Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3712 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3712 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
– DEZII ORLANDO, n. 24/07/1980 a TERAMO

avverso la sentenza del giudice di pace di URBINO in data 12/12/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Cons. Dott. Nicola Lettieri che ha concluso per l’annullamento con
rinvio dell’impugnata sentenza;
udite le conclusioni dell’Avv.

Data Udienza: 08/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. DEZII ORLANDO ha proposto tempestivo ricorso avverso la sentenza del
giudice di pace di URBINO in data 12/12/2012, depositata in data 8/01/2013,
con cui il medesimo imputato è stato condannato alla pena di 258 euro di

aver, in luogo pubblico, compiuto atti contrari alla pubblica decenza, urinando sul
muro di un fabbricato del centro; in Urbino, 1’11 febbraio 2011.

2.

Ricorre avverso la predetta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore

speciale cassazionista, deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc.
pen.

2.1. Deduce, con un primo motivo, l’inosservanza o erronea applicazione della
legge penale in relazione alla notifica del decreto di citazione a giudizio,
notificato irritualmente al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p.; si
duole, in sintesi, il ricorrente per essere stato celebrato il giudizio di merito,
privandolo del diritto ad essere assistito da un difensore di fiducia poiché,
nonostante il ricorrente avesse eletto domicilio in data 11/02/2011 in Urbino, via
Tempesta Oliano n. 2, nominando quale difensore di fiducia l’avv. N. Micochero
del foro di Teramo, il 25/10/2011 il PM presso il Tribunale di Urbino aveva
nominato un difensore d’ufficio; il decreto di citazione a giudizio risulta notificato
il 28/11/2011 presso il difensore d’ufficio nominato dal PM, nelle forme dell’art.
161, comma 4, c.p.p., dopo un fallito tentativo di notifica presso il domicilio del
ricorrente, avendo dato atto l’ufficiale postale di non averlo potuto notificare per
l’irreperibilità del destinatario; l’intervenuta nullità assoluta per notifica a
difensore diverso da quello di fiducia tempestivamente nominato nonché per
l’essere stata eseguita la procedura di cui al comma 4 dell’art. 161, c.p.p., senza
che l’ufficiale giudiziario accertasse l’avvenuto trasferimento di residenza o altra
causa che rendesse definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo,
inficerebbe pertanto la sentenza impugnata, giustificandone l’annullamento.

2.2. Deduce, con un secondo motivo, l’inosservanza o erronea applicazione della
legge penale in relazione alla mancata applicazione dell’art. 34, d. 1gs. n.
274/00; in sintesi, si duole il ricorrente per non aver il giudice ritenuto
applicabile la particolare tenuità del fatto, dovendosi dichiarare l’improcedibilità
2

ammenda, oltre alle spese di giudizio, per il reato di cui all’art. 726 c.p., per

dell’azione penale in considerazione che l’entità del danno risulta particolarmente
esigua con riferimento alla concreta lesività della condotta, avuto riguardo alle
modalità di esplicazione, peraltro connotata da occasionalità, indice di uno stato
di bisogno (fatto commesso di notte, in assenza di transito lungo la strada e
senza illuminazione, adottando ogni possibile precauzione per evitare di essere
visto, girandosi di spalle rispetto alla strada e posizionandosi in un angolo buio e

nascosto nella rientranza di un cancello d’accesso a luogo non abitato).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

4. Ed invero, risulta dagli atti che, effettivamente – come dedotto dalla difesa nel
primo motivo di ricorso – il giudizio di merito si è svolto nell’assenza del difesore
di fiducia ritualmente nominato dall’imputato in data antecedente all’emissione
del decreto di citazione a giudizio. In particolare, il decreto di citazione a giudizio
risulta notificato irritualmente al difensore d’ufficio, ai sensi dell’art. 161, comma
4, cod. proc. pen.; il ricorrente, infatti, all’atto della redazione in data
11/02/2011 del verbale ex art. 349 cod. proc. pen. da parte della PG operante,
aveva eletto domicilio in Urbino, via Tempesta Oliano n. 2, nominando
contestualmente quale difensore di fiducia, l’avv. N. Micochero del foro di
Teramo; il 25/10/2011 il PM presso il Tribunale di Urbino, però, gli aveva
nominato un difensore d’ufficio ed il decreto di citazione a giudizio era stato
notificato il 28/11/2011 presso il difensore d’ufficio nominato dal PM, nelle forme
dell’art. 161, comma 4, c.p.p., a seguito di un fallito tentativo di notifica presso il
domicilio eletto.

5. Tanto premesso in fatto, è pacifico in diritto che l’omessa notificazione
dell’avviso di dibattimento al difensore di fiducia dell’imputato determina nullità
d’ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata
al difensore d’ufficio, non potendo l’imputato essere privato del diritto di affidare
la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia (v., tra le tante: Sez. 3,
n. 6240 del 14/01/2009 – dep. 13/02/2009, Plaka, Rv. 242530).

6. L’impugnata sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria dev’essere,
pertanto, annullata con rinvio al giudice di pace di Urbino, da individuarsi, in
mancanza di una norma specifica, in altro giudice di pace appartenente al
medesimo ufficio, sulla base dei principi generali desumibili dall’art. 623 cod.
3

I’

proc. pen. (v., in termini: Sez. 4, n. 18667 del 23/02/2004 – dep. 22/04/2004,
P.G. in proc. Ragaini, Rv. 228359).

P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza, con rinvio al giudice di pace di Urbino.

Il Co

tit est.

Il Presidente

Così deciso in Roma, l’8 gennaio 2014

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