Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37134 del 16/05/2018
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37134 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RENNA GIUSEPPE nato il 24/08/1977 a TARANTO
avverso la sentenza del 25/10/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI
Udito il Pubblico Ministero, in petsbna del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avvocato TARQUINIO NICOLA MASSIMO del foro di TARANTO in difesa di
RENNA GIUSEPPE che insiste per l’accoglimento del ricorso.
Data Udienza: 16/05/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 25.10.2017 la Corte di appello di Lecce, sez. distaccata
di Taranto, ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato Giuseppe
Renna responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. b), cod. strada,
condannandolo alla pena di mesi 2 di arresto ed C 800,00 di ammenda.
2.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore
1, disp. att. c.p.p.) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
trattamento sanzionatorio.
Deduce che l’impugnata sentenza non indica i criteri di determinazione della
pena, omettendo di motivare, nonostante il riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, circa le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dal minimo
in riferimento alla misura della pena detentiva irrogata.
3. La descritta censura sul trattamento sanzionatorio è priva di pregio.
Sul punto è appena il caso di rilevare che la pena detentiva irrogata non
supera la media edittale, per cui nel caso trova applicazione il costante principio
affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la graduazione della pena,
anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze
aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il
quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena
congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una
specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la
pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n.
36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 27124301).
Nel caso, peraltro, la Corte territoriale ha dato adeguato conto dei criteri
adottati nella determinazione del trattamento sanzionatorio, avendo specificato
come il Renna abbia dimostrato una rilevante propensione a delinquere, alla
stregua dei numerosi precedenti penali a carico, molti dei quali di particolare
valore sintomatico in ordine alla insensibilità del medesimo al rispetto delle
regole.
Si tratta di una ponderata valutazione di merito che, in quanto congrua e
non manifestamente illogica, non è sindacabile nella presente sede di legittimità.
2
dell’imputato, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173, comma
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 16 maggio 2018