Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37121 del 16/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37121 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TARANTO
nel procedimento a carico di:

CASTRIGNANO GIORGIA nato il 22/08/1982 a TARANTO
inoltre:
PARTE CIVILE
RESP CIV

avverso la sentenza del 12/05/2017 del GIUDICE DI PACE di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI
che ha concluso per l’annullamento con rinvio del ricorso.

Data Udienza: 16/05/2018

FATTO E DIRITTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce ricorre per
cassazione avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Taranto il 12.5.2017,
con la quale Giorgia Castrignano è stata prosciolta dal reato ex art. 590 cod.
pen. – ai danni di Giovanni Scarciglia – per tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.
pen.
Il ricorrente deduce violazione di legge, rilevando che sulla base dei recenti

all’art. 131-bis cod. pen. non può trovare applicazione nel procedimento dinanzi
al Giudice di pace.

2. Il ricorso è fondato.
Allo scopo è sufficiente richiamare il recente pronunciamento delle Sezioni
Unite di questa Corte, secondo cui la causa di esclusione della punibilità per
particolare tenuità del fatto, prevista dall’art.131-bis cod. pen., non è applicabile
nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, n.
53683 del 22/06/2017, Pmp ed altri, Rv. 27158701). Ciò, in estrema sintesi,
sulla scorta della peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale
introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito
la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa e trova la sua
specifica (ed esclusiva) disciplina nella norma di cui all’art. 34 d.Lgs. 28 agosto
2000, n. 274, che ha fondamento e presupposti diversi rispetto a quelli di cui
all’art. 131-bis cod. pen.

3. Da quanto sopra discende l’annullamento della sentenza impugnata, che
ha disatteso il principio di diritto dianzi enunciato, e che va qui ribadito, con
rinvio al Giudice di pace di Taranto, in diversa composizione, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace
di Taranto.
Così deciso il 16 maggio 2018

arresti giurisprudenziali della Suprema Corte, la causa di non punibilità di cui

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