Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37140 del 09/05/2018
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37140 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: BELLINI UGO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
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KESEROVIC BEGAN nato il 07/01/1978 a ZAVIDOVICI( BOSNIA-ERZEGOVINA)
nel procedimento a carico di quest’ultimo
avverso l’ordinanza del 18/12/2017 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG
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Data Udienza: 09/05/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza assunta dal giudice per le
indagini preliminari in data 18.12.2017, dichiarava inammissibile la
opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di
KERESOVIC Bogan in ragione della mancata allegazione di elaborazione
programma all’UEPE competente.
2. Avverso il suddetto provvedimento ordinatorio proponeva ricorso per
cassazione il KERESOVIC ai sensi dell’art.464 bis cod.proc.pen.,
denunciando violazione di legge ed assumendo che la disposizione
normativa che pure prevede la allegazione all’istanza del programma di
trattamento ovvero la richiesta all’UEPE, non determinava la sanzione della
decadenza all’omessa allegazione di talchè il giudice destinatario
dell’istanza ben avrebbe potuto ufficiosamente investire l’ufficio esecuzione
competente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso si appalesa infondato laddove è stato affermato dal S.C.
che la richiesta di messa alla prova, da presentarsi in caso di decreto
penale di condanna, all’atto di opposizione, deve essere corredata ex
art.464 bis cod pen. da programma dei lavori o da richiesta alla UEPE,
così che risulta del tutto corretta la pronuncia di inammissibilità della
istanza in quanto non tempestivamente accompagnata dal suddetto
programma di trattamento, laddove nella suddetta pronuncia è stato
chiarito che la norma in esame non consente la possibilità di riservarsi la
produzione dell’attestazione di avvenuta richiesta all’UEPE, e pertanto la
istanza deve essere logicamente completa e corredata di tutti i requisiti e
allegati necessari, cosicchè il termine di presentazione della istanza deve
ritenersi a pena di decadenza anche in relazione a tutti gli elementi,
anche accessori e documentali di cui la richiesta deve essere corredata
(sez.IV, 9.11.2017, n.55001).
2.11 ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato
al pagamento delle spese processuali.
1
sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata da
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 Maggio 2018.
Ugo Bellini
Il Presi ente
Gia
o Fumu
Il consigliere estensore