Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37130 del 16/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37130 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DAWAN DANIELA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRAVINA CIRO nato il 11/01/1972 a NAPOLI

avverso la sentenza del 14/09/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del ricorso per prescrizione.
E’ presente l’avvocato FERRINI FRANCO del foro di RIMINI in difesa di GRAVINA CIRO
che insiste per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 16/05/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ciro Gravina, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza, resa il 14
settembre 2017, dalla Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza emessa,
a seguito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Rimini il 4 maggio 2009, esclusa la contestata
recidiva – quantificata la pena inflitta alla luce della sopravvenuta (ad opera della L. n. 79/2014)

n.309/90 – l’ha rideterminata in anni 1 di reclusione ed euro 1.000 di multa. Fatto del 10 febbraio
2009.
2. L’imputato è stato ritenuto responsabile della detenzione a fine di spaccio di
due dosi di eroina (del peso rispettivamente di grammi 0,7 e 0,8). L’affermazione di
responsabilità si è fondata sugli atti della polizia giudiziaria che hanno condotto al suo arresto in
flagranza.
3. Il ricorso articola tre motivi. Con il primo, si deduce vizio di motivazione per
avere la Corte di appello errato nel ritenere provata la detenzione minima di stupefacente ai fini
di cessione, non valorizzando la circostanza che il Gravina è consumatore abituale di eroina. Con
il secondo, si censura violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di prescrizione
del reato (commesso il 10 febbraio 2009) maturata precedentemente alla celebrazione del
giudizio di appello (avvenuta il 14 settembre 2017). Con il terzo, infine, si censura violazione di
legge in relazione alla revoca dell’indulto e alla sospensione della pena con riferimento a
pregresse condanne, rilevando il ricorrente che l’entità della pena comminata (1 anno di
reclusione) inibisce la revoca dell’indulto. Quanto alla revoca della sospensione condizionale della
pena in ordine a precedenti sentenze il ricorrente, sempre alla luce della nuova determinazione
della pena, chiede che possa essere rivalutata.

4. Osserva il Collegio che già in epoca precedente la celebrazione del giudizio di appello,
tenutosi in data 14 settembre 2017, sussistevano i presupposti per rilevare, ai sensi dell’art.
129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procedeva,
essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni sette e mesi sei, in data 10
agosto 2016.
5. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il
reato contestato estinto per prescrizione.

vi)
2

configurazione come reato autonomo dell’ipotesi attenuata del comma 5 dell’art. 73 d.P.R.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 16 maggio 2018

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