Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3714 del 08/01/2014
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3714 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE ROBERTIS ALESSANDRA N. IL 06/12/1975
avverso la sentenza n. 467/2012 TRIBUNALE di VERBANIA, del
19/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
,42.”.. •
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. i(), et,u57
che ha concluso per
otte /a 442.<4,.. DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 Z n7!. Udito, per la parte civile, l'Avv
Uditi difensor Avv. inn Data Udienza: 08/01/2014 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Verbania, con sentenza del 19.10.2012 ha condannato
Alessandra DE ROBERTIS alla pena dell'ammenda per plurime violazioni del
d.lgs. 81\2008 commesse nella qualità di datore di lavoro della INCOS s.r.l. ed
accertate in Omegna il 19.3.2010. per cassazione. 2. Con un primo motivo deduce la mancanza di prova circa il verificarsi della
condizione di procedibilità concernente il preventivo esperimento della procedura
di definizione amministrativa ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 758\1994, rilevando che,
pur avendo ella adempiuto alle prescrizioni impostegli, non avrebbe mai avuto
comunicazione della somma da versare in via amministrativa. 3. Con un secondo motivo lamenta la mancata concessione del beneficio
della non menzione della condanna pur in presenza dei presupposti di legge e
della sospensione condizionale della pena.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. L'impugnazione è fondata nei termini di seguito specificati.
Nella sentenza impugnata viene specificato che all'imputata, all'esito di
verifica effettuata dal competente Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di
lavoro (SPRESAL), sono state contestate più violazioni della disciplina
antinfortunistica di cui al d.lgs. 81\2008 impartendo le relative prescrizioni, alle
quali la prevenuta adempiva senza tuttavia procedere al versamento delle
somme dovute per la definizione in via amministrativa.
Contrariamente a quanto affermato in ricorso, risulta dagli atti del
procedimento, che questa Corte ha facoltà di consultare in ragione della natura
procedurale dell'eccezione proposta, che l'importo delle somme da versare era
noto all'imputata. 5. Va preliminarmente rilevato che la questione prospettata con il primo 1 Avverso tale pronuncia la predetta ha proposto appello, convertito in ricorso motivo di ricorso non risulta essere mai stata sollevata nel giudizio di merito e
viene proposta per la prima volta in questa sede.
In ogni caso, vi è in atti il verbale protocollo 35485/10/SPRESAL del 5.5.2010
il quale, nell'ultima pagina, reca una segnalazione diretta alla «Sig. DE ROBERT1S
Alessandra - INCOS s.r1.», avente ad oggetto «ammissione al pagamento dell'ammenda ex art. 21 d.lgs. 758194. Rif. Verbale d'ispezione e prescrizioni n.
53-10-0 del 4.5.2010» con indicazione dell'importo in euro 7.600,00. Dalle conclusioni riportate in sentenza risulta che il difensore dell'imputata
aveva chiesto la concessione dei duplici benefici, mentre il Tribunale ha concesso
la sola sospensione condizionale della pena dando atto della sussistenza delle
condizioni di legge.
Nulla viene detto in sentenza in ordine al diniego del beneficio richiesto
cosicché è evidente la totale mancanza di motivazione sul punto.
Ciò premesso, ricorda il Collegio che. riguardo al beneficio della non
menzione, l'art. 175 cod. pen. prevede per la sua applicazione la valutazione
positiva o negativa, da parte del giudice del merito, delle circostanze indicate
nell'art. 133 cod. pen.
Tale verifica, involgendo valutazioni di merito, è di regola preclusa al giudice
di legittimità.
Nella fattispecie, tuttavia, avendo il Tribunale già positivamente verificato la
presenza dei presupposti di legge per la concessione della sospensione
condizionale della pena, tale apprezzamento può essere valorizzato in questa
sede, procedendo ad annullare senza rinvio l'impugnata sentenza sul punto,
concedendo conseguentemente il beneficio negato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa
statuizione sulla non menzione della condanna, beneficio che la Corte applica.
Così deciso in data 8.1.2014 6. Il secondo motivo di impugnazione è, invece, fondato.