Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37122 del 16/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37122 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DAWAN DANIELA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SPINELLI GIUSEPPE ANGELO nato il 17/07/1952 a SAN SEVERO

avverso la sentenza del 25/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del ricorso per prescrizione.
E’ presente l’avvocato (D’UFFICIO) FOCI FABIO del foro di ROMA in difesa di SPINELLI
GIUSEPPE ANGELO che insiste per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 16/05/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giuseppe Angelo Spinelli ricorre personalmente (in epoca antecedente la L. n.
103/2017) avverso la sentenza pronunciata il 25 ottobre 2016 dalla Corte di appello di Roma,
sez. 2, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 1 luglio 2014 che lo condannava
alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 600,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, n. 2,
lett. b), d.lgs. n. 285/1992 (e successive modifiche) oltre alla sanzione amministrativa accessoria

2. Il ricorso articola due motivi.
2.1 Col primo si deduce vizio di motivazione con riferimento al travisamento
delle risultanze della consulenza di parte del dott. Calcaterra. Pur avendo ritenuto comprovata
l’assunzione del collutorio Listerine da parte dell’imputato in una percentuale alcolica pari al
21,6%, la Corte del merito la reputa «non significativa» ai fini di una interferenza con l’esito
dell’accertamento etilometrico, non precisando tuttavia su quali elementi fondi tali
considerazioni. La sentenza è viziata da travisamento perché mentre da un lato richiama la
percentuale alcolica scientificamente individuata nella consulenza tecnica della difesa, dall’altra
la reputa priva di richiami aventi base scientifica.
2.2

Con il secondo si censura la mancanza di motivazione della sentenza in

ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ritenuta
ingiustificatamente elevata (il massimo edittale), pur essendo già stata esclusa in primo grado
l’aggravante di cui all’art. 186, n. 2-bis, cod. strada.

3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell’art. 129, comma
1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il
relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni cinque.
Il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza
delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali,
dunque, da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione.

della sospensione della patente di guida per la durata di anni 1 (in Ostia Lido, il 3 giugno 2012).

Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un
valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità
a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente
rispetto all’adozione della sentenza impugnata (fatto del 3 giugno 2012; sentenza di secondo
grado del 25 ottobre 2016; prescrizione massima maturatasi, non essendo intervenuti eventi
sospensivi, il 3 giugno 2017).
È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al
riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla
fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del
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reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in
presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v.
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito,

ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni
rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all’evidenza
circostanze tali da imporre, quale mera “constatazione” cioè presa d’atto, la necessità di

la pronunzia in dispositivo.

4. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il
reato contestato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 16 maggio 2018

assoluzione (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv.244274), discende di necessità

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