Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37129 del 07/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37129 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO PIERO N. IL 09/11/1977
avverso la sentenza n. 2820/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, del
19/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 07/07/2015

Considerato che:
Russo Piero ricorre avverso la sentenza, in data 19 marzo 2014, della Corte d’appello di
Catania, che a conferma della sentenza del GUP del Tribunale di Catania lo ha condannato per
il reato di rapina aggravata e altro, e, chiedendone l’annullamento, deduce la carenza di
motivazione con riguardo alla valutazione degli elementi utilizzati per negare la concessione
delle attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti
contestate e per spiegare i criteri di dosimetria della pena.
Osserva la Corte che nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di

esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti (si veda in
particolare il riferimento alla gravità dei fatti e alla personalità dell’imputato pag. 3 della
sentenza impugnata).
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di
valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi
logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 7 lu io 2015

fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed

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