Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37132 del 16/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37132 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASTELLUCCI ANDREA nato il 22/09/1973 a VELLETRI

avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI
che ha concluso per l’annullamento con rinvio del ricorso limitatamente al trattamento
sanzionatorio e rigetto nel resto.
E presente l’avvocato PALETTA ALESSANDRO del foro di LATINA in difesa di
CASTELLUCCI ANDREA che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l’accoglinnento.

Data Udienza: 16/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9.2.2017 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma
della sentenza di primo grado, resa in sede di giudizio abbreviato, per quanto qui
interessa ha dichiarato Andrea Castellucci colpevole solo di alcuni degli episodi
contestati di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo
cocaina e hashish, ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Castellucci,

lamentando quanto segue.
I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per essersi la Corte territoriale a fronte di una sentenza di primo grado interamente motivata per relationem
con riferimento ad una ordinanza cautelare integralmente copiata nel corpo della
sentenza – surrogata al primo giudice nella stesura delle motivazioni.
II)

Contraddittorietà ed apparenza della motivazione, laddove la sentenza

impugnata da una parte si sofferma criticamente sulla questione delle condanne
non adeguatamente motivabili in processi di cd. «droga parlata», per poi
concludere diversamente senza spiegare le ragioni per le quali quei capi di
imputazione siano ritenuti provati in assenza di riscontri oggettivi tipici, quali il
sequestro delle sostanze stupefacenti.
III)

Carenza di motivazione con riferimento agli unici tre capi di imputazione

affrontati specificamente nell’atto di appello.
IV) Violazione di legge, per non aver riconosciuto all’imputato il vincolo della
continuazione rispetto al fatto giudicato nella sentenza di patteggiamento n. 20
del 21.1.2014 del Gip di Latina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è assolutamente generico, in quanto non vengono
rappresentati specifici elementi a sostegno della nullità della sentenza di primo
grado per asserita assenza di motivazione o motivazione apparente. In ogni caso
la sentenza impugnata, al di là della critica alla tecnica redazionale della prima
sentenza, non rileva alcuna nullità e non si surroga nella stesura delle
motivazioni, facendo spesso riferimento alle ragioni del primo giudice,
integrandole e correggendole sulla scorta di esplicitati criteri di valutazione della
prova, che non sono sindacabili in cassazione.
In questa prospettiva, la Corte territoriale ben spiega che in sede di giudizio
abbreviato il suo compito è quello di valutare tutti gli elementi contenuti nel
fascicolo e che la difesa non può censurare la prima sentenza di condanna

2

e

2.

limitandosi ad affermare genericamente l’insussistenza dei fatti-reato, omettendo
in tal modo di prospettare una specifica critica argomentata.

2. Il secondo motivo è parimenti generico, aspecifico e comunque infondato.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la motivazione della
sentenza impugnata non è affatto contraddittoria. Essa vaglia in maniera
approfondita i vari episodi criminosi, soppesando e valutando compiutamente i
dati probatori processualmente emersi, tanto che su molti fatti in contestazione

a quei reati per cui ritiene raggiunta la prova, secondo considerazioni
assolutamente logiche e plausibili, insindacabili in cassazione.

3. Sul terzo motivo vi è carenza di interesse, visto che sui capi N11 e U1 la
Corte distrettuale ha assolto il ricorrente. Per il resto, il riferimento al prelievo di
DNA è assolutamente generico e comunque non è consentito alla Cassazione
valutare il compendio probatorio come preteso dal ricorrente.

4. Il quarto motivo è fondato, in quanto non è chiaro in motivazione il
criterio di calcolo della pena seguito in relazione alla riconosciuta continuazione
con il fatto giudicato separatamente con sentenza di patteggiamento. La Corte
territoriale non spiega se la pena finale irrogata è o meno comprensiva della
continuazione con il reato già giudicato con sentenza del 21.1.2014 del Gip del
Tribunale di Latina. Sul punto la motivazione è lacunosa e contraddittoria, visto
che a pag. 4 della sentenza impugnata sembra propendere per un aumento
autonomo, indipendente rispetto al fatto già giudicato, mentre a pag. 20 della
stessa sentenza (in cui sul tema della continuazione con altri reati già giudicati
osserva: «a parte la posizione del Castellucci della quale abbiamo già detto per il
resto appare opportuno riservare la decisione alla sede esecutiva») sembra
propendere per una valutazione complessiva della pena che tenga conto, ai sensi
dell’art. 81 cod. pen., anche del reato per cui è intervenuto il patteggiamento;
sicché non si comprende per quale motivo la Corte di appello, in sentenza,
determini la pena finale senza accennare in alcun modo al fatto-reato giudicato
separatamente dal Gip di Latina (per il Castellucci si è tenuto conto solo dei reati
oggetto del presente procedimento, determinando una pena base per il reato più
grave del capo N4, con un aumento unico e omnicomprensivo per la
continuazione).

5.

L’accoglimento del motivo sul trattamento sanzionatorio impone

l’annullamento

in parte qua

della sentenza impugnata nei confronti del

3

la Corte territoriale opta per l’assoluzione, condannando invece solo in relazione

Castellucci, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di
Roma.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Castellucci Andrea,
limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra

c.p.p. dichiara la irrevocabilità dell’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato.
Così deciso il 16 maggio 2018

Il Consi

e estensore

Alesandro Ranaldi

sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Visto l’art. 624

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