Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3713 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3713 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COLATO RICCARDO N. IL 22/01/1989
avverso la sentenza n. 928/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P .
` 44ce
che ha concluso per t.’t, 4.,s,e49

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 08/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 7 marzo 2013, ha
confermato la decisione con la quale, in data 20.11.2007, il Tribunale di quella
città aveva riconosciuto Riccardo COLATO responsabile del reato di cui all’art.
6, commi 1 e 6 legge 13 dicembre 1989 n. 401 perché, sottoposto a

svolgono manifestazioni sportive calcistiche, ai luoghi interessati alla sosta, al
transito o al trasporto da e verso i luoghi medesimi, nonché all’obbligo di
presentarsi presso la locale Questura trenta minuti prima e trenta minuti dopo gli
incontri disputati dalla squadra dell’Inter, contravveniva allo stesso partecipando
al corteo di tifosi che dallo stadio Meazza raggiungeva varie zone della città, tra
cui la sede RAI di Corso Sempione, manifestando in esito agli avvenimenti relativi
alla sospensione della prevista partita tra le squadre di Inter e Lazio (Milano
11.11.2007).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando
che la Corte territoriale avrebbe errato nel confermare l’affermazione di penale
responsabilità, in quanto la zona ove egli venne filmato non sarebbe adiacente
allo stadio né soggetta al transito di tifosi in occasione di una manifestazione
sportiva ed anche perché quel giorno nessuna manifestazione sportiva venne
effettivamente disputata.
Rileva, inoltre, che il divieto impostogli risulta imprescindibilmente collegato
all’espletamento di una manifestazione sportiva che, nel caso di specie, non è
mai avvenuta.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
L’articolo 6 della Legge 401\89 stabilisce che il Questore possa disporre il
divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché a
quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano
o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti delle persone che

1

provvedimento del Questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi in cui si

risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel
corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati specificamente indicati, ovvero
per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione
o a causa di manifestazioni sportive o che, nelle medesime circostanze, abbiano
incitato, inneggiato o indotto alla violenza.
Il divieto può anche essere disposto nei confronti di chi, sulla base di
elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla
partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di

occasione o a causa delle manifestazioni stesse, nonché nei confronti di
minori.
Alle persone alle quali e’ notificato il divieto può anche essere prescritto,
tenendo conto dell’attività lavorativa, di comparire personalmente una o più
volte, negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione
al luogo di residenza o in quello specificamente indicato, nel corso della
giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto.
La richiamata disposizione ha evidenti finalità di prevenzione ed è
palesemente collegata allo svolgimento di manifestazioni sportive come
chiaramente emerge dal suo contenuto.
La legge 19 ottobre 2001 n. 377, nel convertire, con modificazioni, il decreto
legge 20 agosto 2001, n. 336, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i
fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive» e con il quale
venivano apportate modifiche alla legge 401\89, ha inserito nel suddetto decreto
l’art. 2-bis come norma d’interpretazione autentica, la quale dispone che «per
manifestazioni sportive ai sensi degli artt. 1 e 2 si intendono le competizioni che
si svolgono nell’ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli
enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano».

4. Nel richiamare tale disposizione, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. III
n. 44431, 30 novembre 2011) ha precisato che il fine perseguito dalla
disposizione dalla norma è quello della sicurezza in occasione delle
manifestazioni sportive e non anche in occasione di una qualsivoglia
manifestazione collegata all’attività sportiva.
Conseguentemente, veniva escluso che potesse essere qualificato come
manifestazione sportiva il festeggiamento indetto per commemorare la
fondazione di una società calcistica.
In altra occasione (Sez. III n. 27067, 13 luglio 2010, non massimata e citata
anche in ricorso) i presupposti per l’applicazione del c.d. DASPO sono stati esclusi
nel caso di un raduno di tifosi presso uno stadio con fumogeni e striscioni per

2

manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in

ascoltare la radiocronaca di un incontro giocato altrove e manifestare contro
l’adozione della «tessera del tifoso», in quanto trattavasi di evento verificatosi in
luogo in cui non si stava svolgendo alcuna manifestazione sportiva e per diversa
finalità.

5. Il Collegio, non ritenendo di discostarsi dai condivisibili principi dianzi
ricordati, rileva che la fattispecie in esame sia del tutto simile a quelle già
considerate nelle richiamate pronunce.

divieto questorile, si univa ad una manifestazione inscenata da alcuni tifosi per le
vie cittadine dopo la sospensione della partita che avrebbe dovuto disputarsi
nello stadio ove si erano in precedenza radunati.
La Corte territoriale ha ritenuto configurabile il reato sostenendo che la
manifestazione deve considerarsi come una fase di deflusso dall’impianto
sportivo e, in quanto tale, ricompresa nel provvedimento del questore.
Ritiene tuttavia il Collegio che vada privilegiata un’interpretazione letterale e
non eccessivamente estensiva della richiamata disposizione, considerando che
l’art. 6 della legge 401\89 si riferisce chiaramente al divieto di accedere a luoghi
in cui effettivamente si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate,
nonché a quelli, sempre specificamente indicati, interessati alla sosta, al
transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono a dette
manifestazioni che, pertanto devono avere realmente luogo.
Analogamente, anche l’obbligo di comparizione di cui al comma 2 è riferito al
corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il
divieto evidenziandosi, anche in questo caso, una evidente correlazione con
l’effettivo svolgimento della manifestazione, con la logica conseguenza che,
mancando la manifestazione sportiva, sarebbe anche impossibile verificare il
rispetto, da parte del soggetto obbligato alla presentazione, degli orari indicati
nel provvedimento e riferiti alle fasi temporali di svolgimento dell’incontro
sportivo.

6. Nel caso in esame, tuttavia, nessun evento sportivo era stato disputato e
la partecipazione dell’imputato alla manifestazione sarebbe stata accertata
anche distanza di tempo dall’ora fissata per l’inizio della partita poi sospesa ed in
luogo diverso dall’impianto sportivo trattandosi, per quanto è dato rilevare dal
capo di imputazione, della sede RAI di Corso Sempione.
Tali dati fattuali avrebbero dovuto pertanto indurre i giudici del merito a
considerare che il mancato svolgimento dell’incontro sportivo implica
l’insussistenza della violazione del divieto di parteciparvi e dell’obbligo

3

Risulta accertato in fatto dai giudici del merito che l’imputato, colpito dal

di presentarsi presso l’autorità di polizia nei tempi e modi indicati nel
provvedimento del Questore e riferiti alle fasi di effettivo svolgimento
delle competizioni indicate.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per
insussistenza del fatto.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in data 8.1.2014

P.Q.M.

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