Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37120 del 16/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37120 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DAWAN DANIELA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHIODINI LORENZO nato il 17/07/1960

avverso la sentenza del 21/02/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI
che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato ROMANO MARIO del foro di ROMA in difesa di CHIODINI
LORENZO in sostituzione dell’avvocato VALTULINI GIOVANNI del foro di BERGAMO
come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza che
riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l’accoglimento.

Data Udienza: 16/05/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Lorenzo Chiodini, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza resa il
21 febbraio 2017 dalla Corte di appello di Brescia, sez. 2, che ha confermato quella del Tribunale
di Bergamo del 7 febbraio 2012 che, dichiaratolo colpevole del reato ascritto, concesse le
attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di mesi 2
di reclusione, pena sospesa e non menzione.
2. Il ricorrente è imputato del reato di cui all’art. 590, commi 1, 2, 3, cod. pen.

e pertanto datore di lavoro ai sensi del d. Igs. n. 81/2008, cagionava per colpa lesioni personali
al proprio dipendente, Singh Davinder. Questi, mentre si trovava in piedi sulla sponda di un carro
spargiletame, trainato da un trattore condotto dal Chiodini, per effettuare operazioni di
collegamento, mediante pezzi di filo di ferro, delle tubazioni del sistema di irrigazione alla volta
di una serra, improvvisamente perdeva l’equilibrio e cadeva all’interno del carro spargiletanne
dove veniva a contatto con i cilindri rotori che si erano improvvisamente messi in movimento,
così procurandosi lesioni gravi dalle quali derivava una malattia di durata superiore a 40 giorni.
Colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, ed in particolare nel non aver provveduto,
prima e durante l’esecuzione dei lavori sopra descritti, a disattivare la leva di inserimento della
presa di forza dei cilindri rotatori del sistema spargiletame, portandola in posizione neutra, in
modo tale che un eventuale contatto con la leva della frizione non potesse provocare l’innesto
accidentale della presa di forza e l’avvio dei cilindri rotatori, nonché nella violazione della norma
specifica di cui all’art. 71, comma 1, d. Igs. n. 81/2008, per avere affidato al predetto lavoratore
i compiti sopra descritti, mettendogli a disposizione un’attrezzatura assolutamente inidonea
rispetto a lavoro da svolgere e, specificatamente, un carro spargiletame che, in occasione
dell’infortunio, veniva utilizzato con funzioni di mero trasporto del lavoratore il quale era
costretto ad operare in piedi sulla sponda della macchina in movimento e senza che fosse
previsto un adeguato sistema di sicurezza al fine di impedire l’accidentale attivazione dei cilindri
rotatori. In Calcinate (Bg), il 14 aprile 2010.
3. Con un unico motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione degli artt.
89, 95, 96, 97, d. Igs. n. 81/2008 nonché vizio di motivazione quanto alla responsabilità. Reitera
gli argomenti già spesi in appello: l’iniziativa di provvedere alla sistemazione della serra dopo i
lavori di tubazione svolti dalla Snann autonomamente presa dal lavoratore contrariamente a
quanto voleva il Chiodini; l’abnormità ed eccezionalità della condotta del lavoratore tale da
interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva del Chiodini e l’evento; la ignoranza sulla
causa del repentino avvio della macchina.

2

perché nella sua qualità di socio amministratore della Azienda Agricola Chiodini, società semplice,

4.0sserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell’art. 129,
comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo
spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni sette e mesi sei.
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta
infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di
legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione.

valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità
a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente
rispetto all’adozione della sentenza impugnata (fatto del 14 aprile 2010; sentenza di secondo
grado del 21 febbraio 2017; prescrizione massima maturatasi, non essendo intervenuti eventi
sospensivi, il 14 ottobre 2017).
È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al
riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla
fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del
reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in
presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v.
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito,

ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni
rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all’evidenza
circostanze tali da imporre, quale mera “constatazione” cioè presa d’atto, la necessità di
assoluzione (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende di necessità
la pronunzia in dispositivo.

5. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere
il reato contestato estinto per prescrizione.

3

Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 16 maggio 2018

Il Consigliere estensore

A-Artx,

Daniela Dawan

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