Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37131 del 16/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 37131 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DOBROS EMILIAN FLORIN nato il 02/12/1987

avverso la sentenza del 05/10/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
E presente l’avvocato ZOMPI’ LORENZO ROCCO del foro di BOLOGNA in difesa di
DOBROS EMILIAN FLORIN che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per
l’accoglimento.

Data Udienza: 16/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1. In data 5 ottobre 2017, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma
della sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Bologna il 28 ottobre
2011 nei confronti di Dobros Emilian Florin, ha escluso la circostanza attenuante
di cui all’art. 114 cod.pen. (a lui riconosciuta in primo grado), rideterminando per
l’effetto la pena in aumento e revocando il beneficio della sospensione
condizionale della pena che era stato concesso al Dobros dal Tribunale felsineo.

Tanto in riferimento a un’imputazione di concorso nella detenzione

di

un’ingente quantità – oltre 16 chilogrammi – di stupefacente del tipo cocaina,
destinato allo spaccio (artt. 110 cod.pen., 73, commi 1 e 1-bis lettera A e 80,
comma 2, d.P.R. 309/1990): la sostanza era detenuta in parte all’interno di un
garage di pertinenza dell’abitazione del Dobros, in parte all’interno del serbatoio
di un’autovettura Mercedes CLK 200, e veniva rinvenuta il 3 ottobre 2009, a
seguito di un’attività di controllo degli operanti, che stavano monitorando la zona
dell’abitazione del Dobros, noto frequentatore di connazionali coinvolti nel
traffico di stupefacenti; il Dobros in particolare, poco prima dell’intervento degli
agenti, veniva notato nell’atto di aiutare tale Gjini Arduian a spostare
l’autovettura sul lato sinistro del box, assieme ad altro soggetto di nazionalità
estera (tale Shini Ervin). Seguiva l’intervento degli agenti e la scoperta del
quantitativo di droga di cui in rubrica, nonché di un’ingente quantità di danaro e
di macchinari per il confezionamento sottovuoto, sempre all’interno del garage.
La sentenza di primo grado, oltreché dall’imputato condannato, veniva
appellata dal Pubblico ministero con riferimento al regime circostanziale, ritenuto
eccessivamente favorevole al Dobros. Con particolare riguardo all’attenuante
della partecipazione di minima entità, la Corte felsinea l’ha esclusa osservando
che il Dobros non si era limitato a mettere a disposizione il garage, ma aveva
aiutato i correi a spostare l’autovettura nell’intento di occultare che venisse visto
ciò che veniva fatto all’interno del garage stesso e, in specie, che venisse
monitorata l’estrazione dello stupefacente da un serbatoio; del resto all’interno
del locale, che era nella disponibilità del Dobros, venivano rinvenuti danaro,
stupefacente e strumentazione non occultati, segno evidente del pieno
coinvolgimento del prevenuto nella condotta contestata. Pertanto non ricorreva
la circostanza di cui all’art. 114 cod.pen., che può riconoscersi solo allorquando
l’apporto del concorrente sia di importanza affatto marginale.

2. Avverso la sentenza d’appello ricorre il Dobros, tramite il suo difensore di
fiducia.

2

Nel resto la sentenza di primo grado veniva confermata.

Il ricorso é articolato in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in riferimento alla
valutazione della prova dell’estraneità dell’imputato ai fatti contestati:
ripercorrendo alcuni elementi fattuali che hanno caratterizzato la vicenda, il
deducente evidenzia i rapporti di conoscenza occasionale con i correi, perché non
conosceva il Gjini e aveva contatti saltuari con lo Shini, cui avrebbe fatto la
cortesia di mettere a disposizione il garage verso un corrispettivo di 500 euro,
ma senza sapere nulla della droga, come confermato dagli stessi coimputati che

manovre di spostamento della vettura può essere letta anche come occasionale e
non finalizzata ad occultare alcunché; del resto nel garage venivano poi sorpresi,
al momento dell’arrivo degli agenti, solo lo Shini e il Gjini. Infine si evidenzia che
sui panetti di cocaina le impronte del Dobros non furono rinvenute.
2.2. Con il secondo motivo l’esponente denuncia vizio di motivazione e
violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio: la Corte di merito ha
confermato la condanna del Dobros valorizzando elementi indiziari e fondando su
di essi un ragionamento meramente ipotetico, non confortato da elementi
oggettivi.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione alla
mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod.pen.: quand’anche si
volesse attribuire al Dobros un qualche ruolo di compartecipe nella condotta
contestata, si dovrebbe concludere che la sua compartecipazione non fu
programmata, ma estemporanea e conseguenza di un raggiro dello Shini ai suoi
danni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é manifestamente infondato in tutti i motivi in cui esso é
articolato.

2.

Iniziando dal primo motivo, esso é interamente e dichiaratamente

costituito, all’evidenza, da una mera riproposizione del materiale probatorio in
funzione di una diversa valutazione dello stesso, compito che é demandato in via
esclusiva ai giudici di merito e che non può formare oggetto di sindacato di
legittimità allorquando, come nella specie, la sentenza impugnata contenga un
percorso argonnentativo esente da illogicità o contraddittorietà manifeste.
In proposito, deve ricordarsi il pacifico e costante indirizzo della
giurisprudenza di legittimità anche in composizione apicale, in base al quale
l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte

3

pure non avevano interesse a scagionarlo. La partecipazione del Dobros alle

circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere
limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un
logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza
possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di
merito si é avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza
alle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione, come vizio
denunciabile, deve essere evidente, cioé di spessore tale da risultare percepibile
ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di

considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente
confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché
siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U,
n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n.
12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 -,
Petrella, Rv. 226074).
Nella specie, la ricostruzione dei fatti e delle prove offerta nel motivo di
lagnanza in esame cozza contro la puntuale ricostruzione dei fatti offerta dalla
Corte di merito, e tratta dalle operazioni di monitoraggio eseguite dalla Polizia
giudiziaria, dalle quali é agevole trarre la convinzione che il ruolo del Dobros non
fu solo quello di mettere a disposizione il garage verso corrispettivo in danaro,
ma fu un ruolo di consapevole cooperazione con i coimputati nell’occultamento di
un così rilevante quantitativo di stupefacente.
Quest’ultimo, come sottolineato dalla Corte distrettuale, veniva in parte
trovato all’interno del box, in parte nel serbatoio della vettura che il Dobros
aveva concorso a spostare sul lato sinistro del suo garage; e va ricordata la
rilevante somma di danaro e i macchinari per il confezionamento sottovuoto che
venivano rinvenuti nello stesso locale, di cui pure la sentenza impugnata dà
puntualmente atto.
Del resto il monitoraggio dell’abitazione dell’odierno ricorrente non era stato
effettuato a caso, ma proprio in funzione della sua frequentazione di soggetti
implicati nel traffico di droga. Gli stessi elementi raccolti al momento
dell’irruzione degli agenti nel garage, riferiti alla presenza all’interno di esso dello
stupefacente, di danaro e di strumentazione non occultati ma ben visibili,
dimostrano che l’operazione di occultamento della cocaina – alla quale il Dobros
aveva sicuramente collaborato nell’azione oggetto di osservazione da parte della
P.G. – non era avvenuta a sua insaputa.
In definitiva, non può in alcun modo affermarsi che il percorso motivazionale
della Corte felsinea sia viziato da illogicità, incongruenze o contraddizioni tali da

4

macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e

poter essere sindacato in questa sede

ex art. 606, comma 1, lettera e),

cod.proc.pen..

3. Per le stesse ragioni, altrettanto privo di pregio é il secondo motivo di
ricorso, in ordine al quale vale unicamente la pena aggiungere che la regola di
giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” rileva in
sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità
manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di

vds. Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D’Urso e altri, Rv. 270108); si é altresì
affermato che il cennato principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” non può
essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la
duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito
su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e
motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 1, n. 53512 del
11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600).

4.

Una volta chiarito il ruolo effettivamente ricoperto dal Dobros nella

vicenda (un ruolo che, alla luce delle anzidette acquisizioni probatorie, non può
dirsi meramente occasionale e defilato se non del tutto inconsapevole, come
sostenuto dal ricorrente), va constatata la manifesta infondatezza anche del
terzo motivo di ricorso: é noto infatti, e la Corte felsinea non ha mancato di
sottolinearlo, che la circostanza attenuante del contributo concorsuale di minima
importanza trova applicazione laddove l’apporto del correo risulti così lieve da
apparire, nell’ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto
marginale; ne consegue che il relativo giudizio non può limitarsi ad una mera
comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, dovendosi invece
accertare il grado di efficienza causale dei singoli comportamenti rispetto alla
produzione dell’evento, onde verificare se detta efficienza causale sia minima,
cioé tale da poter essere – in via prognostica – avulsa dalla seriazione causale
senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell’azione
criminosa (Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015 – dep. 20/08/2015, Caradonna e
altro, Rv. 264455: il principio ivi affermato é particolarmente calzante in
rapporto al caso in esame, in quanto nella richiamata sentenza la Corte di
legittimità aveva escluso che potesse dirsi minimo il contributo concorsuale nella
detenzione illecita di sostanza stupefacente, consistito nel fornire al detentore un
locale ove occultare la droga, nonché nel tentativo di impedire che la
perquisizione venisse estesa al locale in questione).

5

cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (da ultimo

5. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno
2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non
sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente
va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma dì euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 16 maggio 2018.

Il Consi li e estensore
(Goi
iu

Pavich)

Il

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA