Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37128 del 16/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37128 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MICHITTI CLAUDIO nato il 03/10/1975 a CHIETI

avverso la sentenza del 21/09/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Dato atto che alcun difensore è comparso,

Data Udienza: 16/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di L’Aquila, in data 21 settembre 2016, ha parzialmente
riformato (nel solo trattamento sanzionatorio) la sentenza con la quale il Tribunale
di Pescara, il 6 febbraio 2015, aveva condannato Claudio Michitti per il reato a lui
ascritto al capo A, in concorso con Christian Rapposelli (che invece veniva assolto
in appello), ex artt. 110 cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e consistito
nella cessione a tale Matarante Antonio di una dose di cocaina e di una di eroina

Già in primo grado sia il Michitti che il Rapposelli erano stati assolti dai reati loro
ascritti ai capi B e C perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Michitti, tramite il suo difensore di
fiducia, con atto affidato a un singolo, ampio motivo di lagnanza, nel quale
l’esponente denuncia violazione di legge , vizio di motivazione e travisamento del
fatto: in estrema sintesi, il ricorrente sostiene che l’unica fonte di prova, ossia il
Matarante, soggetto tossicodipendente, inizialmente aveva riferito di essersi più
volte rifornito di stupefacente presso il Michitti e il Rapposelli, mentre sia in sede
di riconoscimento fotografico, sia quando é stato sentito ex art. 507 cod.proc.pen.,
ha negato di avere acquistato droga dal Michitti, facendo anzi intendere che la
cessione di cui al capo A era riferibile a un uomo calvo, presumibilmente il
Rapposelli, e non certo al Michitti. Perciò la sentenza impugnata si presta a censure
in quanto emessa in violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, ed
é carente sul piano motivazionale, perché non fa riferimento ad alcuna prova certa
della riferibilità soggettiva del reato al Michitti: il quale si trova a rispondere del
reato sol perché, da tossicodipendente, si trovava sul luogo del delitto, ove egli
stesso era solito recarsi per acquistare stupefacenti. Né emergono, nell’impugnata
sentenza, elementi dai quali desumere un qualche contributo agevolativo del
Michitti, qualificabile come concorso dello stesso nel reato contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é manifestamente infondato.
La sentenza impugnata chiarisce che, ad indicare in modo puntuale e
affidabile il Michitti come soggetto attivo del reato, fu soprattutto il teste operante
Sparvieri, il quale ha riferito di avere personalmente monitorato, mentre svolgeva
servizio di pattuglia, il momento in cui il Matarante si avvicinava al Michitti e gli
consegnava del danaro; il Michitti, subito dopo, rientrava nell’interno ove si
trovava assieme al Rapposelli e ne usciva con degli involucri che cedeva al

verso un corrispettivo di 30 euro, reato commesso in Pescara il 13 giugno 2013.

Matarante; questi, fermato dai Carabinieri, gettava a terra gli involucri, che
risultarono poi contenere lo stupefacente. La Corte di merito evidenzia pure che lo
stesso Matarante, su contestazione del Pubblico ministero all’udienza del 4
novembre 2014, ha confermato di avere dato il danaro al soggetto con la barba
che si identifica nel Michitti.
E’ perciò del tutto evidente che il ricorrente ha, indebitamente, prospettato
una diversa valutazione in fatto del materiale probatorio – demandata, come noto,
in via esclusiva ai giudici di merito – a fronte di un chiaro e conducente percorso

della penale responsabilità del Michitti sulla base di precisi elementi probatori del
tutto trascurati dal ricorrente.
Si ricorda che i motivi di ricorso per cassazione non devono consistere in una
sollecitazione, diretta alla Corte regolatrice, a sovrapporre il proprio giudizio sul
fatto rispetto a quello del giudice di merito, o a rivalutare criticamente il materiale
probatorio che questi ha già sottoposto ad esame (ciò che non é consentito, per
quanto detto, in sede di giudizio di legittimità). In proposito, deve ricordarsi il
pacifico e costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità anche in
composizione apicale, in base al quale l’indagine di legittimità sul discorso
giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del
legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari
punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle
argomentazioni di cui il giudice di merito si é avvalso per sostanziare il suo
convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicità della
motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioé di spessore tale
da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo
essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime
incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione
adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del
convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche
in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289
del 24/09/2003 -, Petrella, Rv. 226074).

2. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno
2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non
sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente

3

argomentativo seguito nella sentenza impugnata, dal quale si trae il convincimento

va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 16 maggio 2018.

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