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 37141 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI SENA FELICE nato il 30/04/1961 a ACERRA

avverso la sentenza del 25/10/2016 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
le

sentite le conclusioni del PG MASSIMO GALLI che conclude per

l’inamnnissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato BIANCO GIOVANNI del foro di NOLA in difesa di DI SENA
FELICE che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l’accoglimento.

Data Udienza: 09/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1.La Terza sezione della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del
25.10.2016, dichiarava la inammissibilità del ricorso proposto da DI SENA
Felice avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli in data
18.3.2014 lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’art.74 Dpr
309/90 e lo aveva condannato alla pena di anni sette di reclusione

riferimento al motivo di ricorso concernente la utilizzabilità del compendio
intercettivo acquisito mediante strumentazione esterna a quella in
dotazione presso gli Uffici della procura della Repubblica dell’ufficio
giudiziario competente assumeva che il Giudice di appello aveva fornito
adeguata motivazione tanto delle ragioni di urgenza quanto della inidoneità
degli impianti situati presso la Procura che giustificavano il ricorso a
strumentazione esterna ad detto ufficio.

2. Avverso la sentenza del giudice di legittimità proponeva ricorso
straordinario per correzione di errore materiale il DI SENA Felice mediante
il difensore e procuratore speciale assumendo che il mancato accoglimento
del ricorso, con riferimento al dedotto vizio di nullità del compendio di
intercettazioni acquisito in violazione del disposto di cui all’art.268 III
comma cod.proc.pen., era dipeso da errore percettivo della stessa corte in
relazione alla ricorrenza dei presupposti di fatto che giustificavano la
deroga all’impiego di impianti installati presso la procura della Repubblica e
in errore di diritto in relazione al giudizio di inammissibilità del ricorso e
chiedeva pertanto procedersi a giudizio rescindente in ordine a tali punti
della decisione e ad una nuova valutazione delle circostanze prospettate
nei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

In tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non sia

identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e
la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un
errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del
rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. di ricorso è fondato
(sez.U, 26.3.2015, Lo Presti, Rv. 263686).

2

assolvendolo per il resto dall’ulteriore contestazione. Con particolare

Va pertanto rilevata la inammissibilità del ricorso atteso che nessun
errore percettivo si è consumato in quanto a pag.4 della sentenza il giudice
di legittimità ha manifestato di avere avuto perfetta rappresentazione dei
motivi di doglianza relativi alla inuutilizzabilità delle intercettazioni
telefoniche acquisite mediante strumentazione esterna agli uffici della
Procura della Repubblica, fornendo adeguata risposta alla doglianza del
ricorrente ed evidenziando come il giudice distrettuale avesse

relazione ai requisiti dell’urgenza sia in relazione alle ragioni che non
consentivano l’utilizzo degli impianti della Procura, e cioè la inesistenza di
strumentazione tecnica per la esecuzione presso l’Ufficio.

Evidenziava

altresì la Corte che l’accertamento della insufficienza e della inidoneità
degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica è di competenza
del Pubblico ministero e non richiede alcuna certificazione ulteriore, ove ne
sia stato dato atto ne decreto reso ai sensi dell’art.268 III comma
cod.proc.pen.

4. Appare pertanto evidente che la censura oggi proposta dal DI SENA sia
del tutto inammissibile in quanto non investe l’erronea percezione di un
elemento fattuale, rilevabile dall’esame della sentenza impugnata con
ricorso straordinario, da cui sia dipesa la valutazione del giudice di
legittimità, ma investe un vizio argomentativo della motivazione, e quindi
un errore di diritto, nella parte in cui il giudice avrebbe errato nel
riconoscere la congruità della motivazione del giudice di appello, e
quest’ultimo nel ritenere la adeguatezza motivazionale dei decreti
autorizzativi che consentivano lo svolgimento delle operazioni di
intercettazione mediante apparecchiature esterne agli uffici del Procura
della Repubblica.
4.1 Del tutto infondato è anche l’articolazione del ricorso che contesta il
giudizio di inammissibilità del ricorso in cassazione proposto dal DI SENA,
riconoscendo esso stesso, nel corpo del ricorso straordinario, che si è in
presenza di un errore di diritto laddove è stato espresso dalla Corte di
legittimità un giudizio di assoluta infondatezza del ricorso proposto
dall’imputato e della assenza di confronto di questo con la corretta
motivazione della sentenza di merito impugnata.
Invero trattasi di decisione dal contenuto valutativo, del tutto interno alla
formazione del giudizio da parte del giudice di legittimità e non
condizionata da alcun elemento fattuale travisante con la conseguenza che

3

adeguatamente considerato la congruità del decreto autorizzativo sia in

anche in relazione a suddetta valutazione era precluso lo strumento
impugnatorio straordinario utilizzato.

5. Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale
e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia
proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma

versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende,
determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso
stesso, nella misura di Euro 2.000,00.

P.Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 Maggio 2018.

dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento e la condanna al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA