Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37127 del 16/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37127 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MOUJJAN MOHAMED nato il 01/01/1988

avverso la sentenza del 14/12/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI
che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato LUCANGELI ANTONELLO del foro di AVEZZANO in difesa di
MOUJJAN MOHAMED in sostituzione dell’avvocato MOTTA GIANLUCA del foro di
AVEZZANO come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata
in udienza che riportandosi ai motivi del ricorso miste per l’accoglimento.

Data Udienza: 16/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di L’Aquila, in data 14 dicembre 2016, ha parzialmente
riformato (con esclusivo riguardo alla concessione della non menzione ex art. 175
cod.pen.) la sentenza con la quale il Tribunale di Avezzano, in data 20 ottobre
2015, aveva condannato Moujjan Mohamed alla pena ritenuta di giustizia in
relazione al reato p. e p. dall’art. 73, d.P.R. 309/1990 (riqualificato nell’ipotesi di
lieve entità di cui al quinto comma), commesso in Celano il 16 agosto 2014 e

in dosi pronte per lo spaccio, all’interno di un’abitazione in uso allo stesso Moujjan.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre l’imputato per il tramite del suo
difensore di fiducia. Il ricorso consta di due motivi.
2.1. Con il primo motivo l’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione
all’assunto accusatorio, recepito dai giudici di merito, secondo il quale lo
stupefacente rinvenuto nell’abitazione di Celano sarebbe stato nella disponibilità
del Moujjan, a fronte del fatto che l’abitazione stessa era di proprietà della sig.ra
Tiziani Bruna, mai escussa neppure come testimone, che all’interno della stessa vi
fossero almeno due giacigli, che il Moujjan era stato visto uscire dall’abitazione
con altri due soggetti e che non erano stati eseguiti servizi di appostamento o
monitoraggio, né erano mai stati visti consumatori o potenziali acquirenti
avvicinarsi alla casa. In definitiva, non é stato provato che il Moujjan fosse il
detentore o l’unico detentore dell’appartamento, essendo anzi emerso che egli lo
condivideva almeno con un’altra persona, e ciò non consente quindi di concludere
che lo stupefacente fosse riferibile esclusivamente a lui; e il possesso delle chiavi
dell’abitazione da parte sua non costituisce motivo per ritenere il contrario. Ciò
posto, non é stato neppure provato che egli abbia fornito un qualche contributo
agevolativo a terzi nella detenzione o nello spaccio della sostanza, ed é noto che,
quand’anche vi sia coabitazione con soggetto che detenga stupefacente con la
conoscenza di tale circostanza, ciò non comporta responsabilità penale. E se pure
dovesse ritenersi che la sostanza in parola fosse effettivamente detenuta dal
Mujjan, ciò non fornisce prova del fatto che essa fosse destinata allo spaccio, non
potendosi escludere che si trattasse di stupefacente destinato a suo uso personale,
trattandosi di sole sei dosi, e solo in parte occultate. Infine, il fatto che il prevenuto
sia fuggito alla vista degli operanti si spiega con la sua posizione di straniero
irregolare sul territorio.
2.2. Con il secondo motivo di doglianza l’esponente contesta, sotto la specie
della violazione di legge e del vizio di motivazione, il diniego delle attenuanti
generiche: unico elemento negativo valorizzato a tal fine é costituito dalla fuga
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consistito nella detenzione a fini di cessione di quattro grammi di cocaina, suddivisi

iniziale, in seguito alla quale il Moujjad si é messo totalmente a disposizione degli
operanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso é infondato.
La Corte di merito motiva ampiamente in ordine al monitoraggio eseguito
sull’abitazione detenuta dal Moujjan, precisando che tale monitoraggio era già in

possesso delle chiavi da parte sua (chiavi delle quali, si evidenzia nella sentenza
impugnata, il prevenuto cercava di disfarsi alla vista degli operanti); inoltre egli
era sicuramente l’unico occupante dell’abitazione, atteso che dei due letti presenti
uno solo era provvisto di lenzuola e che i due soggetti extracomunitari che furono
visti in sua compagnia non erano del posto ed erano arrivati con un’autovettura a
bordo della quale poi si erano dileguati (come riferito dal brig. Trailani nel corso
della sua deposizione).
Si soggiunge che, come sottolineato dalla Corte di merito, lo stupefacente era
certamente riferibile al Moujjan anche perché, nell’appartamento da lui occupato,
furono trovati un bilancino di precisione recante tracce di polvere bianca, sostanza
ritenuta da taglio (etichettata come caffeina anidra) e ritagli di cellophane, che tra
l’altro escludono la finalità di uso di gruppo della detenzione della cocaina.
Le contrarie allegazioni del ricorrente, pur tese a demolire ciascuno degli
elementi posti a base del convincimento di colpevolezza, non si confrontano con
la complessiva convergenza di tali elementi, sottolineata dalla Corte di merito e
deponente non solo per la riferibilità dello stupefacente al Moujjan, ma anche per
la finalità della detenzione alla successiva cessione a terzi.

2. E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso. La Corte di merito, nel
confermare il diniego delle attenuanti generiche, ha da un lato disatteso l’asserto
difensivo riguardante la presunta immaturità del Moujjan (il quale invece, si
osserva nella sentenza impugnata, alla data del commesso reato aveva superato
i ventisei anni ); e dall’altro, con il suo atteggiamento non collaborativo e anzi
oppositivo, aveva dimostrato di non meritare l’ulteriore ridimensionamento del già
mite trattamento sanzionatorio praticatogli, in seguito alla qualificazione del fatto
come di lieve entità, sostanzialmente coincidente con il minimo edittale. Con ciò,
la Corte distrettuale ha convenientemente argomentato la propria decisione sul
punto, atteso che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, non é necessario che giudice prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma é sufficiente

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corso da tempo e che il Moujjan sicuramente la occupava, come dimostra il

che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr. fra le tante Sez. 3, n.
28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,
Pettinelli, Rv. 271269).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 16 maggio 2018.

P.Q.M.

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