Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37139 del 09/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37139 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LUCCHESE GIUSEPPE nato il 14/06/1960 a ERICE

avverso l’ordinanza del 22/09/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
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Data Udienza: 09/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Palermo respingeva la richiesta di riparazione
dell’ingiusta detenzione avanzata da LUCCHESE Giuseppe in ragione
della custodia sofferta agli arresti domiciliari – in relazione alle
contestazioni ascritte di tenuta di casa di prostituzione e di sfruttamento
della stessa – dal 22 marzo 2011 al 16 Maggio 2011, accuse dalle quali

veniva assolto dal Tribunale di Trapani in data 14 Luglio 2014 con
formula ampiamente liberatoria.

2. Assumeva il giudice della riparazione che ricorreva la causa
innpeditiva dell’avere il LUCCHESE concorso alla adozione della misura
restrittiva attraverso un comportamento gravemente imprudente
rappresentato dal fatto, emerso peraltro nello stesso corso del giudizio
culminato con una pronuncia assolutoria, che nel locale gestito dal
Lucchese le ragazze erano solite intrattenere i clienti all’interno di sale
priveè in cui vi era il contatto fisico con i clienti ed erano altresì
disponibili a rapporti sessuali completi fuori dal locale, che il ricorrente
era uso accompagnare le giovani sul luogo di lavoro e riaccompagnarle a
casa, nonché esso stesso aveva preso in locazione per alcune di esse
una abitazione e le aveva apostrofate in talune interlocuzioni
telefonoìiche con l’epiteto di “puttane”. Una tale condotta, nel diverso
piano prognostico del giudizio riparatorio, aveva determinato una
apparenza di responsabilità del prevenuto nella gestione di un locale ove
era praticata la prostituzione e nel coinvolgimento dello stesso
nell’agevolazione e nello sfruttamento del meretricio.

3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Lucchese il quale con unico motivo di ricorso denunzia illogicità e
contraddittorietà della motivazione della sentenza del giudice della
riparazione e violazione di legge nella parte in cui, estrapolati alcuni
passaggi della sentenza assolutoria del Tribunale di Trapani, in
relazione ad una asserita ambiguità ed equivocità dell’attività del
ricorrente, aveva poi di fatto escluso qualsiasi profilo di responsabilità a
carico del prevenuto, trattandosi comunque della gestione di un night
club che necessariamente giustificava l’impiego di giovani donne
impegnate in esibizioni nella sfera dell’erotismo. Nell’evidenziare poi
l’assoluta carenza di esigenze cautelari a fronte di misura cautelare
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applicata decorsi quattro anni dai fatti, rappresentava come il Lucchese
avesse fornito nell’immediato tutti i chiarimenti necessari per
evidenziare agli inquirenti la propria estraneità dai fatti e
successivamente aveva ceduto a terzi la gestione del locale.
4.

La procura Generale concludeva affinchè fosse dichiarata la

infondatezza del ricorso.

1.11 ricorso è infondato.
Preliminarmente va evidenziato che in tema di equa riparazione per
ingiusta detenzione rappresenta causa impeditiva all’affermazione del
diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per
colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare
(art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale
causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa
riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice,
indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa
sez. 4, 5.11.2002, n. 34181 Guadagno, rv. 226004).
Le Sezioni Unite hanno ancora stabilito che il giudice di merito, per
valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con
dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo,
tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla
sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica
negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del
convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è
incensurabile in sede di legittimità. (Nell’occasione, la Corte ha
affermato che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti
concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta
tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà
personale, indipendentemente dall’eventuale conoscenza, che
quest’ultimo abbia avuto, dell’inizio dell’attività di indagine, al fine di
stabilire, con valutazione “ex ante”, non se tale condotta integri estremi
di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato,
ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa
apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla
detenzione con rapporto di causa ad effetto (sez.U, 26.6.2002 n.34559
PG contro De Benedictis).

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CONSIDERATO IN DIRITTO

2. A tal riguardo, la colpa grave può concretarsi in comportamenti sia
processuali sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la
rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al
momento restrittivo della libertà personale; onde l’applicazione della
suddetta disciplina normativa non può non imporre l’analisi dei
comportamenti tenuti dall’interessato, anche prima dell’inizio dell’attività
investigativa e della relativa conoscenza, indipendentemente dalla

presupposto, scontato, dell’intervento del giudice della riparazione, in
puntuali termini, Sez. 4^, 16/10/2007, n. 42729).
3. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen.,

deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione,
ai sensi del predetto primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen.,
quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per
evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza,
inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una
situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione
di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di
un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata
revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia
è stato affermato che il diritto alla riparazione per l’ingiusta
detenzione non spetta se l’interessato ha tenuto consapevolmente e
volontariamente una condotta tale da creare una situazione di
doveroso intervento dell’autorità giudiziaria o se ha tenuto una
condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza,
imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o
norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile
ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi
nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o
nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del
23.10.2008, Maisano, rv. 242034).

4. Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto conformato tali
principi, con una motivazione assolutamente resistente alle censure
mosse dal ricorrente. Coerentemente ha provveduto a valutare, ai fini
di verificare la sussistenza della condizione impeditiva di cui all’art.314 I
comma ultima parte c.p.p., tutti gli aspetti della condotta tenuta dal
Lucchese in epoca coeva a quella della adozione della misura e in
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circostanza che tali comportamenti non integrino reato (anzi, questo è il

particolare ha dato rilievo ad una pluralità di emergenza processuali che
lo legavano allo svolgimento di pratiche sessuali nel locale dallo stesso
gestito, pratiche che coinvolgevano giovani donne dallo stesso assunte e
retribuite, che egli accompagnava sul luogo di lavoro e che riportava nei
luoghi di dimora alla fine del turno. Pratiche sessuali che le ragazze
svolgevano con i clienti tanto all’interno del locale, in intimi privee, o che
erano disponibili a svolgere, dietro pagamento di un compenso fuori dal

4.1 Pertanto con ragionamento pienamente logico e coerente alle
emergenze sulla cui base era stata adottata la cautela, alla stregua di
una autonoma valutazione svolta dal giudice della riparazione ai fini
dell’accertamento dell’eventuale causa di esclusione della colpa grave, la
condotta del Lucchese è stata riconosciuta integrare la grave
imprudenza avendo questi, nel corso delle indagini, mantenuto la
titolarità dell’azienda, tollerando o comunque rappresentandosi che
talune delle dipendenti fossero solite offrire ai clienti prestazioni
sessuali, ottenendo per tali ragioni ulteriori vantaggi economici e
mantenendo con le giovani uno stretto rapporto, che travalicava l’ambito
lavorativo, così da creare l’apparenza dello svolgimento di una attività di
gestione di un centro di prostituzione.
4.2 A tale proposito la stessa sentenza assolutoria poneva in rilievo
l’ambiguità e la equivocità dell’attività gestoria del Lucchese quale
l’avere assicurato alle giovani una sistemazione abitativa e averle
coinvolte in una attività di spogliarello tale da lambire, per disponibilità
delle giovani ad ottenere facili guadagni e per la pretesa dei clienti di
ottenere soddisfacimento sessuale a pagamento, una ipotesi di
sfruttamento della prostituzione, elementi questi che rilevano a
connotare in termini di colpa grave la condotta del ricorrente, il quale
peraltro in più occasioni si rivolgeva alle giovani chiamandole “puttane”,
così manifestando una certa consapevolezza sulle reali prestazioni da
queste fornite.

5. La motivazione del giudice della riparazione pertanto appare del
tutto condivisibile e assolutamente aderente ai principi enunciati dal
giudice di legittimità sul punto nel ravvisare elementi di colpa grave in
capo al Lucchese per avere condotto e mantenuto la gestione di un
locale – night club dalle connotazioni fortemente erotiche e creando,
attraverso un intenso collegamento con le giovani spogliarelliste che ivi
lavoravano, una apparenza di comunanza di interessi, anche sotto il
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locale.

profilo dello sfruttamento della disponibilità, da queste manifestata, allo
svolgimento di prestazioni sessuali a pagamento con i clienti,
comportamento quest’ultimo sussumibile nell’ambito delle contestazioni
ascritte (cfr. tra le altre sul punto sez.III, 22.6.2010, S. e altri,
Rv.248559).
6. Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente
che liquida in euro 1.000,00.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 Maggio 2018.

sostenute dal Ministero resistente che si liquidano come da dispositivo.

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